DPR 272/2000
Le novità introdotte, nell'ordinamento costituzionale come nelle
procedure di contrattazione con la legge 289/2002 comportano una nuova e più
funzionale strutturazione delle convenzioni in particolare negli articolati di
settore. E' necessario cioè coordinare e
rendere sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli obiettivi
e i contenuti definiti nella prima parte comune a tutte le categorie che
operano nel territorio sia pure con la necessaria gradualità. Premesso che
quanto stabilito dai DD.PP.RR. 270 - 271 - 272/2000 e 446/2001 rimane la base
di riferimento per la nuova stesura degli articolati di settore, con le
proposte di seguito elencate, si intende
individuare la quantità e la qualità delle modifiche che a questo fine riteniamo
utili, per meglio attrezzare il rapporto Regioni - Categorie Mediche che
operano nel territorio, con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione
in grado di rispondere in modo più
adeguato alle esigenze degli utenti, a rivalutare il ruolo degli operatori e
consolidare in modo significativo il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel
nostro paese.
Gli articoli n. 7 -Comunicazioni del medico all'azienda; 8 -Formazione
continua; 11 - Comitato di azienda;;
13 -Responsabilita convenzionale e violazioni - Collegio arbitrale; 14bis
-Programmazione e monitoraggio delle attivita; 14ter -Equipes territoriali; 18
-Copertura delle zone carenti di assistenza primaria; 19 -Instaurazione del
rapporto convenzionale; 20 -Requisiti
e apertura degli studi medici; 28 - Elenchi
nominativi e variazioni mensili; 30 -Compiti
del pediatra con compenso e quota variabile; 33 -Accesso del pediatra di libera
scelta presso gli ambienti di ricovero; 34
-Prescrizione farmaceutica e modulario; 35 -Inchiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di
cure termali; 36 - Rapporti tra il
medico convenzionato e l'azienda usi; 37 -Interventi socio-assistenziali; 38 - Collegamento con i servizi di
continuita assistenziali; 45 -Attivita
territoriali programmate; 46 -Assegnazione delle attivita programmate e
compensi; 47 -Rapporti con i responsabili del distretto; 48 -Aree negoziali di livello regionale; 49 -Prestazioni e attivita
aggiuntive; 50 - Programmi di
attivita e livelli di spesa programmati; 51
-Forme associative; 52 -Pediatria
di gruppo; 53 -Pediatri in associazione; 54
-Pediatra in rete; 55 -Contrattazione;
56-Compensi.
Salvo per
quelli che avranno anche una parte di riferimento con una direttiva nazionale,
sono demandati alla contrattazione in sede regionale con le modalita previste
al punto 17 del documento preliminare. In caso di inadempimento si dara corso
alla procedura prevista al punto 18 del medesimo documento preliminare.
Art.1 Campo di applicazione
La presente
convenzione nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma1, del D.L.vo n.
30.12.1992, n.502 e successive modificazioni, il rapporto di lavoro che si
instaura tra le Aziende Unità sanitarie locali ed i pediatri di libera scelta.
Il suddetto
rapporto di lavoro si configura in termini di prestazione d’opera svolta con le
caratteristiche della parasubordinazione.
La presente
convenzione fissa gli ambiti di interesse nazionale e regionale
Nel rispetto
di quanto disciplinato dalla presente convenzione, il rapporto di lavoro
convenzionale del pediatra è di natura esclusiva.
Artt.2 e 3 Graduatoria e Titoli
La
graduatoria di pediatria viene predisposta a livello aziendale, salvo diversa
determinazione regionale. Si pone la
esigenza di determinare criteri di valutazione omogenei, tra le diverse
categorie di medici, nella valutazione dei titoli utili all’inserimento nella
graduatoria.
Titoli per la formazione delle graduatorie • Titoli di Servizio.
E' opportuno semplificare
l'elenco delle voci di attribuzione del punteggio nonché renderne omogenee
alcune a quelle della medicina generale. Infatti all'art.3 del D.P.R.
n.270/2000 è previsto un punteggio di 0,10 al mese per il medico di m.g. che
ancorché sprovvisto di specializzazione sostituisce il medico pediatra e non si
comprende perché non debba essere previsto alcun punteggio per il pediatra che
sostituisce il medico generalista. Salvo eliminare anche questa voce dal D.P.R.
della medicina generale. Inoltre nel DPR n.270 è previsto il punteggio per il
servizio militare dopo la laurea pari a 0,10 al mese, sarebbe opportuno
stabilire lo stesso punteggio nel DPR della pediatria che contrariamente
prevede punti 0,05 al mese. Inoltre è auspicabile la previsione di un punteggio
per il servizio prestato in qualità di pediatra presso strutture del S.S.N.
equivalente a quello previsto dalla lettera a) dell’art.3.
Art.4 Incompatibilità
l’attività
libro professionale è consentita solo in forma strutturata
Art.5 Sospensione del rapporto
Comma 1
Lettera d)
vanno limitati a quelli affini alla pediatria e per un periodo massimo di
giorni per anno.
Lettera f)
previa autorizzazione della azienda e per un massimo di giorni anno.
Eliminare la
sospensione parziale.
I commi 2,
3,9, e 10 vanno abrogati.
Art.6 Cessazione del rapporto
Comma 1
lettera a) è
necessario specificare con chiarezza che il limite massimo di età per il
collocamento in quiescenza è fissato al compimento del 65° anno di età, con la
sola facoltà di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un ulteriore
biennio:
lettera c) portare il preavviso da 1 a tre
mesi;
lettera f) l’accertamento a cura di
commissione medico legale in analogia con la dipendenza.
Da aggiungere lettera g) per accertata e
contestata non adesione e non rispetto degli accordi integrativi regionali e
aziendali.
Comma 4 va
abrogato.
Art 8 - Formazione
continua ( norme nazionali)
La formazione professionale comprende le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni
erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative
ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori
regionali.
Al pediatra sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti
dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e secondo
quanto definito dalla Regione in rapporto ai livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dagli atti programmatori regionali.
Le regioni provvedono alla
programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione
continua, prevedendo momenti di formazione comune fra pediatri, medici convenzionati
operanti nel territorio e medici
dipendenti operanti nelle strutture ospedaliere e territoriali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
I soggetti accreditati che organizzano i corsi sulla base degli
indirizzi e le priorità individuate dalle regioni e dalle aziende rilasciano un
attestato relativo alle materie del corso frequentato a titolo di credito
didattico.
Il pediatra ha facoltà di
partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente
dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati, limitatamente alla
quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla
concorrenza del 30 % del tempo previsto per l'aggiornamento.
In conclusione i corsi regionali e
aziendali possono valere fino all’70%
dei crediti annuali
Art.9 Diritti sindacali
Vanno
introdotti i criteri utilizzati per gli altri comparti della pubblica
amministrazione.
Art. 10 Rappresentatività sindacale
Vanno estesi
i criteri di rappresentatività nazionale anche a livello regionale.
Occorre modificare sostanzialmente il comma 9° come di seguito riportato: "le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sono legittimate alla
trattativa e alla stipula degli accordi regionali se in possesso dei requisiti
di rappresentatività di cui al comma 5° a livello Regionale".
Art.13 Responsabilità
Ai fini di un più corretto
equilibrio tra le parti componenti il collegio arbitrale e in armonia con
quanto previsto dalle norme contrattuali per la dipendenza occorre procedere
alle seguenti modifiche:
Comma 2
lettera
c)……per infrazioni di media gravità compreso il reiterarsi di infrazione che
ha
comportato il richiamo con diffida;
lettera d) sospensione del rapporto per durata
non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazione che ha comportato la
riduzione del trattamento economico;
lettera e)
revoca per recidiva di infrazione che ha comportato la sospensione del rapporto
per grave infrazione finalizzata all’acquisizione di vantaggi personali;
Bisogna
rivedere la composizione del collegio arbitrale e semplificare le procedure.
Al collegio
arbitrale, di livello regionale, vengono sottoposte le situazioni di cui alle
lettere c), d), ed e).
Indicazione
circa la composizione del collegio :1 figura terza nominata dalla regione, 1
componente sorteggiato tra i designati dalle OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello regionale, 1 componente regionale.
.ART.14 bis e14 ter Programmazione ed Equipe territoriali
Unificazione e riformulazione degli articoli,
avendo presente la necessità di definire orientamenti guida a livello nazionale
e analoga necessità, di definire
contenuti operativi a livello regionale
Occorre inoltre aggiungere un ulteriore periodo al 6° comma atto a
prevedere, in via sperimentale e in presenza di particolari situazioni, la
possibilità di garantire la continuità dell'assistenza pediatrica nell'arco
delle 24 ore, nel contesto della organizzazione
dei gruppi delle cure primarie.
ART.14Quinquies.Struttura del compenso
L'articolo va riscritto sulla base di quanto
previsto in proposito dalla preintesa SISAC - OO.SS.
ART. 15 Diritto di sciopero
In analogia a quanto previsto nella fattispecie per la medicina generale
occorre abrogare l’ultimo comma. Vanno inltre
abrogati i commi 3,4,5,6,7 dell’art. 7 e affermato il principio del dovere di
comunicazione all’azienda della eventuale adesione allo sciopero per tutti i
medici titolari.
ART.17 Rapporto ottimale.
E' necessario modificare i commi 7° e 8° lasciando
alle regioni piena autonomia organizzativa ricomprendendo nel calcolo i
residenti in carico al pediatra nella fascia di età 7-14, prevedendo solo la
fase informativa nel rapporto con le oo.ss.
Comma 6 :
può acquisire scelte nell’ambito del distretto di riferimento ( politica di
budget )
ART.19 Instaurazione del
rapporto convenzionale.
Definizione di direttive a livello nazionale e
regole attuative a livello regionale.
Approfondire l'ipotesi di
abolire l'obbligo del trasferimento della residenza in caso di incarico nella
nuova zona carente, in modo da semplificare le procedure burocratiche ed
eliminare le spese sostenute dal medico interessato
ART.20 Requisiti apertura degli studi medici.
Stabilire
indicazioni nazionali nel senso che va garantita l’apertura giornaliera dello
studio nel rispetto di un minimo settimanale pari a 10 ore ogni 250 iscritti o
frazione di 125 , garantendo in modo ufficiale e
esplicitato nella carta dei servizi, al contempo, la contattabilità al di fuori
dell’orario ambulatoriale
.
L’azienda ha
il compito di verificare, attraverso i propri servizi, l’applicazione di tali
fasce orarie e la loro congruità in relazione alle necessità degli assistiti.
ART.21 Sostituzioni
Il medico
sostituto deve essere iscritto negli elenchi della pediatria
Va eliminato
conseguentemente il comma 4.
Il compenso
al pediatra sostituto tiene conto della sua anzianità entro i limiti di
anzianità del pediatra sostituito.
In tutti i
casi la sostituzione deve essere comunicata all’azienda e motivata.
La
sostituzione ordinaria non può superare
i 32 giorni lavorativi.
Per
sostituzioni motivate da malattia verificare analogie con i medici dipendenti.
Comma 8 da
abrogare.
ART.23 Massimale di scelte e sue limitazioni.
Vanno
abrogati i commi 1, 2,3 e 6 .
Modifica del
comma 11: eventuali deroghe al massimale nazionale sono definite dalla regione,
anche al fine di incentivare la pediatra
di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie.
ART.24 Scelta del pediatra.
Occorre garantire al cittadino, nell’ambito dell’offerta regionale, il
più ampio potere di scelta valutando
l’ipotesi che in presenza di una particolare situazione dove per ragioni
oggettive riferite alla conformazione territoriale, ad una rete di trasporti
inadeguata, alla distanza, ecc. la
scelta del pediatra facente parte di un’unica forma associativa presente nella
sua area territoriale di riferimento, potrà essere consentita.
Vanno ulteriormente
definite le informazioni da mettere a disposizione del cittadino per la scelta
consapevole del medico. (carta dei servizi , che espliciti specifici
indicatori professionali , strutturali e di dotazione strumentale )
Art.26 Revoche di ufficio
Comma 1:
eliminare “entro un anno dall’evento”
Comma 2 : le aziende procedono alla revoca
d’ufficio nei casi di iscrizione ad altra azienda; l’azienda comunica la revoca al solo medico
entro sessanta giorni dalla comunicazione”
ART.28 Elenchi nominativi e variazioni mensili.
Aggiungere al primo comma
dopo la parola pediatri "e alla Regione".
ART 29 e ART.30 Compiti del pediatra con compenso a quota fissa e a quota
variabile.
Va riscritto
alla luce di quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs 502 e successive
modificazioni
Precisare al
comma 2 lettera f) che la scheda sanitaria individuale deve essere assicurata
su supporto informatico e costituisce debito informativo nei confronti
dell’azienda sanitaria.
Munirsi di
carta dei servizi;
definire le
certificazioni LEA.
Per
l’assistenza nei giorni prefestivi, bisogna garantire l’apertura di un
ambulatorio per un ben precisato numero di assistiti, nel rispetto della
auspicata implementazione delle forme associative e delle unità di cure
primarie.
ART.31 Visite ambulatoriali e domiciliari.
Da accorpare
al 29 con la sottolineatura che le visite domiciliari e ambulatoriali, in
presenza di unità di cure primarie, sono organizzate dai gruppi stessi tenendo
conto nel rapporto con l’utenza DI UNA OFFERTA DI SERVIZI LEGATA AL CONCETTO DI
CONTINUITA DELL’ ASSISTENZA E DI PRESA IN CARICO DELL’UTENTE.
Abrogare i
commi 5 e 6.
Introdurre il principio :delle visite domiciliari:
al fine di assicurare una piena assistenza
e rafforzare il rapporto di fiducia con ll'assistito , si propone di modificare
il comma 2° con la seguente soppressione
" qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra avuto
riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato". Qualora il pediatra
dovesse stabilire l'orario di apertura dell'ambulatorio dopo le ore 10 deve
comunque garantire, per poter assicurare la visita domiciliare, la ricezione
della chiamata dalle ore 8 alle ore 10.
ART.39 Visite occasionali.
Va sancito il principio nella parte nazionale,
lasciando aqli accordi regionali la definizione delle procedure e degli aspetti
economici.
ART.40 Libera professione.
Va riscritto in armonia con l’art.4
Va valutata l'ipotesi di consentire al pediatra
l'espletamento dell'attività libero professionale solo "strutturata",
sottolineando l'esigenza di individuare un limite orario settimanale e
stabilire le quote di assistiti/ora da detrarre in caso di superamento di tale
limite.
ART.41 Trattamento Economico
Considerato che il pediatra
ha in carico gli assistiti nella fascia di età esclusiva 0-6 anni e che su tale
quota viene stabilito il rapporto ottimale per l'individuazione della zona
carente, è opportuno riflettere sulla ipotesi di remunerare la quota prò-capite
dell'assistito ricompreso nella fascia di età 7 -14 con il compenso previsto
per i medici di medicina generale.