Roma, 23 giugno 2004

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 22 giugno 2004 il decreto legge che proroga l'obbligo di redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza al 31 dicembre 2004


Pubblichiamo il decreto legge concernente: "Proroga di termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché in materia di protezione dei dati personali", varato il 22/06/2004 dal Consiglio dei Ministri.

Articolo 1
1. All'articolo 4 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

Articolo 2
1
. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono prorogate al 30 giugno 2005.

Articolo 3
1. All'articolo 180, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
2. All'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del codice" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2005".

Articolo 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.