Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta: esonero obbligo
notificazione dei dati personali al Garante (comunicazione n. 44 del 7/4/2004)
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI
Cari Colleghi,
sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile e.a. è
stata pubblicata la deliberazione del 31.3.04, n. 1, adottata dal Garante per
la protezione dei dati personali.
La deliberazione è frutto di una intensa,
capillare e direi quasi ostinata azione che ho condotto con il Garante, e in
particolare con il Segretario Generale.
Fin dalla pubblicazione del D.Lgs. 196/03, ho ritenuto troppo
oneroso e burocratico l'obbligo della notificazione al Garante e del pagamento di euro 150 per diritti di segreteria cui erano assoggettati
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ai sensi
dell'art.37.
Convinto della giustezza del dissenso dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ho insistito con
caparbietà in numerosi incontri con il Garante e in particolare, come detto,
con il Segretario generale, perché fossero esonerati da tale obbligo.
Con nota 2 aprile 2004, il Garante mi ha trasmesso la
deliberazione adottata nella stessa giornata.
Con la deliberazione in parola i medici
di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri sono stati
sottratti oltre all'obbligo di notificazione al Garante previsto dal citato
art.37 del D.Lgs. 196/03, anche dal pagamento dei 150 euro per diritti di
segreteria.
Da un esame attento della delibera erano emersi alcuni dubbi
interpretativi, in particolare al punto 1), lett. a) e 2, sempre lett. a), ove
è riportata l'espressione "/ trattamenti non sistematici di dati genetici
o biometrici effettuati da esercenti la professione
sanitaria...."
Da comunicazione per le vie brevi, che saranno rese con apposita circolare, abbiamo avuto assicurazione che detta
espressione non è applicabile né ai medici di medicina generale, né ai pediatri
di libera scelta, dal momento che non trattano in modo sistematico i dati
genetici o biometrici.
In buona sostanza, il medico di medicina generale, il pediatra
di libera scelta e gli esercenti la professione
odontoiatrica sono esonerati dall'obbligo della notificazione ex art. 37 del
D.Lgs. 196/03, la cui scadenza è fissata al 30 aprile
c.a.
Mi è gradita l'occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti
e i migliori auguri per le prossime festività pasquali.
IL PRESIDENTE
Giuseppe del Barone