Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta: esonero obbligo notificazione dei dati personali al Garante (comunicazione n. 44 del 7/4/2004)

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

 

Cari Colleghi,

sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile e.a. è stata pubblicata la deliberazione del 31.3.04, n. 1, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

La deliberazione è frutto di una intensa, capillare e direi quasi ostinata azione che ho condotto con il Garante, e in particolare con il Segretario Generale.

 

Fin dalla pubblicazione del D.Lgs. 196/03, ho ritenuto troppo oneroso e burocratico l'obbligo della notificazione al Garante e del pagamento di euro 150 per diritti di segreteria cui erano assoggettati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ai sensi dell'art.37.

 

 

Convinto della giustezza del dissenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ho insistito con caparbietà in numerosi incontri con il Garante e in particolare, come detto, con il Segretario generale, perché fossero esonerati da tale obbligo.

 

 

Con nota 2 aprile 2004, il Garante mi ha trasmesso la deliberazione adottata nella stessa giornata.

 

 

Con la deliberazione in parola i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri sono stati sottratti oltre all'obbligo di notificazione al Garante previsto dal citato art.37 del D.Lgs. 196/03, anche dal pagamento dei 150 euro per diritti di segreteria.

 

 

Da un esame attento della delibera erano emersi alcuni dubbi interpretativi, in particolare al punto 1), lett. a) e 2, sempre lett. a), ove è riportata l'espressione "/ trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti la professione sanitaria...."

 

 

Da comunicazione per le vie brevi, che saranno rese con apposita circolare, abbiamo avuto assicurazione che detta espressione non è applicabile né ai medici di medicina generale, né ai pediatri di libera scelta, dal momento che non trattano in modo sistematico i dati genetici o biometrici.

 

 

In buona sostanza, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli esercenti la professione odontoiatrica sono esonerati dall'obbligo della notificazione ex art. 37 del D.Lgs. 196/03, la cui scadenza è fissata al 30 aprile c.a.

 

 

Mi è gradita l'occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti e i migliori auguri per le prossime festività pasquali.

 

                                                   IL PRESIDENTE
                                                Giuseppe del Barone