Dott. Andrea Lomi
Direttore della UO Medicina Legale della ASL 3 “Genovese”. Presidente della Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Genova.
Il Certificato di Idoneità per la Guida di Ciclomotori: responsabilità personale del Medico di Famiglia.
La Legge n. 168 del 17/08/2005 è una cosiddetta “legge omnibus” che, tra
provvidenze per la carriera diplomatica e concorsi riservati per Dirigenti
Scolastici, prevede all’ articolo 5 le “Nuove
disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei
ciclomotori”. Si tratta di una norma di difficile lettura, gravida di
conseguenze non necessariamente positive per i Medici di Medicina Generale.
Riguarda tra l’ altro il Certificato Medico di idoneità alla guida dei
ciclomotori, incluse tra questi quelle vetturette a quattro ruote abitualmente
guidate da soggetti privi dei requisiti per la patente oltre che da rari
adolescenti tra i 14 ed i 18 anni.
Come è
noto, tutti i guidatori di veicoli a motore debbono essere in possesso di un
Certificato di Idoneità alla guida, che dal
primo di Ottobre 2005 è
obbligatorio per tutti. Ci si attendeva che i numerosi cittadini che guidano
ciclomotori e “quadricicli leggeri”, cioè vetturette equiparate ai
ciclomotori, senza possedere i
requisiti psicofisici per avere una patente di guida (ipovedenti, psicotici
gravi, alcoolisti, tossicodipendenti, epilettici con crisi frequenti, etc.) si
sarebbero trovati nell’ impossibilità di continuare a costituire un pericolo
per la pubblica incolumità. Un fatto positivo, a prima vista, cui il
Legislatore ha ritenuto indispensabile dare un correttivo attraverso una norma
di difficile interpretazione (ed in quanto tale aperta ad ampie interpretazioni
da parte della Magistratura) che pone in capo ai Medici di Medicina Generale rilevanti
responsabilità con possibili ricadute negative di tipo economico (risarcitorio)
e penale.
Studiamo
insieme la norma.
Nella
prima parte è indicato con chiarezza chi deve munirsi del cosiddetto
“patentino”: “A
decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di
guida.” Prima di tale
data l’ obbligo era limitato ai minorenni.
Viene poi specificato che i cittadini la cui patente sia sospesa possono
guidare ciclomotori solo se la sospensione sia stata comminata per aver superato il limite di velocità.
Veniamo ora ai requisiti psicofisici richiesti. Nella prima parte dell’
art. è specificato che “I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.”
Ma subito dopo è previsto che “Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche
di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguito dal medico di medicina generale”
Cosa significa questo comma? Innanzi tutto la dizione “potrà” indica chiaramente che nulla impedisce al cittadino di rivolgersi ad un Medico autorizzato per il rilascio di certificazioni di idoneità alla guida (ambulatori ASL, Medici Militari, delle FFSS, della Polizia, etc.) che valuterà la sussistenza dei requisiti psicofisici per la patente A, oppure alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida che valuterà la sussistenza dei requisiti psicofisici per la patente AS (Minorato Vista, Udito, Arti) o per la patente A per i soggetti affetti dalle patologie di competenza della Commissione (dell’ apparato cardiovascolare, del sistema nervoso, psichiche, uso di psicofarmaci, abuso di alcool e stupefacenti, malattie del sangue, malattie dell’ emuntorio renale), oppure ai Diabetologi ASL autorizzati che valuteranno la sussistenza dei requisiti psicofisici nei soggetti diabetici (per la ASL 3 quelli operanti presso gli Ambulatori dell’ UO Medicina Legale).
Ed
ancora, non essendo il rilascio di questo certificato obbligatorio per legge o
norma contrattuale, ritengo che il Medico di Famiglia possa senza conseguenze
rifiutarsi di rilasciarlo trattandosi di attività di rilievo specialistico per
cui non ha ricevuto una specifica formazione. Ricordiamo a tale proposito il
nostro Codice Deontologico, che all’
Art. 18 stabilisce che “Il
medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo
obblighi che non sia in condizione di soddisfare”.
Non
è chiaro il significato della certificazione richiesta. Se è possibile limitare
i requisiti alla “esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore” diverse dai requisiti in precedenza stabiliti: “quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale” siamo
di fronte ad una bizzarria normativa in cui si specificano i requisiti, ma poi
si dice che possono essere altri (di minor tutela per la pubblica incolumità)
purchè il Medico di Famiglia se ne assuma la responsabilità.
Credo
che il nodo della norma sia questo: scaricare sul M.M.G. la responsabilità di
far guidare i non idonei non avendo avuto il coraggio di stabilire che, una
volta definiti determinati requisiti, questi debbano essere rispettati.
Penso
sia indispensabile ricordare quali siano i requisiti previsti per la idoneità
alla patente A in modo che, se qualche Collega decidesse di certificare l’
idoneità dei non idonei, sappia cosa sta facendo. Dovrebbe essere inutile
ricordare che l’ ambulatorio deve essere dotato degli strumenti necessari per
l’ effettuazione della visita.
Requisiti
visivi: campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione
notturna e la visione binoculare. Acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi
complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno. Non tutte le correzioni sono ammesse, per
questo si rimanda al C.D.S. Se il requisito visivo è raggiunto con lenti, deve essere indicato
“obbligo lenti”. Se la visita è effettuata con lenti a contatto, deve essere
indicato sul certificato “obbligo lenti a contatto”.
Requisiti uditivi:percepire da ciascun orecchio la voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata
con l'uso di protesi acustiche monoaurali o binaurali, la cui efficienza deve
essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non
anteriore a tre mesi. In tal caso deve essere indicato sul certificato
“obbligo di apparecchio acustico”.
Efficienza degli arti: Il Codice della Strada prevede che “Non possono conseguire o
ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino,
in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti.” Soltanto
la Commissione Medica Locale Patenti di Guida può autorizzarli alla guida prevedendo
adattamenti o valutando l’ idoneità di protesi ed ortesi.
Malattie invalidanti: l’ appendice all’ art. 320 C.D.S. prevede che “ Le malattie ed
affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono
quelle sottoindicate: A. Affezioni cardiovascolari; B. Diabete (vedi sopra) C.
Malattie endocrine; D. Malattie del
sistema nervoso; E. Malattie psichiche;
F. Sostanze psicoattive; G. Malattie del sangue; H. Malattie dell'apparato
urogenitale (insufficienza renale, trapiantati di rene).” Soltanto la
Commissione Medica Locale Patenti di Guida può certificare l’ idoneità alla
guida in deroga alla norma generale.
Vorrei
ricordare due fatti: chi, non più titolare di patente di guida, si rivolgerà a
voi per la certificazione, è stato presumibilmente dichiarato non idoneo da una
Commissione Medica Locale Patenti di Guida, condizione di cui è informata la
Motorizzazione Civile. Un certificato che certifichi la sussistenza di una
inesistente idoneità sarà quindi immediatamente visibile per le Autorità
competenti, che hanno obbligo (non facoltà) di segnalazione all’ Autorità
Giudiziaria. Fate particolare attenzione ai soggetti non più giovanissimi.
Infine, vorrei ricordare ai Colleghi che rilasciare di una certificazione di idoneità
alla guida significa consentire sotto la propria responsabilità che una persona
utilizzi una potenziale arma. Nel caso di una certificazione rilasciata a chi
non possieda i requisiti di idoneità, è ipotizzabile che in caso di incidente
dovuto alle condizioni psicofisiche del guidatore il Magistrato consideri
corresponsabile, per colpa o per dolo, il Medico Certificatore. Le conseguenze
(soprattutto civilistiche) di questa ipotesi sono da tutti ben immaginabili,
considerato che la Compagnia che assicura il veicolo potrebbe rivalersi sul
patrimonio del Medico e che la responsabilità per dolo non è coperta dall’
assicurazione sulla Responsabilità Professionale.
Questo articolo è pubblicato sul sito web dell’ Ordine di Genova http://www.omceoge.it/ unitamente alle norme
di Legge sulle patenti di nostro interesse ed a moduli predisposti per la
autocertificazione di notizie anamnestiche da parte del paziente e per il
certificato medico.