Oggetto: |
Individuazione
della Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia
delle malattie rare. |
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DELIBERA DI GIUNTA n. 1413 del 2002 |
PREMESSO che le malattie rare
rappresentano un insieme molto numeroso ed eterogeneo di patologie (circa 5.000
secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), le quali, oltre ad
essere in molti casi difficilmente diagnosticabili in maniera corretta e
tempestiva, secondo le indicazioni del “Programma d’azione comunitario sulle
malattie rare 1999-2003” sono caratterizzate da una prevalenza nella
popolazione non superiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti;
CONSIDERATO che, proprio a
causa della bassa prevalenza delle singole patologie e della eterogeneità
delle stesse, le malattie rare costituiscono un problema sanitario di rilevante
entità, tanto che l’Unione Europea ha identificato tale questione come una
delle aree prioritarie di intervento in sanità pubblica;
VISTO il Decreto del
Ministero della Sanità n. 279 del 18 maggio 2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124” che tra l’altro:
§
Individua ed elenca le malattie rare;
§
Prevede l’istituzione di una rete nazionale per
la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare,
composta dai centri accreditati individuati dalle Regioni;
§
Definisce il diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi, al
trattamento e al monitoraggio delle malattie in argomento, ivi compresi i
trattamenti farmaceutici;
RITENUTO necessario, sulla
scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce del citato decreto
279/2001, garantire ai pazienti affetti da patologie rare una risposta migliore
e più tempestiva in termini di diagnosi e di trattamento, favorendo il
coordinamento a livello regionale tra le strutture che si occupano di tali
patologie e il collegamento con i centri di altre
regioni, mediante l’istituzione della Rete Regionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
CONSIDERATO opportuno, per
il raggiungimento dei fini sopra esposti, organizzare la Rete individuando,
sulla base dell’analisi dei dati di attività delle
varie strutture e per ciascun gruppo omogeneo di patologie, i presidi che hanno
in carico pazienti affetti dalle malattie elencate all’allegato 1 del citato DM
279/2001, e identificando tra essi un Centro Regionale di Riferimento;
CONSIDERATO che, ai fini
della scelta dei Centri Regionali di Riferimento,
vanno individuate, per ciascun gruppo di patologie, le strutture dotate dei
requisiti organizzativi e professionali idonei a svolgere le seguenti funzioni,
con l’opportuno coinvolgimento degli altri presidi facenti parte della Rete:
§
Consulenza e supporto ai medici e ai presidi del SSR relativamente alle patologie rare di competenza, con
riguardo ai farmaci disponibili e ai trattamenti più efficaci per la diagnosi
precoce e la cura delle stesse;
§
Gestione del Registro Regionale delle patologie di competenza;
§
Definizione e aggiornamento di protocolli e linee
guida per la diagnosi e il trattamento delle
patologie, in collaborazione con gli altri presidi della rete, anche ai fini
dell’individuazione delle prestazioni correlate strettamente alla patologia da
erogarsi gratuitamente;
§
Promozione di
attività formative per il personale sanitario e non sanitario impegnato nell’assistenza ai pazienti
affetti dalle malattie in argomento, sia afferente al servizio pubblico che al
privato e/o privato sociale;
§
Attivazione di percorsi di educazione
sanitaria per i familiari dei pazienti;
§
Organizzazione e/o partecipazione alle campagne di informazione rivolte ai cittadini, per la prevenzione, la
diagnosi precoce e la cura delle patologie seguite;
§
Instaurare significative
forme di collaborazione con le varie associazioni di volontariato operanti nel
campo delle malattie rare;
RICORDATO che gli assistiti
affetti dalle patologie di cui al DM 279/2001 possono
beneficiare gratuitamente delle prestazioni necessarie alla diagnosi, al
trattamento e agli accertamenti periodici delle patologie stesse, e che sono
gratuite anche le indagini genetiche sui familiari per le malattie rare di
origine genetica;
Ritenuto di prevedere, per quanto
riguarda l’erogazione gratuita delle prestazioni, la seguente procedura, in
conformità con quanto disposto dagli artt. 5 e
6 del decreto in argomento:
§
L’utente al quale venga
riscontrato, da parte di un medico del SSR, un sospetto diagnostico per una
delle patologie, viene indirizzato dallo stesso presso un presidio della Rete,
in grado di garantire la specifica diagnosi;
§
I presidi di Rete assicurano, a titolo gratuito,
le prestazioni necessarie alla diagnosi della malattia e, se del caso, le
prestazioni per la diagnosi di malattia rara di origine
genetica per i familiari dell’assistito;
§
I costi relativi a dette
prestazioni sono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell’assistito;
§
Il Presidio di Rete che effettua
la diagnosi rilascia all’assistito la certificazione riportante la patologia
riscontrata e il protocollo terapeutico contenente le prestazioni appropriate
ed efficaci per il trattamento della patologia stessa;
§
L’assistito al quale venga diagnostica una
patologia di cui al DM 279/2001 può chiedere alla propria ASL di appartenenza il riconoscimento del diritto alla gratuità
dell’assistenza, presentando nella domanda la documentazione rilasciata dal
presidio che ha effettuato la diagnosi;
§
L’assistito riconosciuto esente ha diritto a
titolo gratuito alle prestazioni individuate nel protocollo terapeutico dal
Presidio di Rete come efficaci e appropriate per il trattamento e il
monitoraggio della patologia stessa, oltre che per la prevenzione di ulteriori aggravamenti. L’individuazione delle
prestazioni erogabili gratuitamente avviene in base a
criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto
alle condizioni cliniche individuali e sulla scorta dei protocolli definiti dai
Centri di Riferimento in collaborazione con i presidi della Rete;
richiamata
la circolare del Ministero della Salute n. 13 del 13/12/01 che
prevede, per la prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale, l’indicazione
sulla ricetta del codice della patologia o del gruppo di patologie che dà diritto alla gratuità delle prestazioni correlate;
ritenuto di
applicare tale previsione nell’accezione che comporti il minor aggravio
procedurale per il Medico prescrittore e che
salvaguardi la privacy dell’assistito, stabilendo che la prescrizione rechi il
solo codice del gruppo di patologie al quale appartiene la malattia
diagnosticata, composto da due lettere. Le codifiche dei gruppi di patologie sono
elencate nell’allegato del Decreto del Ministero della
Sanità n. 279/2001;
su
proposta dell’Assessore incaricato alla Salute
È istituita la Rete Regionale
per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie
rare, composta dai presidi e dai Centri Regionali di Riferimento elencati
nell’allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante
e necessaria;
I Centri Regionali di
Riferimento garantiscono le seguenti funzioni:
§
Consulenza e supporto ai medici e ai presidi del SSR relativamente alle patologie rare di competenza, con
riguardo ai farmaci disponibili e ai trattamenti più efficaci per la diagnosi
precoce e la cura delle stesse;
§
Gestione del Registro Regionale delle patologie di competenza;
§
Definizione e aggiornamento di protocolli e linee
guida per la diagnosi e il trattamento delle
patologie, in collaborazione con gli altri presidi della rete, anche ai fini
dell’individuazione delle prestazioni correlate strettamente alla patologia da
erogarsi gratuitamente;
§
Promozione di
attività formative per il personale sanitario e non sanitario impegnato nell’assistenza ai pazienti
affetti dalle malattie in argomento, sia afferente al servizio pubblico che al
privato e/o privato sociale;
§
Attivazione di percorsi di educazione
sanitaria per i familiari dei pazienti;
§
Organizzazione e/o partecipazione alle campagne di informazione rivolte ai cittadini, per la prevenzione, la
diagnosi precoce e la cura delle patologie seguite;
§
Instaurare significative
forme di collaborazione con le varie associazioni di volontariato operanti nel
campo delle malattie rare;
Per quanto riguarda
l’esenzione dalla partecipazione al costo è adottata
la seguente procedura:
§
L’utente al quale venga
riscontrato, da parte di un medico del SSR, un sospetto diagnostico per una
delle patologie, viene indirizzato dallo stesso presso un presidio della Rete,
in grado di garantire la specifica diagnosi;
§
I presidi di Rete assicurano, a titolo gratuito,
le prestazioni necessarie alla diagnosi della malattia e, se del caso, le
prestazioni per la diagnosi di malattia rara di origine
genetica per i familiari dell’assistito;
§
I costi relativi a dette
prestazioni sono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
dell’assistito;
§
Il Presidio di Rete che effettua
la diagnosi rilascia all’assistito la certificazione riportante la patologia
riscontrata e il protocollo terapeutico contenente le prestazioni appropriate
ed efficaci per il trattamento della patologia stessa;
§
L’assistito al quale venga diagnostica una
patologia di cui al DM 279/2001 può chiedere alla propria ASL di appartenenza il riconoscimento del diritto alla gratuità
dell’assistenza, presentando nella domanda la documentazione rilasciata dal
presidio che ha effettuato la diagnosi;
§
L’assistito riconosciuto esente ha diritto a
titolo gratuito alle prestazioni individuate nel protocollo terapeutico dal
Presidio di Rete come efficaci e appropriate per il trattamento e il
monitoraggio della patologia stessa, oltre che per la prevenzione di ulteriori aggravamenti. L’individuazione delle
prestazioni erogabili gratuitamente avviene in base a
criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto
alle condizioni cliniche individuali e sulla scorta dei protocolli definiti dai
Centri di Riferimento in collaborazione con i presidi della Rete;
Usufruiscono gratuitamente
degli accertamenti diagnostici per la tempestiva individuazione di malattie
rare di origine genetica anche i familiari dei
pazienti affetti da dette patologie, sulla base delle indicazioni dei Centri
Regionali di Riferimento e dei Presidi di Rete competenti;
Gli oneri economici dell’assistenza
sono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
dell’assistito;
Le prescrizioni effettuate
del Medico di Medicina Generale relative alle prestazioni sanitarie erogabili
gratuitamente devono recare, per le motivazioni espresse in premessa, oltre ai
dati identificativi dell’assistito, il solo codice (composto da
due lettere) del gruppo di patologie al quale appartiene la malattia che dà
diritto alla gratuità delle prestazioni correlate. Le codifiche dei gruppi di
patologie sono elencate nell’allegato del Decreto del Ministero della Sanità n. 279/2001.