DPR 272/2000

 

Le novità introdotte, nell'ordinamento costituzionale come nelle procedure di contrattazione con la legge 289/2002 comportano una nuova e più funzionale strutturazione delle convenzioni in particolare negli articolati di settore. E' necessario cioè coordinare e rendere sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli obiettivi e i contenuti definiti nella prima parte comune a tutte le categorie che operano nel territorio sia pure con la necessaria gradualità. Premesso che quanto stabilito dai DD.PP.RR. 270 - 271 - 272/2000 e 446/2001 rimane la base di riferimento per la nuova stesura degli articolati di settore, con le

proposte di seguito elencate, si intende individuare la quantità e la qualità delle modifiche che a questo fine riteniamo utili, per meglio attrezzare il rapporto Regioni - Categorie Mediche che operano nel territorio, con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in grado di rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli utenti, a rivalutare il ruolo degli operatori e consolidare in modo significativo il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro paese.

 

Gli articoli n. 7 -Comunicazioni del medico all'azienda; 8 -Formazione continua; 11 - Comitato di azienda;; 13 -Responsabilita convenzionale e violazioni - Collegio arbitrale; 14bis -Programmazione e monitoraggio delle attivita; 14ter -Equipes territoriali; 18 -Copertura delle zone carenti di assistenza primaria; 19 -Instaurazione del rapporto convenzionale; 20 -Requisiti e apertura degli studi medici; 28 - Elenchi nominativi e variazioni mensili; 30 -Compiti del pediatra con compenso e quota variabile; 33 -Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero; 34 -Prescrizione farmaceutica e modulario; 35 -Inchiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali; 36 - Rapporti tra il medico convenzionato e l'azienda usi; 37 -Interventi socio-assistenziali; 38 - Collegamento con i servizi di continuita assistenziali; 45 -Attivita territoriali programmate; 46 -Assegnazione delle attivita programmate e compensi; 47 -Rapporti con i responsabili del distretto; 48 -Aree negoziali di livello regionale; 49 -Prestazioni e attivita aggiuntive; 50 - Programmi di attivita e livelli di spesa programmati; 51 -Forme associative; 52 -Pediatria di gruppo; 53 -Pediatri in associazione; 54 -Pediatra in rete; 55 -Contrattazione; 56-Compensi.

Salvo per quelli che avranno anche una parte di riferimento con una direttiva nazionale, sono demandati alla contrattazione in sede regionale con le modalita previste al punto 17 del documento preliminare. In caso di inadempimento si dara corso alla procedura prevista al punto 18 del medesimo documento preliminare.

 

 

Art.1 Campo di applicazione

La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma1, del D.L.vo n. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni, il rapporto di lavoro che si instaura tra le Aziende Unità sanitarie locali ed i pediatri di libera scelta.

Il suddetto rapporto di lavoro si configura in termini di prestazione d’opera svolta con le caratteristiche della parasubordinazione.

La presente convenzione fissa gli ambiti di interesse nazionale e regionale

Nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione, il rapporto di lavoro convenzionale del pediatra è di natura esclusiva.

 

 

Artt.2 e 3 Graduatoria e Titoli

La graduatoria di pediatria viene predisposta a livello aziendale, salvo diversa determinazione regionale.  Si pone la esigenza di determinare criteri di valutazione omogenei, tra le diverse categorie di medici, nella valutazione dei titoli utili all’inserimento nella graduatoria.

Titoli per la formazione delle graduatorie • Titoli di Servizio.

E' opportuno semplificare l'elenco delle voci di attribuzione del punteggio nonché renderne omogenee alcune a quelle della medicina generale. Infatti all'art.3 del D.P.R. n.270/2000 è previsto un punteggio di 0,10 al mese per il medico di m.g. che ancorché sprovvisto di specializzazione sostituisce il medico pediatra e non si comprende perché non debba essere previsto alcun punteggio per il pediatra che sostituisce il medico generalista. Salvo eliminare anche questa voce dal D.P.R. della medicina generale. Inoltre nel DPR n.270 è previsto il punteggio per il servizio militare dopo la laurea pari a 0,10 al mese, sarebbe opportuno stabilire lo stesso punteggio nel DPR della pediatria che contrariamente prevede punti 0,05 al mese. Inoltre è auspicabile la previsione di un punteggio per il servizio prestato in qualità di pediatra presso strutture del S.S.N. equivalente a quello previsto dalla lettera a) dell’art.3.

 

 

Art.4 Incompatibilità

 

l’attività libro professionale è consentita solo in forma strutturata

 

Art.5 Sospensione del rapporto

Comma 1

Lettera d) vanno limitati a quelli affini alla pediatria e per un periodo massimo di giorni per anno.

Lettera f) previa autorizzazione della azienda e per un massimo di giorni anno.

Eliminare la sospensione parziale.

I commi 2, 3,9, e 10 vanno abrogati. 

 

 

Art.6 Cessazione del rapporto

Comma 1

lettera a) è necessario specificare con chiarezza che il limite massimo di età per il collocamento in quiescenza è fissato al compimento del 65° anno di età, con la sola facoltà di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un ulteriore biennio:

 lettera c) portare il preavviso da 1 a tre mesi;

 lettera f) l’accertamento a cura di commissione medico legale in analogia con la dipendenza.

 Da aggiungere lettera g) per accertata e contestata non adesione e non rispetto degli accordi integrativi regionali e aziendali.

Comma 4 va abrogato.

 

 

Art 8 - Formazione continua ( norme nazionali)

La formazione professionale comprende le attività  inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e  competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali.

Al pediatra sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e secondo quanto definito dalla Regione in rapporto ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali.

 Le regioni provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, prevedendo momenti di formazione comune fra pediatri, medici convenzionati operanti nel territorio  e medici dipendenti operanti nelle strutture ospedaliere e territoriali,  sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

I soggetti accreditati  che  organizzano i corsi sulla base degli indirizzi e le priorità individuate dalle regioni e dalle aziende rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato a titolo di credito didattico.

 Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza  del  30 % del tempo previsto per l'aggiornamento.

 

In conclusione i corsi regionali e aziendali  possono valere fino all’70% dei crediti annuali

 

 

 

Art.9 Diritti sindacali

Vanno introdotti i criteri utilizzati per gli altri comparti della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 10 Rappresentatività sindacale

Vanno estesi i criteri di rappresentatività nazionale anche a livello regionale.

Occorre modificare sostanzialmente il comma 9°  come di seguito riportato: "le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli accordi regionali se in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5° a livello Regionale".

 

 

 

 

Art.13 Responsabilità

Ai fini di un più corretto equilibrio tra le parti componenti il collegio arbitrale e in armonia con quanto previsto dalle norme contrattuali per la dipendenza occorre procedere alle seguenti modifiche:

 Comma 2

 lettera c)……per infrazioni di media gravità compreso il reiterarsi di infrazione che ha                               comportato il richiamo con diffida;

 lettera d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazione che ha comportato la riduzione del trattamento economico;

lettera e) revoca per recidiva di infrazione che ha comportato la sospensione del rapporto per grave infrazione finalizzata all’acquisizione di vantaggi personali;

Bisogna rivedere la composizione del collegio arbitrale e semplificare le procedure.

Al collegio arbitrale, di livello regionale, vengono sottoposte le situazioni di cui alle lettere c), d), ed e).

Indicazione circa la composizione del collegio :1 figura terza nominata dalla regione, 1 componente sorteggiato tra i designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, 1 componente regionale.

 

 

.ART.14 bis e14 ter Programmazione ed Equipe territoriali

Unificazione e riformulazione degli articoli, avendo presente la necessità di definire orientamenti guida a livello nazionale e analoga necessità, di definire  contenuti operativi a livello regionale

Occorre inoltre aggiungere un ulteriore periodo al 6° comma atto a prevedere, in via sperimentale e in presenza di particolari situazioni, la possibilità di garantire la continuità dell'assistenza pediatrica nell'arco delle 24 ore, nel contesto della organizzazione   dei gruppi delle cure primarie.

 

 

ART.14Quinquies.Struttura del compenso

L'articolo va riscritto sulla base di quanto previsto in proposito dalla preintesa SISAC - OO.SS.

 

 

ART. 15 Diritto di sciopero

In analogia a quanto previsto nella fattispecie per la medicina generale occorre abrogare l’ultimo comma. Vanno inltre abrogati i commi 3,4,5,6,7 dell’art. 7 e affermato il principio del dovere di comunicazione all’azienda della eventuale adesione allo sciopero per tutti i medici titolari.

 

 

ART.17 Rapporto ottimale.

E' necessario modificare i commi 7° e 8° lasciando alle regioni piena autonomia organizzativa ricomprendendo nel calcolo i residenti in carico al pediatra nella fascia di età 7-14, prevedendo solo la fase informativa nel rapporto con le oo.ss.

Comma 6 : può acquisire scelte nell’ambito del distretto di riferimento ( politica di budget )

 

 

ART.19 Instaurazione del rapporto convenzionale.

 Definizione di direttive a livello nazionale e regole attuative a livello regionale.

Approfondire l'ipotesi di abolire l'obbligo del trasferimento della residenza in caso di incarico nella nuova zona carente, in modo da semplificare le procedure burocratiche ed eliminare le spese sostenute dal medico interessato

 

 

ART.20 Requisiti apertura degli studi medici.

Stabilire indicazioni nazionali nel senso che va garantita l’apertura giornaliera dello studio nel rispetto di un minimo settimanale pari a 10 ore ogni 250 iscritti o frazione di 125 , garantendo in modo ufficiale e esplicitato nella carta dei servizi, al contempo, la contattabilità al di fuori dell’orario ambulatoriale .

 

L’azienda ha il compito di verificare, attraverso i propri servizi, l’applicazione di tali fasce orarie e la loro congruità in relazione alle necessità degli assistiti.

 

 

ART.21 Sostituzioni

Il medico sostituto deve essere iscritto negli elenchi della pediatria

Va eliminato conseguentemente il comma  4.

Il compenso al pediatra sostituto tiene conto della sua anzianità entro i limiti di anzianità del pediatra sostituito.

In tutti i casi la sostituzione deve essere comunicata all’azienda e motivata.

La sostituzione  ordinaria non può superare i 32 giorni lavorativi.

Per sostituzioni motivate da malattia verificare analogie con i medici dipendenti.

Comma 8 da abrogare.

 

ART.23 Massimale di scelte e sue limitazioni.

Vanno abrogati i commi 1, 2,3 e 6 .

Modifica del comma 11: eventuali deroghe al massimale nazionale sono definite dalla regione, anche  al fine di incentivare la pediatra di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie.

 

 

ART.24 Scelta del pediatra.

 

Occorre garantire al cittadino, nell’ambito dell’offerta regionale, il più ampio potere di scelta  valutando l’ipotesi che in presenza di una particolare situazione dove per ragioni oggettive riferite alla conformazione territoriale, ad una rete di trasporti inadeguata, alla distanza, ecc.  la scelta del pediatra facente parte di un’unica forma associativa presente nella sua area territoriale di riferimento, potrà essere consentita.

 

 

 

Vanno ulteriormente definite le informazioni da mettere a disposizione del cittadino per la scelta consapevole del medico. (carta dei servizi , che espliciti specifici indicatori  professionali , strutturali e di dotazione strumentale  )

 

 

Art.26 Revoche di ufficio

Comma 1: eliminare “entro un anno dall’evento”

Comma  2 : le aziende procedono alla revoca d’ufficio nei casi di iscrizione ad altra azienda;   l’azienda comunica la revoca al solo medico entro sessanta giorni dalla comunicazione”

 

 

ART.28 Elenchi nominativi e variazioni mensili.

Aggiungere al primo comma dopo la parola pediatri "e alla Regione".

 

 

ART 29 e ART.30 Compiti del pediatra con compenso a quota fissa e a quota variabile.

Va riscritto alla luce di quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs 502 e successive modificazioni

Precisare al comma 2 lettera f) che la scheda sanitaria individuale deve essere assicurata su supporto informatico e costituisce debito informativo nei confronti dell’azienda sanitaria.

Munirsi di carta dei servizi;

definire le certificazioni LEA.

Per l’assistenza nei giorni prefestivi, bisogna garantire l’apertura di un ambulatorio per un ben precisato numero di assistiti, nel rispetto della auspicata implementazione delle forme associative e delle unità di cure primarie.

 

ART.31 Visite ambulatoriali e domiciliari.

Da accorpare al 29 con la sottolineatura che le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unità di cure primarie, sono organizzate dai gruppi stessi tenendo conto nel rapporto con l’utenza DI UNA OFFERTA DI SERVIZI LEGATA AL CONCETTO DI CONTINUITA DELL’ ASSISTENZA E DI PRESA IN CARICO DELL’UTENTE.

Abrogare i commi 5 e 6.

Introdurre il principio :delle visite domiciliari: al fine di assicurare una piena assistenza e rafforzare il rapporto di fiducia con ll'assistito , si propone di modificare il  comma 2° con la seguente soppressione " qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato". Qualora il pediatra dovesse stabilire l'orario di apertura dell'ambulatorio dopo le ore 10 deve comunque garantire, per poter assicurare la visita domiciliare, la ricezione della chiamata dalle ore 8 alle ore 10.

 

ART.39 Visite occasionali.

Va sancito il principio nella parte nazionale, lasciando aqli accordi regionali la definizione delle procedure e degli aspetti economici.

 

 

ART.40 Libera professione.

Va riscritto in armonia con l’art.4

Va valutata l'ipotesi di consentire al pediatra l'espletamento dell'attività libero professionale solo "strutturata", sottolineando l'esigenza di individuare un limite orario settimanale e stabilire le quote di assistiti/ora da detrarre in caso di superamento di tale limite.

 

 

ART.41 Trattamento Economico

Considerato che il pediatra ha in carico gli assistiti nella fascia di età esclusiva 0-6 anni e che su tale quota viene stabilito il rapporto ottimale per l'individuazione della zona carente, è opportuno riflettere sulla ipotesi di remunerare la quota prò-capite dell'assistito ricompreso nella fascia di età 7 -14 con il compenso previsto per i medici di medicina generale.