titolo 1° - - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1 Definizione


Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del me
dico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il me
dico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

Commento:
Il nuovo codice di deontologia medica, all’art. 1, si limita a stabilire, con chiarezza, quali siano i suoi contenuti e i suoi ambiti di applicazione, senza preoccuparsi di elaborare una definizione della deontologia medica.
A questo riguardo è interessante notare come nell’articolo sia subito chiarito il concetto che le norme deontologiche non riguardano soltanto la vita professionale del me
dico, ma incidono su tutta la sfera comportamentale del professionista.
Il termine
di deontologia deriva dai termini greci "to deon" : "ciò che deve essere e che si deve fare" e "logos" : "discorso, parola, scienza ".
Nella storia della filosofia la parola deontologia è entrata nell’uso comune da quando il Bentham
diede alla sua "Science of morality" apparsa nel 1834 il titolo di "Deontology".
In sede
di introduzione a questo commento è necessario evidenziare la consapevole scelta della Federazione di "difendere e rafforzare" il valore e l’importanza della deontologia professionale. Si è inteso riaffermare con energia l’autonomia della deontologia anche rispetto alla continua e incessante opera di "legificazione" di tutti gli aspetti in cui si svolge l’attività dell’uomo. La norma giuridica, infatti, non può pretendere, senza tradire i suoi peculiari aspetti di generalità e di astrattezza, di regolamentare l’universalità dei comportamenti umani soprattutto in campi particolarmente delicati come quelli relativi allo svolgimento dell’attività professionale.
La deontologia me
dica rappresenta, tradizionalmente, l’insieme delle norme riguardanti i doveri del medico nei suoi rapporti con le autorità , con i cittadini e con i colleghi. Caratteristica primaria di questo insieme di principi e regole è la loro "extragiuridicità": si tratta di norme di condotta che nascono spontaneamente in seno al gruppo professionale e che sono volontariamente osservate come se fossero norme giuridiche dai componenti del gruppo professionale stesso.
In campo me
dico, in particolare, il comportamento deontologico si esprime nel rispetto della dignità professionale. Questo si sostanzia nel presupposto che la scelta della medicina come professione sia – o almeno tenda ad essere – vocazionale e che fondamenti ne siano l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica.
Questi valori sono comuni a tutte le professioni, ma trovano la loro più alta espressione nella me
dicina cui prioritariamente è affidata la tutela dello stato di salute dell’uomo e il suo benessere psichico e fisico.
I valori basilari del rispetto della vita e della
dignità della persona devono essere sempre di guida al medico, la cui opera ha per fine l’interesse del paziente, da perseguire nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia ippocratica, cioè ai principi della beneficialità e della non maleficità.
E’ ancora attuale, quin
di, l’antichissimo binomio della scienza e coscienza. L’atto medico ha, da un punto di vista deontologico, una duplice giustificazione. Da un lato la scienza del medico, cioè il suo sapere offerto al paziente e corretto dalla coscienza, intesa quale uso consapevole di questo sapere nell’interesse esclusivo del malato, dall’altro la volontà, liberamente espressa e non delegabile, dell’individuo che al medico si affida.
Se, come detto - la deontologia me
dica si sostanzia nel rispetto della dignità e del decoro della professione garantite dall’indipendenza professionale e dalla libertà scientifica - ecco che viene a delinearsi in modo netto ed esauriente il significato vero dell’Ordine professionale inteso come organo che deve tutelare i principi costitutivi della dignità della professione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 2 Potestà disciplinari - Sanzioni


L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni
devono essere adeguate alla gravità degli atti.

Commento:
L’art. 2 è modificato rispetto alla precedente versione prima di tutto per quanto concerne il titolo, che si riferisce direttamente alla potestà disciplinare e alle relative sanzioni.
Si è voluto sottolineare come spetti all’Or
dine professionale garantire il rispetto dei principi deontologici attraverso l’eventuale irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti.
La dottrina ha più volte evidenziato il carattere
di discrezionalità del potere disciplinare degli Ordini sui propri iscritti.
E' stato affermato (Lega) che se è vero che il potere
disciplinare è attribuito all'Ordine professionale per il raggiungimento di determinate finalità di ordine pubblico, qualora si riscontrasse che tali finalità siano contraddette dai propri iscritti, l'Ordine stesso verrebbe meno ai propri doveri istituzionali se non esercitasse quei poteri che tali finalità presidiano. Ricorrendo particolari fattispecie di minore importanza non può, tuttavia, negarsi un certo margine discrezionale sulla opportunità di procedere disciplinarmente. Quando però vi siano prove certe di comportamenti obiettivamente antideontologici, l'Ordine è chiamato ad attivarsi per dare contenuto e sostanza alla sua potestà disciplinare.
Per quanto concerne le professioni sanitarie, il potere
disciplinare è attribuito agli Ordini e Collegi dall'art. 3, lett. f) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233
.Le sanzioni
disciplinari e il relativo procedimento sono invece stabilite negli artt. 38 - 52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.
Le sanzioni
disciplinari sono: l'avvertimento " che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa"; la censura "che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa"; la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi; la radiazione dall'Albo per le colpe di estrema gravità.
Il già citato art. 38 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, prescrive che il proce
dimento disciplinare è promosso dall'Ordine d'ufficio o su richiesta del Ministro della Sanità o del procuratore della Repubblica.
Giu
dice d'appello contro le decisioni disciplinari dell'Ordine è la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. E' ammesso, infine, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale.
Nel testo del nuovo co
dice è stato aggiunto un secondo comma riguardante la necessità della adeguatezza delle sanzioni disciplinari da irrogare alla gravità degli atti. A questo proposito deve sottolinearsi una innovazione della legge 175/92 discendente dall’entrata in vigore della recente normativa 26 febbraio 1999 n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" che ha modificato l’art.3 comma 1 e l’art.5 comma 4 della legge citata 175/92, che prevedevano l’irrogazione della sanzione e della sospensione da 2 a 6 mesi per coloro che svolgevano a titolo individuale o come responsabili di strutture sanitarie, pubblicità sanitaria nelle forme consentite senza autorizzazione del sindaco o della Regione. In questi casi le sanzioni irrogabili diventano quelle della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi dell’art.40 del DPR 5 aprile 1950, n.221. Occorre subito sottolineare che rimangono ferme, invece, le sanzioni previste dalla legge 175/92 in caso di pubblicità contenente indicazioni false o svolte attraverso strumenti non disciplinati della legge.
Con queste mo
difiche la legge 26 febbraio 1999 n. 42, ha inteso superare la rigidità dell’irrogazione della sospensione da due a sei mesi che in precedenza doveva essere applicata al professionista che non era in regola con l’autorizzazione prevista dalla legge 175/92. In pratica l’Ordine riacquista in questo specifico settore la propria discrezionalità amministrativa per quanto concerne la valutazione della colpa disciplinare del professionista, potendo modulare la sanzione eventualmente da infliggere in un ambito che va dalla censura alla sospensione dall’esercizio professionale senza rigida predeterminazione della durata della sospensione stessa.
Viene così ad essere superato un inconveniente spesso lamentato dai rappresentanti degli Or
dini che si "vedevano costretti" ad irrogare sanzioni indubbiamente gravi anche per colpe disciplinari che, in alcuni casi, non sembravano essere tali da giustificarle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITÀ' DELLA PROFESSIONE


Art. 3 Doveri del medico


Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come con
dizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .

Commento:

La scelta di sostituire al termine "compito" quello, decisamente più incisivo, di "dovere" nell’ambito delle affermazioni a carattere quasi universale, che l’articolo stesso contiene, è stata unanime, voluta al fine di puntualizzare il rapporto imprescindibile che deve esistere tra il medico e la persona.
Questo articolo, in cui vengono sottolineati valori fondamentali e principi etici universali, vuole rivestire per il professionista una sorta
di guida in riferimento a situazioni in cui l’affermazione di una propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto contrasto con la normativa statale vigente.
Il secondo comma dell’articolo riconferma l’interpretazione, ormai accettata ampiamente, ovvero che il concetto
di salute è da intendersi in senso estensivo, con riferimento, quindi, al benessere fisico e psichico della persona.
Si può correttamente sostenere che questo articolo costituisce un'applicazione dallo specifico punto
di vista della professione medica degli articoli 32 e 3 della Costituzione.
Come è noto, infatti, l'art. 32 della Cost. garantisce il c.d. "
diritto alla salute" anche se tecnicamente è più corretto parlare di "diritto alla tutela della salute".
L'esercizio me
dico, attraverso la propria tradizione millenaria, costituisce il primo e più naturale supporto per difendere la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Il riferimento all'art. 3 della Costituzione (che prevede il c.d. principio
di uguaglianza) viene invece spontaneo considerando che l'articolo del codice deontologico in commento utilizza quasi le stesse parole del legislatore costituzionale prevedendo che il medico deve assicurare la difesa e il rispetto della vita, della salute e il sollievo della sofferenza "senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia in tempo di pace come di guerra".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 4 Libertà e indipendenza della professione


L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.

Commento:

La stringatezza della nuova versione dell’articolo 4 corrisponde alla volontà di dare assoluta rilevanza al concetto di libertà e di indipendenza come presupposto fondamentale per l’esercizio della medicina.
La mo
difica del precedente testo si giustifica con lo scopo di evitare concetti retorici e ridondanti rispetto alla sintesi ed efficacia del testo attuale.
La libertà e l'in
dipendenza del medico costituiscono due presupposti indispensabili per il corretto svolgimento dell'esercizio professionale.
A ben vedere l'istituzione degli Or
dini professionali ha avuto, fra l'altro, proprio lo scopo di creare uno strumento per garantire questi diritti da eventuali interferenze esterne (vedi a questo proposito, per quanto riguarda la professione medica, l'art. 3 lett. b) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, che impone la vigilanza per la difesa dell’indipendenza della professione).
La
difesa della libertà e dell'indipendenza del medico ha assunto ancora più rilevanza considerando che, ormai da tempo, l'esercizio professionale può essere svolto anche in regime di dipendenza (vd. art. 47 legge 833/78) o di "convenzionamento".
Numerosi problemi sono sorti per tutelare l'in
dipendenza e la libertà dei medici che vengono a trovarsi incardinati in un sistema improntato a criteri di supremazia gerarchica.
E' stato però chiarito che anche in queste situazioni, pur nel rispetto dei vincoli propri del lavoro subor
dinato (si pensi all'orario di lavoro, alle turnazioni, ma anche al diritto alle ferie), devono rimanere inalterate, per la parte specifica relativa all'attività professionale, la libertà e l'indipendenza intellettuale del medico.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Esercizio dell'attività professionale


Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il me
dico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Commento:
La lettura di questo articolo, peraltro sostanzialmente immutato, assume particolare rilevanza per quanto riguarda lo specifico tema della necessità di attenersi strettamente alle conoscenze scientifiche. La recente e per molti aspetti dolorosa vicenda relativa alle polemiche violente vissute per quanto riguarda la terapia e la lotta ai tumori, ha indotto la Federazione e i suoi rappresentanti a far valere questo principio anche a costo di vedersi accusare di difesa miope della corporazione professionale. I successivi eventi hanno in pratica dimostrato la giustezza sostanziale della posizione assunta dall'Ordine professionale in relazione alla necessità di ancorarsi a saldi principi scientifici per tutto quanto riguarda l’esercizio della medicina.
Questo articolo evidenzia i valori
di riferimento dell’esercizio medico: si richiama, infatti, al binomio scienza e coscienza da intendersi come riferimento del corretto comportamento etico.
Sono questi due principi che si sostanziano e si limitano l’un l’altro laddove la libertà del professionista costituisce una garanzia per il citta
dino e la libertà di cura riconosciuta alla persona deve essere ancorata ad elementi scientificamente validati.
Il richiamo ai valori etici cui è necessario ispirarsi intende evidenziare come il concetto
di attività sanitaria non sia da intendersi come mera prestazione tecnica, ma come intervento complesso ispirato costantemente a valori etici fondamentali.
L'ultimo comma dell'art. 5 stabilisce la necessità per il me
dico di ricorrere all'Ordine contro qualsiasi pressione, da chiunque esercitata, tendente a condizionare il suo comportamento al di fuori della deontologia professionale. E' indubbio, infatti, che il progredire dei tempi porti sempre più spesso i medici a dover sopportare pressioni e condizionamenti derivanti ad esempio dal mondo dei mass media, tendenti a "utilizzare" la figura del medico per scopi non deontologici.
E' ovvio, peraltro, che la norma si riferisce anche alle pressioni
di carattere economico da cui il medico non deve farsi condizionare al punto di porre in essere comportamenti contrari all'etica professionale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 Limiti dell'attività professionale


In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il me
dico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

Commento:
Nell’attuale testo questo articolo esprime l’obbligo morale per il medico di non abusare del suo status professionale.
Nella precedente stesura si faceva, invece, riferimento alla con
dizione professionale. Il motivo di questa modifica è quello di ampliare l’ambito di applicazione della norma in relazione a tutti gli aspetti della professione medica anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Il primo comma dell’art. 6 riveste carattere
di generalità ed esprime l’obbligo morale per il medico di non avvalersi del proprio prestigio e della propria reputazione professionale per ottenere illeciti vantaggi. Il riferimento non è solo relativo a eventuali, ingiustificati guadagni economici ma comporta anche il dovere del medico di "non sfruttare" il proprio status sociale per suggestionare i pazienti e ottenere utilità di qualsiasi genere.
Il secondo comma costituisce una specifica applicazione del principio del primo comma, facendo riferimento alle cariche pubbliche che il me
dico può essere chiamato a ricoprire. Come è noto la tradizionale figura del medico che svolge solo la libera professione è purtroppo residuale in quanto l’attività medica si svolge ora, prevalentemente, in rapporto di dipendenza e di convenzionamento. La norma deontologica vuole evitare anche il semplice sospetto che il medico, chiamato ad assumere cariche di rilievo pubblico, di carattere politico o amministrativo, se ne avvantaggi per favorire la propria attività professionale o comunque interessi di carattere personale. Per quanto riguarda la materia strettamente elettorale è necessario citare la legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni che, riferendosi ai medici dipendenti e convenzionati delle ASL, detta disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e alle cariche negli organi delle ASL. Anche in questo caso, pur nei diversi ambiti e competenze, vi è un sostanziale riscontro fra la normativa deontologica e quella propria della legge ordinaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA

 


Art. 7 Obbligo di intervento


Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Commento:

L’attuale articolato è stato reso più snello rispetto alla versione originaria del codice del 1995, ma sostanzialmente si aggancia al già richiamato principio generale di solidarietà che diventa per il medico vero e proprio obbligo in considerazione del richiamo che l’attività professionale ha con il principio costituzionalmente protetto di tutela della salute.
Questo articolo del co
dice deontologico costituisce un'applicazione particolarmente rigorosa, in riferimento alla figura del medico, della norma di cui all'art. 593 del codice penale. Tale norma riferendosi alla generalità delle persone è, ovviamente, meno tassativa e prevede, in buona sostanza, l'obbligo di attivarsi per "prestare assistenza o dare avviso immediato alle autorità". La differenza risiede nel fatto che l'obbligo di attivarsi per un "cittadino normale" scatta quando si trovi "la persona di un minore abbandonato o il corpo di un individuo ferito o ammalato e quindi incapace di provvedere a se stesso".
L'articolo del co
dice deontologico prevede, invece, che il medico, comunque, avvertito della necessità della sua opera, non possa rifiutarsi di intervenire.
E' opportuno, peraltro, riba
dire che, a prescindere dagli aspetti penalistici, l'obbligo deontologico costituisce sempre una sufficiente motivazione per il medico a prestare la propria assistenza quando se ne riscontri la necessità.
A livello normativo va ricordata la legge 5 giugno 1990, n. 135, che ha introdotto il dovere
di prestare la necessaria assistenza nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di immunodeficienza acquisita.
Dobbiamo, comunque, evidenziare che la stessa giurisprudenza, per quanto riguarda il reato penale, ha escluso la sussistenza dell'obbligo
di intervento del medico in alcuni casi specifici:

1 - quando l'assistenza necessaria sia già stata assicurata al malato da parte di un altro medico;

2 - quando ci si trovi di fronte a situazioni che in diritto si chiamano di "forza maggiore". Si pensi al caso del medico che, sebbene avvertito di un caso urgente non possa, ragionevolmente, intervenire perchè gravemente ammalato o perchè la strada da cui dovrebbe transitare risulta ostruita da una frana. Si tratta di un'applicazione del tradizionale principio del diritto romano "nemo ad impossibilia tenetur".

 


 

 

Art. 8 Calamità


Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.

Commento:

Il progredire delle conoscenze sociali sia a livello individuale che istituzionale ha indotto il legislatore deontologico a dedicare uno specifico articolo ai compiti assistenziali cui il medico non può sottrarsi in caso di eventi che abbiano rilevanza collettiva .
La stessa normativa vigente attribuisce specifici compiti ai me
dici in questi frangenti, ma è di tutta evidenza che le motivazioni etico-deontologiche sono le prime cui il medico deve rispondere in caso di eventi eccezionali ed emergenze sanitarie.
Il me
dico, infatti, proprio per la sua qualificazione professionale deve mettersi a disposizione delle autorità costituite quando la situazione richieda interventi urgenti in presenza di emergenze particolarmente gravi.
Esistono, peraltro, anche gli artt. 256 e 257 del TULLSS che prevedono rispettivamente "l'obbligo dei me
dici di prestare la propria opera per i servizi di assistenza e profilassi, secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, nei comuni di residenza, in caso di epidemia o di pericolo di epidemia nonchè l'obbligo di prestare la propria opera per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive negli altri comuni ai quali siano stati destinati dall'autorità sanitaria".
Si tratta
di un vero e proprio obbligo giuridico di prestazione di attività indipendentemente dalla instaurazione di qualsiasi rapporto di carattere continuativo.
Anche in questo caso è utile ricordare, che, comunque, l'obbligo deontologico sussiste, nella fattispecie, anche in mancanza
di precise disposizioni dell'autorità competente: si pensi ai casi di calamità gravissime che provocano l'interruzione di qualsiasi forma di comunicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICO

 


Art. 9 Segreto professionale


-Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o
di altri.
Costituiscono giusta causa
di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;

b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;

c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il me
dico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il me
dico dagli obblighi del presente articolo.

Commento
L’art. 9 dedicato al segreto professionale è stato sostanzialmente modificato dal nuovo testo in considerazione anche della sopravvenuta approvazione della legge n. 675 del 1996, che istituisce l’Autorità del Garante per la tutela dei dati personali. Come è noto il segreto professionale è tradizionalmente uno dei doveri fondamentali del medico e una delle regole essenziali della deontologia.
La nuova legge, quin
di, non costituisce altro che un rafforzamento dei compiti che già il medico era tenuto a osservare per quanto riguarda la tutela dei dati e delle notizie relative ai propri pazienti. A questo riguardo occorre notare come tra le cause che costituiscono "giusta causa" di rivelazione del segreto professionale è stato aggiunto un punto c) che prevede la possibilità di derogare alle norme sul segreto professionale, laddove esista l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi anche in caso di diniego dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Si è inteso con tale mo
dificazione sancire che, per la deroga al segreto professionale, è necessario sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi sia l’autorizzazione del Garante. Questa autorizzazione può discendere sia dal provvedimento generale (autorizzazione n. 2 del 1997) sia da una richiesta specifica che il medico può inoltrare.
Un’altra mo
difica rispetto alla precedente stesura dell’art. 9 concerne l’ultimo comma che sancisce " La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo" . Si è voluto specificare, con la massima chiarezza, un concetto che pure poteva ritenersi per certi versi implicito anche nella precedente stesura dell’articolo.
Il me
dico, quand’anche cessasse la propria attività e chiedesse la cancellazione dall’albo, non può ritenersi esentato dal rispetto del segreto professionale. E’ questa una considerazione abbastanza importante considerando che le rivelazioni concernenti la salute e i dati sensibili di alcuni pazienti potrebbero riguardare, inoltre, soggetti molto noti al pubblico e vi potrebbe essere un interesse economico per il medico, anche se non più professionalmente in attività, a utilizzare alcune conoscenze acquisite durante la propria vita professionale anche per scopi di lucro non certo commendevoli.
Il segreto professionale, che, come è noto, è anche previsto dal co
dice penale (artt. 326 e 622) è un obbligo imposto a determinati professionisti di non divulgare notizie di cui sono venuti a conoscenza a cagione della loro professione. E' chiaro che la norma penale si riferisce anche ad avvocati, magistrati, commercialisti ed altri ma è altrettanto chiaro che per il medico la problematica del segreto professionale è particolarmente importante considerando la delicatezza del rapporto che si instaura fra medico e paziente. Il segreto professionale viene definito dal punto di vista giuridico una relazione che intercorre fra la conoscenza di cose e fatti e un determinato soggetto.
Il paragone fra norma deontologica e norma penale, è indubbiamente necessaria, ma occorre mettere in risalto alcune sostanziali
differenze. Ai sensi dell'art. 622 del codice penale, infatti, la rivelazione del segreto professionale è punibile solo se ne possa derivare nocumento.
Il co
dice deontologico, invece, nel confermare l'importanza strettamente etica del principio stesso, non fa questa distinzione e prevede, quindi, la sanzionabilità del comportamento del medico anche quando dalla rilevazione non derivi danno ad alcuno.
Nel secondo comma dell'art. 9 è, peraltro, prevista la particolare riprovazione della
divulgazione del segreto professionale fatta a scopo di lucro oppure al fine di arrecare specifico nocumento: ciò non toglie che la violazione dell'obbligo sussista anche senza queste specifiche caratteristiche dolose.
Un'altra
distinzione da fare è quella concernente l'esimente generale della giusta causa, prevista dall'art. 622 del c.p., e non dall'articolo 9 del codice deontologico. Questa differenza porta molti a ritenere che anche in questo caso la norma deontologica sia più rigorosa rispetto a quella penalistica che, attraverso l'esimente della giusta causa, permette al professionista di valutare i casi in cui possa ignorare l'obbligo del segreto professionale. In realtà la dottrina prevalente (Lega, Introna etc.) ritiene che le deroghe espresse sotto i punti a) e b) del terzo comma dell'articolo in commento costituiscano non un sistema chiuso e tassativo, ma un'elencazione esemplificativa passibile quindi di interpretazione estensiva quando sussistano situazioni analoghe e similari.
In realtà, a prescindere dalla valutazione che si voglia dare del problema, non può non sottolinearsi che anche in questo caso il co
dice deontologico sembra obbligare il medico con estremo rigore al rispetto del segreto professionale considerato uno dei cardini della professione sin dai tempi del giuramento di Ippocrate.
Esaminando le deroghe previste dal comma 2° dell'art. 9, del co
dice deontologico, occorre innanzi tutto chiarire che il medico, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è tenuto (v. artt. 331, 334, cpp e artt. 365, 384 c.p.) alla denuncia del reato di cui sia a conoscenza per motivo della sua funzione o al referto (cioè l'indicazione della persona alla quale è stata prestata assistenza, e, se è possibile delle sue generalità del luogo dove si trovi attualmente e quant'altro valga a identificarla nonchè del luogo, del tempo e delle altre circostanze dell'intervento).
La denuncia e il referto devono essere portati a conoscenza dell'autorità giu
diziaria e quindi costituiscono indubbiamente deroghe all'obbligo del segreto professionale. Il motivo è evidente e consiste nell'assoluta priorità dell'esigenza di giustizia sulle pur importanti motivazioni di riservatezza che costituiscono l'essenza dell'obbligo del segreto professionale.
In alcuni casi, come specifica l'articolo, il me
dico è anche tenuto ad alcune certificazioni obbligatorie o facoltative che possono costituire anch'esse deroghe all'obbligo del segreto.
Il secondo tipo
di deroghe, quelle cioè previste dalla lett. b) del terzo comma dell'articolo in commento, si basa sul c.d. consenso dell'avente diritto; cioè quando lo stesso interessato (il malato o i legali rappresentanti del minore o dell'incapace) autorizzi o addirittura richieda la divulgazione di notizie coperte dal segreto professionale.
In questo caso si applica un principio generale della scienza penalistica, previsto all'art. 5 del c.p. che testualmente prevede che "non è punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto con il consenso della persona che può validamente disporne". In buona sostanza non c'è miglior giudice di chi eventualmente subirebbe il danno dalla rivelazione delle notizie da tenere segrete sulla opportunità o meno della rivelazione stessa. Occorre al riguardo, peraltro, precisare che a volte l'obbligo del segreto professionale è posto a tutela di un interesse della collettività di cui neanche il paziente può essere arbitro. Il medico, in questi casi, ancorché facoltizzato dal proprio paziente alla rilevazione del segreto rimane titolare della decisione finale di divulgare o meno la notizia secondo il proprio prudente apprezzamento.
Il sistema delle deroghe, comunque, attribuisce al me
dico la valutazione sull'opportunità di svelare il segreto quando sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi. A nostro avviso tale previsione, di carattere molto ampio, è pur sempre applicabile in modo più restrittivo rispetto alla "giusta causa" prevista come deroga dall'art. 622 del c.p..
La deroga
di cui trattasi attribuisce al medico la responsabilità di superare l’obbligo del rispetto del segreto quando, a suo giudizio, esistano situazioni estremamente gravi che mettono a repentaglio la salute e la vita dei terzi, ferma restando la preventiva autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, in relazione anche a quanto già specificato.
L'obbligo della non
divulgazione del segreto professionale rimane a carico del medico anche dopo la morte del paziente a tutela del diritto alla riservatezza di cui gli eredi sono i depositari secondo le normali regole successorie quali ideali continuatori della personalità dello scomparso.
L'ultimo comma dell'articolo in commento affronta una delle problematiche più scottanti del rapporto fra deontologia me
dica e ordinamento giudiziario. Tale comma prevede, infatti, il divieto per il medico di testimoniare al Giudice su fatti di cui egli sia venuto a conoscenza per ragioni dipendenti dall'esercizio della professione. E' necessario subito ricordare che l'art. 200 cpp riconosce che i medici e gli altri esercenti le professioni sanitarie non hanno l'obbligo di deporre su quanto hanno conosciuto in ragione della loro professione. Si potrebbe quindi sostenere che non esiste un contrasto esplicito fra norma deontologica e norma penale.
Bisogna però sottolineare che, innanzi tutto, il segreto professionale trova già una limitazione nell'obbligo
di referto (art. 365 c.p.) che sussiste sempre tranne nei casi in cui il referto stesso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. La giurisprudenza, inoltre, è più volte intervenuta in materia riconoscendo, pur tra qualche contrasto, la possibilità per il giudice di chiedere al medico di testimoniare quando lo stesso giudice ritenga che i fatti di cui il professionista è a conoscenza non siano legati allo svolgimento dell'attività professionale in ragione del suo stato.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 Documentazione e tutela dei dati


Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il me
dico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche
di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente il me
dico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Commento
L’impianto dell’art. 10, che tratta del dovere fondamentale del medico di tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in proprio possesso, viene nel nuovo codice di deontologia medica, semplicemente aggiornato e connesso alla nuova disciplina della privacy introdotta con la legge n. 675 del 1996.
Il titolo dell’articolo, infatti, viene ampliato in "Documentazione e tutela dei dati" proprio per sottolineare come - finalmente - l’Italia, mettendosi al pari con gli altri paesi europei ed extraeuropei, abbia inteso tutelare l’ambito dei dati cosiddetti sensibili, ossia
di quei dati che riferendosi alla sfera più intima dell’individuo non devono correre il rischio di essere utilizzati in maniera distorta o, comunque, illegittima.
Il primo comma dell’articolo, risentendo
di questa nuova disciplina, sottolinea la necessità per il medico di tutelare la riservatezza di questi dati personali e di tutta la documentazione a lui stesso affidata.
E’ stato volutamente eliminato in questo articolo il riferimento alla
diffusione dei bollettini medici, problema che, proprio perché legato alla nuova disciplina in tema di privacy, si è voluto spostare all’articolo successivo, in quanto la situazione è sembrata più aderente a quella ivi descritta.
L’art. 10, come il precedente articolo, costituisce un'applicazione del c.d. principio della riservatezza che impronta
di tutta la materia deontologica. In quest'articolo si fa specifico riferimento all'obbligo di conservare e custodire la documentazione clinica riguardante i pazienti garantendone la riservatezza. Ovviamente tale documentazione costituisce il supporto necessario per la diagnosi, cura e terapia del malato e pertanto non devono esservi altri interessati oltre al medico o ai medici curanti.
Indubbiamente una violazione del rapporto fiduciario che lega il me
dico al paziente influirebbe in modo negativo anche sulla prestazione professionale in quanto si introdurrebbero degli aspetti di reticenza da parte del malato timoroso di veder resi pubblici fatti e circostanze che preferirebbe mantenere riservati. L'introduzione anche nel campo sanitario dell'informatica rende ancora più delicato questo problema e obbliga il medico a vigilare con particolare attenzione sulla riservatezza delle informazioni di cui fatalmente entra in possesso.
Il me
dico con il progredire dei tempi sempre più facilmente opera in collaborazione con colleghi o con altre figure professionali (infermieri, tecnici etc.).
E’, peraltro, innegabile che la pubblicazione
di interessanti esperienze medico-scientifiche rappresenta una garanzia fondamentale per il progresso della medicina. Anche in questa situazione si scontrano due interessi confliggenti: quello alla riservatezza del paziente che costituisce l'oggetto della pubblicazione e quello alla divulgazione scientifica dei dati e delle osservazioni ai fini del progresso della scienza medica. In questo caso (si ricordi che l'art. 9 della Cost. si preoccupa di tutelare la ricerca scientifica e tecnica) prevale il secondo interesse che deve però essere contemperato con il primo. Il medico deve, pertanto, prestare la massima attenzione affinchè dai dati e dalle osservazioni non sia possibile l'identificazione dei soggetti curati.
Lo stesso principio sussiste con maggior asprezza nei rapporti tra me
dico e mass media. Molto spesso, infatti, personaggi pubblici rischiano di veder pubblicate o comunque diffuse notizie riguardanti la loro malattia con rilevante danno alla loro sfera di intimità ed anche alla loro dignità personale. E' ovvio che il medico, per quanto in suo potere, non può rendersi colpevole di questi comportamenti ed è tenuto anche a vigilare sui propri collaboratori affinchè non trapelino notizie che possano danneggiare la riservatezza cui ha diritto anche la persona pubblica.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati


Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il me
dico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il me
dico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Commento
Ricollegandosi a quanto detto per l’articolo precedente, l’art. 11 viene modificato sostanzialmente rispetto al precedente del codice del 1995.
Il titolo, infatti, da "Cartelle cliniche e documentazione" si trasforma in "Comunicazione e
diffusione dati" proprio per sottolineare la delicatissima responsabilità che vede spesso il medico in prima linea nella trasmissione, comunicazione e diffusione di quanto viene a sua conoscenza, per la qualifica che egli stesso riveste.
Quin
di un momento delicatissimo che, con l’art. 11, riceve una tutela specifica e decisamente rafforzata rispetto al passato. E’ storia recente il problema connesso alla diffusione di bollettini medici riguardanti soggetti di particolare notorietà.
Viene sottolineato con maggiore forza rispetto al passato, anche se il tema del consenso è materia che già nel co
dice del 1995 ha costituito elemento di svolta di tutta la normativa deontologica, la necessità dell’acquisizione preventiva del consenso sia dell’interessato che, eventualmente, dei legali rappresentanti nel caso si renda necessaria la diffusione di bollettini medici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI

 


Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico


-La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al me
dico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il me
dico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la
diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il me
dico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione
di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del me
dico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Commento
Questo articolo è fondamentale all’interno del codice ed è da ritenere, indubbiamente, punto di snodo dell'intero impianto codicistico. Come già detto il procedimento seguito per l’approvazione del nuovo codice di deontologia medica è stato caratterizzato da una rafforzata democraticità di confronto. Il dibattito all’interno degli Ordini su principi fondamentali e sul dettaglio dell’impianto codicistico è stato particolarmente serrato e l’art. 12 è stato uno degli articoli maggiormente approfonditi proprio per la significatività degli elementi contenuti nel testo stesso, primo fra tutti l’introduzione del principio dell’uso appropriato delle risorse economiche, principio che non può, comunque, condizionare l’autonomia del medico nelle appropriate scelte diagnostiche e terapeutiche.
Si tratta
di un principio voluto proprio perché rispondente a indirizzi e scelte ormai acquisiti a livello nazionale e internazionale. In questo senso è stata sottolineata la necessità di una equa allocazione delle risorse economiche a disposizione, anche attraverso la responsabilizzazione del medico, nell’interesse dell’intera collettività.
Nell’art. 12 è rimarcata l’autonomia che accompagna il me
dico nella programmazione, nella scelta del presidio diagnostico terapeutico da applicare, da confrontare con la libertà di scelta che a ciascun cittadino è riconosciuta; libertà comunque supportata da una effettiva e consapevole assunzione di responsabilità in caso di rifiuto di cure proposte.
L’ultima parte dell’art. 12 sottolinea con particolare forza il principio
di autonomia del medico, di responsabilità dello stesso riguardo alle scelte terapeutiche da effettuare. Si sottolinea il dovere del medico di accedere alle richieste del paziente, ma assolutamente di respingerle laddove queste fossero in contrasto con quei principi di scienza e coscienza che sono fondamento etico dell’esercizio professionale.
Quest’articolo costituisce una summa
di principi basilari per l’attività professionale del medico.
L'autonomia professionale è una delle caratteristiche che contrad
distinguono il professionista anche in rapporto di lavoro subordinato. Nell'ambito della prestazione professionale cui il medico è quotidianamente chiamato esiste un ambito di discrezionalità culturale e tecnica e un'indipendenza, anche gerarchica, del professionista che, sotto la propria responsabilità, si occupa della diagnosi, della cura e della terapia del paziente.
A questo potere
discrezionale corrisponde una correlativa responsabilità civile, penale e deontologica per eventuali errori inescusabili commessi. Molto ampio e delicato il dibattito che si sta ancora svolgendo, in dottrina e giurisprudenza, sulla natura della responsabilità professionale con particolare riferimento al grado della colpa che può rendere il medico "imputabile" da un punto di vista penale o, comunque, obbligarlo al risarcimento dei danni da un punto di vista civilistico.
Come è noto la responsabilità civile del prestatore d'opera intellettuale, e quin
di anche del medico, è limitata solo al dolo o alla colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di "speciale" difficoltà (art. 2336 c.c.).
Questa limitazione che riguarda soltanto il campo del
diritto civile si applicherebbe non soltanto alla responsabilità contrattuale, ma anche a quella extracontrattuale cioè derivante da fatto illecito (cfr. Cass. 81/1544 e Cass. 71/1282). Questa limitazione di responsabilità era in passato applicata anche al campo penalistico contribuendo a creare un tipo di responsabilità per il professionista più attenuata rispetto a quella relativa alla normalità dei cittadini. Vi è da dire che ultimamente questi orientamenti sono stati modificati dalla giurisprudenza in varie sentenze in cui è stata sancita la responsabilità del professionista secondo i comuni canoni della colpa scaturente da imprudenza, imperizia e negligenza. Senza pretendere di sintetizzare tutta la complessa problematica della c.d. colpa professionale e della correlativa responsabilità è però opportuno fare cenno al concetto di consenso informato. Il medico deve, cioè, ottenere il consenso alle cure o agli interventi che intende realizzare da parte del paziente stesso ove possibile o, altrimenti, dai suoi legali rappresentanti. Il consenso in forma scritta è, ovviamente, necessario quando si tratti di interventi delicati e pericolosi per la vita del paziente stesso.
Il me
dico, a questo riguardo, deve fornire la necessaria e completa informazione affinché tale consenso non possa essere considerato frutto di ignoranza sulle effettive conseguenze dell'attività del medico.
E' opportuno, infine, segnalare che da un punto
di vista processuale e di prova, secondo i normali canoni giuridici, al medico, come a qualsiasi altro professionista, spetta l'obbligo di dimostrare di aver svolto il proprio incarico professionale: spetterà, invece, al paziente provare di aver subito un danno derivante dalla colpa del professionista stesso.
Il me
dico, come qualsiasi altro libero professionista, è tenuto a fornire prestazioni di carattere tecnico e culturale fondate su precise conoscenze ed esperienze derivanti, a loro volta, dalla scienza ufficiale che, come è noto, si evolve in continuazione. Da ciò emerge l'obbligo dell'aggiornamento professionale che costituisce, peraltro, oggetto specifico del successivo art. 16 del codice deontologico.
Le prescrizioni e i trattamenti terapeutici devono, poi, essere ispirati al principio del c.d. "rischio-beneficio". I pericoli e le controin
dicazioni della cura devono cioè essere bilanciati dalla possibilità di successo o, comunque, di buon risultato della cura stessa. Quello che il comma dell'articolo in commento vuol significare è che deve essere evitata la c.d. "temerarietà professionale", cioè una condotta che non tenga conto di possibili complicazioni e di eventuali conseguenze dannose, ispirata a una ottimistica, ma non completamente fondata, fiducia sulle potenzialità positive della cura e dell'intervento prescelto.
Il me
dico è tenuto ad una adeguata conoscenza dei farmaci e dei loro effetti e conseguenze anche nelle prevedibili reazioni individuali. E' tenuto, inoltre, a conoscere le caratteristiche e la natura dei mezzi diagnostici che utilizza e prescrive. Naturalmente il livello di diligenza e di conoscenza cui il medico è tenuto non può essere, sempre e comunque, del livello dello scienziato di fama internazionale. La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che il punto di riferimento per comprendere se ci siano colpe del medico è quello basato sulla diligenza di quel tipo medio di buon professionista della stessa categoria cui appartiene il medico di cui trattasi. La valutazione sul comportamento del medico non può, ovviamente, essere limitata soltanto a criteri freddamente oggettivi e tecnici, ma deve essere aperta alle particolari condizioni in cui si svolge l’atto medico, legate al rapporto di personalità della prestazione professionale e di fiduciarietà nei confronti del paziente.
L'adozione da parte del me
dico di terapie nuove deve essere limitata all'ambito della sperimentazione clinica e non può quindi sussistere nel campo del rapporto di cura con il paziente. Il codice deontologico dedica alla questione della sperimentazione clinica vari articoli cui rimandiamo per l'approfondimento delle relative tematiche.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto al me
dico la "libertà di scelta terapeutica": il che consente al professionista di utilizzare terapie anche non strettamente tradizionali e comunemente praticate purchè si attenga sempre alle regole della prudenza e del rispetto delle conoscenze scientifiche. Il medico, in buona sostanza, cade nella colpa professionale e nella relativa responsabilità quando il trattamento terapeutico da lui utilizzato non trovi alcun supporto o giustificazione scientifica. Eguale responsabilità sussiste, qualora in presenza di trattamenti terapeutici di comprovata efficacia, il medico scelga senza validazione terapie non ancora sufficientemente garantite e sperimentate.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia di abusivismo


La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al me
dico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il me
dico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il me
dico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.

Commento
E’ stato inserito nell’impianto dell’attuale codice all’art. 13 l’argomento relativo alla pratiche non convenzionali.
Il precedente co
dice inseriva questa materia al Titolo V "Rapporti con i terzi", Capo II – Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell’abusivismo. Si è ritenuto, al contrario, opportuno che l’ambito delle pratiche non convenzionali che ha assunto ormai una portata anche di tipo economico rilevantissima si collochi meglio nell’attuale Capo III "Obblighi peculiari del medico", proprio a sottolineare quelli che sono i doveri del medico, laddove si trovi a dover rispondere a specifiche richieste del cittadino relative a trattamenti non riconosciuti dalla medicina ufficiale.
L’art. 13 è estremamente chiaro nella sua formulazione, in quanto sottolinea il principio
di autoregolamentazione della responsabilità professionale del medico che assume carattere più incisivo laddove si tratti di terapie non convenzionali. Il medico dovrà impegnarsi a far sì che il cittadino non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia, perseguendo illusorie speranze di guarigione.
I trattamenti della me
dicina cosiddetta non convenzionale sono un argomento che ha investito direttamente e recentemente la Federazione. La Commissione appositamente nominata al fine di approfondire questo delicato argomento è arrivata alla conclusione di non potere più ignorare un ambito di esercizio medico estremamente ampio, fondato su una richiesta sempre più crescente della popolazione. In questo senso la Federazione ha consentito agli Ordini provinciali di riportare in elenchi conservati presso l’Ordine - a fini esclusivamente cognitivi e non certamente valutativi - i nominativi di tutti quei medici che esercitano le diverse pratiche non convenzionali.
Si è inteso con questa iniziativa riba
dire, comunque, che l’esercizio di pratiche non convenzionali è riservato ai medici.

 

 


 

 

 

 

Art. 14 Accanimento diagnostico- terapeutico


Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

Commento:
Questo articolo insieme ai successivi articoli 36 e 37 dedicati rispettivamente ai temi dell’eutanasia e dell’assistenza al malato inguaribile, costituisce una summa dei doveri del medico di fronte al malato inguaribile. Questo articolo in particolare deve essere letto come un esempio pratico dell’orientamento insito in tutto il nuovo codice di deontologia medica relativamente al rispetto della personalità del malato e al rapporto paritario fra medico e paziente. Come attraverso il divieto dell’eutanasia non è permesso al medico di compiere alcun atto diretto alla soppressione della vita, così con questo articolo, correlativamente, si vieta l’accanimento diagnostico terapeutico consistente in una inutile ostinazione in trattamenti che non possono né salvare la vita del paziente né migliorare la qualità della vita residuale.
Se il concetto
di accanimento terapeutico può essere sufficientemente chiaro occorre, invece, specificare che si parla di accanimento diagnostico quando il medico, pur in presenza di una prognosi infausta continui a sottoporre un paziente ad esami e a ricerche inutili (si pensi ad una malattia neoplastica in cui il tumore abbia dato origine a varie metastasi senza che il medico abbia avuto la possibilità di scoprire qual è la forma originaria).
Naturalmente si è in presenza
di situazioni drammatiche in cui il medico spesso può trovarsi solo davanti alla propria coscienza e sotto la spinta emozionale dei parenti del malato che umanamente potrebbero indurlo a tentare anche l'impossibile e addirittura il dannoso pur di mantenere qualche speranza. Occorre innanzi tutto chiarire che lo stesso art. 37 del codice deontologico fornisce alcuni orientamenti sui compiti del medico di fronte a malattie a prognosi sicuramente infausta.
In riferimento all'accanimento
diagnostico-terapeutico e in contrapposizione a questo è utile invece accennare alla medicina palliativa quale risposta adeguata che il medico può dare di fronte al malato inguaribile.
La me
dicina palliativa si preoccupa di assicurare, per quanto possibile, la libertà dal dolore, libertà da altri sintomi (vomito, insonnia, etc.), la conservazione di una certa autonomia fisica e, ove possibile, la conservazione di un ruolo sociale e familiare.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica


I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.

Commento:
L’attuale formulazione dell’articolo rispecchia quasi completamente il vecchio testo del 1995, a parte l’aggiunta "… e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze" e tutelarne, per quanto possibile, la qualità della vita.
Si è inteso, in tal modo, sottolineare e precisare che il trattamento
di particolare rilievo debba essere finalizzato in maniera esclusiva al beneficio clinico del malato per alleviarne le sofferenze.
Si tratta, quin
di, di trattamenti che responsabilizzano il medico nella valutazione più attenta delle conseguenti indicazioni terapeutiche.
L'articolo vuole chiarire che il me
dico nel suo incontro con la malattia inguaribile non deve mai perdere di vista la dignità dell'uomo.
Il paziente non deve mai
divenire "un campo di battaglia" di una contesa fra il medico e la morte: in questo modo la medicina rischia di diventare pratica freddamente tecnologica e parossisticamente competitiva.

 

CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALI

 


Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente


Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

Commento:
Con questo articolo l’Ordine professionale rivendica con piena coscienza il proprio compito di garante insostituibile dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente del medico e dell’odontoiatra, in ferma opposizione ad alcune iniziative legislative che lo vorrebbero esautorare da questo compito fondamentale per relegarlo a un mero ruolo notarile.
E' giusto, peraltro, osservare che il progresso continuo ed estremamente veloce della scienza me
dica, il diversificarsi sempre più delle varie branche di specializzazione non possono permettere al singolo medico, benchè diligente e coscienzioso, di essere al corrente di tutte le acquisizioni scientifiche. Si deve rilevare, però, che l'obbligo di aggiornamento si sostanzia più che altro in una "tensione morale" che deve spingere il medico a migliorare le proprie conoscenze per offrire ai pazienti prestazioni professionali il più possibile adeguate alle loro necessità.
L'obbligo dell'aggiornamento professionale ha rilevanza anche deontologica: si ritiene che alcune mancanze professionali causate dalla scarsa preparazione culturale, provocata dal trascurato aggiornamento, possano costituire oggetto
di procedimento disciplinare a carico del medico che se ne renda colpevole. Inoltre il medico che non si preoccupi di mantenersi aggiornato può procurare discredito all'intera categoria concedendo all’Ordine la facoltà di intervenire disciplinarmente.
Dopo aver sottolineato che, comunque, è la coscienza professionale del me
dico che deve costituire il primo fondamentale stimolo per soddisfare l’esigenza di aggiornamento e di formazione permanente, è opportuno rilevare che quest'obbligo ha rilevanza anche giuridica e che la sua violazione può essere considerata anche come colpa professionale in senso tecnico. L'art. 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede esplicitamente, tra gli obiettivi da perseguire, la formazione professionale permanente nonchè l'aggiornamento scientifico culturale del personale del S.S.N..

 

 

titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

 


Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino


Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Commento:
La tradizionale terminologia "paziente" del Codice è stata, non completamente, sostituita, ma fortemente innovata, rispetto ai Codici precedenti.
Si è volutamente scelto
di utilizzare in prevalenza il termine cittadino laddove si è inteso sottolineare una universalità di principi fondamentali. L’art. 17 è appunto uno di questi articoli, particolarmente significativo, che può essere considerato chiave di lettura utile per individuare l’esatta prospettiva secondo cui la professione medica si colloca nell’ambito della società.
Si è al contrario fatto ricorso alla terminologia "persona assistita" o "malato" laddove si è inteso scongiurare il rischio
di letture paternalistiche e anacronistiche del rapporto medico cittadino, oltre che il frequente errore di significato riguardo alla parola paziente intesa quasi sempre come colui che sopporta quando invece letteralmente dal latino patior è da tradurre in colui che soffre.
Con il nuovo art. 17 cambia, in via generale, l'impostazione del rapporto me
dico-paziente. Da posizione passiva si passa a quella attiva di tutela e di rispetto dei suoi diritti fondamentali, dando un chiaro segnale di un diverso proporsi del rapporto medico-paziente. Nell'ambito di tale rapporto la posizione obiettivamente predominante del medico - dovuta alle sue competenze professionali, alla rilevanza del bene salute che si trova a gestire, all'affidamento psicologico che il paziente ha nei suoi confronti- deve, comunque, essere dal medico stesso fatta oggetto di un'opera continua di bilanciamento e riequilibrio con la posizione della persona assistita così da garantire il rispetto dei diritti di quest'ultimo in quanto persona.
Si è operato nel nuovo co
dice un importante recepimento di principi fondamentali della Carta Costituzionale (art. 2 e 3 Cost.) e, quindi, una trasformazione di tali principi da norma giuridica a norma deontologica.
Questa scelta non è
di secondario rilievo; infatti da un pregresso divieto di strumentalizzazione della propria posizione professionale a fini di prevaricazione e di dominio psicologico sul paziente si è passati a una funzionalizzazione di detta posizione, al riconoscimento e al rispetto dei diritti fondamentali del paziente, ulteriori e non secondari rispetto a quello della salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.
L'art. 17 è in parte una traduzione ancor più puntuale del principio espresso dalla Conferenza Internazionale degli Or
dini dei Medici (anno 1987), secondo cui "... il medico non può sovrapporre la sua concezione di vita a quella del paziente" e, in parte, è anche un superamento di tale principio in quanto nella stessa formulazione della norma deontologica viene tratteggiato un rapporto medico-paziente in cui le rispettive posizioni sono ab origine paritarie e non vi è più alcun accenno alla predominanza della posizione del professionista.
Di ciò si ha poi riscontro e conferma in altre norme dello stesso co
dice quali quelle concernenti l'informazione e il consenso del paziente
L'articolo in esame è, sostanzialmente, l'in
dice del mutamento, intervenuto in ambito sociale, del rapporto medico-paziente, che è divenuto paritario, per una serie di ragioni fra cui la crescita del livello culturale medio e la maturata coscienza dei diritti individuali.
Il mutamento del rapporto me
dico-cittadino, anche in ambito sociale e giuridico, esalta il vero significato della deontologia medica.

 

 


Art. 18 Competenza professionale


Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi
diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il me
dico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Commento:
Questo articolo deve essere letto alla luce del principio enunciato nel precedente concernente la necessità del massimo rispetto dei diritti del cittadino da parte del medico.
Nell’articolo viene chiaramente enunciato l’obbligo del me
dico di garantire il massimo impegno e il massimo scrupolo in tutti i suoi rapporti professionali con il cittadino.
Nel primo comma dell’articolo è stato anche inserito il principio che il me
dico non deve assumersi obblighi, si intende di risultato professionale, che non sia in condizione di soddisfare .
Viene anche enunciata chiaramente la necessità
di un rapporto stretto con il cittadino attraverso l’approfondito colloquio e la necessità dell’utilizzazione di tutto il tempo necessario per garantire i risultati attesi.
Il rapporto me
dico-cittadino deve essere caratterizzato sia dalla puntuale e completa informazione, sia dalla necessità dell’utilizzazione di terminologie comprensibili, che non allontanino il cittadino dal medico e che, principalmente, gli garantiscano la possibilità di comprendere correttamente le informazioni e le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative fornite dal professionista.
Anche da tale norma emerge la scelta operata a favore
di un modello di medicina che viene definito dal C.N.B. "della beneficialità". Secondo tale modello "viene riconosciuto come imprescindibile l'impegno morale del singolo professionista ad agire nell'interesse del malato, considerato nella sua globalità. Sempre in questo modello la tutela della salute personale (salute che non coincide con la riparazione di un ingranaggio guasto con la normalizzazione di un parametro biologico alterato) esige una significativa comprensione dei vissuti, delle speranze, delle paure di chi soffre e perciò richiede che il medico possieda e coltivi alcune qualità umane (capacità d'ascolto e di dialogo, sensibilità psicologica, delicatezza di tatto) che lo abilitino ad adempiere ai suoi doveri professionali". (La nostra società e i modelli di medicina - CNB 20 giugno 1992 - Informazione e consenso all'atto medico).
L'art. 18 va considerato anche come un interessante esempio
di trasposizione in termini deontologici di obblighi giuridici.
Il primo comma dell'articolo in esame, laddove sancisce il dovere del me
dico di "garantire al paziente impegno e competenza professionale", opera, infatti, in termini sintetici ed efficaci una individuazione del modello comportamentale in grado di evitare al medico ciò che in campo giuridico è la responsabilità per colpa professionale che, come è noto, può derivare da negligenza, imperizia o imprudenza.

 

 


Art. 19 Rifiuto d'opera professionale


Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.

Commento:
Il titolo dell’articolo è stato ridefinito rispetto al testo del 1995. Si è, infatti, eliminato il riferimento specifico alla obiezione di coscienza. Questa scelta nasce dalla volontà di dare all’articolo stesso un’ampiezza etica che il riferimento all’obiezione di coscienza, legislativamente disciplinata da tre specifiche leggi – una riguardante il rifiuto di espletare il servizio militare e le altre di maggiore interesse per la professione medica, relativa alla interruzione volontaria della gravidanza e alla sperimentazione sugli animali - avrebbe forse ridotto.
La valenza del presente articolo è rinvenibile dal rilievo etico che è un elemento fondamentale della professione insito nella natura stessa dell’attività me
dica, che ha nella tutela della salute il proprio fondamentale e principale obiettivo, in risposta a quello che è costituzionalmente un diritto riconosciuto al cittadino.
Il principio che in questo articolo viene sottolineato trova le proprie ra
dici nella nostra carta costituzionale ed ha carattere universale.
La Repubblica, infatti, riconosce e garantisce i
diritti inviolabili della persona, tra i quali anche quello di aderire liberamente a varie impostazioni culturali e ideologiche.
Il citta
dino è tenuto al rispetto della norma positiva, ma nel caso di profondi contrasti con i propri principi morali, può essere eccezionalmente autorizzato dalla norma stessa a rifiutare l'adempimento di un obbligo stabilito dalla legge.
Al
di là delle questioni più rilevanti concernenti l'obiezione di coscienza, così come prevista e disciplinata nella legge 194/78 va, comunque, rilevato come tale facoltà nel codice deontologico sia oggetto di una previsione di carattere generale che la connette a qualsiasi tipo di intervento sanitario che abbia implicazioni con convinzioni d'ordine morale e clinico del medico stesso.
Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta, però, la necessità
di un raccordo con quella, pure d'ordine generale di cui all'art. 17 del medesimo codice, che sancisce l'obbligo al medico, nel rapporto con il paziente, d'improntare la propria attività personale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Da ciò il
difficile bilanciamento tra i diritti di libertà e gli autonomi convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici.
Come esempio più significativo al riguardo, basti accennare alla problematica della contraccezione e in particolare alla scelta delle
diverse metodiche; si sono, infatti, registrati da parte di sanitari di stretta osservanza cattolica episodi di rifiuto di prescrizione di contraccettivi orali.
Su tali questioni, al
didi implicazioni e conseguenze d'ordine giuridico, tanto più stringenti nel caso di sanitari dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti dei quali sono configurabili eventuali responsabilità civili e penali, la valutazione di carattere deontologico va svolta proprio sulle direttrici poste dagli artt. 17 e 19 del codice di deontologia. Tali articoli delineano il rapporto medico-paziente come incontro di due coscienze con pari dignità, rapporto che deve svolgersi nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche e religiose.
Va, pertanto, considerato nello svolgimento della valutazione suddetta, quale sia la rilevanza della sfera
di libertà, autonomia e indipendenza, rispettivamente del medico e del paziente, coinvolti in determinate scelte e fino a che punto e come le opzioni etiche o religiose dell'uno possano o non possano incidere nella sfera dell'altro, nella ricostruzione di un'armonica sintesi di quanto affermato anche dall'art. 4 del codice deontologico.
Meno problematico appare, invece, il rifiuto opposto dal me
dico a prestare la propria opera in interventi che contrastino con il suo convincimento clinico. In tali ipotesi, infatti, la personale responsabilità del sanitario per la sua opera professionale lascia a lui la più ampia libertà, fornendo idonee motivazioni, sulla scelta di come operare e su tale punto non c'è alcuna necessità di bilanciamenti con diversi interessi.

 

 


Art. 20 Continuità delle cure


Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso
di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il me
dico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

Commento
Il nuovo testo dell’art. 20 del codice di deontologica medica ricalca sostanzialmente la stesura precedente. E’ da notare che è stato inserito, tra i casi in cui è necessario comunque garantire al cittadino la continuità delle cure, anche quello relativo al venire meno del rapporto di fiducia tra medico e cittadino stesso.
Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo del me
dico di garantire la necessaria continuità delle cure onde evitare nocumento al malato.
Nell’articolo è pure previsto che la continuità delle cure può essere assicurata ovviamente anche attraverso l’affidamento del citta
dino a un collega che garantisca adeguata competenza professionale.
In tale articolo si opera una puntualizzazione, secondo una visuale specifica concernente l'erogazione delle cure,
di quanto nel precedente art. 18 viene indicato come obbligo di impegno che il medico deve garantire al paziente. Nel primo comma viene infatti stabilito il dovere del medico di assicurare la continuità delle cure. Tale dovere, in caso di indisponibilità o impedimento, implica la sostituzione con colleghi di adeguata competenza professionale, previa informazione al paziente che può accettare o rifiutare l'assistenza del sostituto, in base al principio del rapporto fiduciario.
Al me
dico viene riconosciuto il diritto, nel caso sia necessaria la collaborazione con colleghi o con altre figure professionali, di instaurare tali rapporti collaborativi solo con operatori di propria fiducia. Ciò è pienamente giustificato dal fatto che, ferma restando la responsabilità di ognuno per l'opera prestata, persistono comunque per la connessione dei diversi interventi che si operano sullo stesso soggetto, ambiti di responsabilità comune, che richiedono che la collaborazione per essere veramente tale si fondi su di un preliminare e imprescindibile rapporto di fiducia tra tutti gli operatori.
L'ultimo comma dell'articolo sancisce il dovere del me
dico di continuare l'assistenza anche nel caso di malattia incurabile anche solo al fine di lenire la sofferenza fisica e psichica.
Tale previsione è un'ulteriore in
dicazione della scelta su cui si fonda il codice, a favore di un rapporto medico-paziente che non deve essere considerato solo in una prospettiva di efficienza tecnicistica, ma, anche, di umana solidarietà.
Tale impostazione riveste una particolare rilevanza soprattutto con riferimento a gravi patologie quali le neoplasie o l'AIDS. Proprio con riferimento a tale seconda patologia vanno tenuti presenti gli episo
di e i casi, fortunatamente eccezionali, di rifiuto di prestazione fondato sulla paura di un possibile contagio, rifiuto deontologicamente inaccettabile.
Al riguardo va rammentato che oltre alla norme deontologiche l'art. 5, legge 135/90, stabilisce che "gli operatori sanitari, che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza
di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita".
Va, comunque, evidenziato che si ritiene giustificato il rifiuto
di assistenza al soggetto infetto da HIV da parte dell'operatore in stato di gravidanza, allorchè non esistano adeguati mezzi di tutela o di prevenzione o non siano sufficienti quelli adottati dalla madre al fine di escludere il rischio di contagio per il concepito della cui salute la madre non può disporre.
Sulla problematica accennata risulta
di particolare interesse la raccomandazione n. R (89) 14 del Consiglio d'Europa, concernente i problemi etici relativi alla infezione da HIV nelle strutture sanitarie e sociali (punto c n.ri 69, 70, 71, 72), secondo la quale: "tutti gli operatori hanno l'obbligo di prestare assistenza alle persone infette da HIV e ai pazienti malati di AIDS; solo quando la protezione del singolo operatore sia chiaramente insufficiente (per mancanza di equipaggiamento protettivo, di formazione, ecc.) l'operatore sanitario può rifiutarsi di eseguire prestazioni che comportino rischi. Perciò l'operatore sanitario non può rifiutarsi per motivi etici e/o contrattuali di curare un paziente la cui condizione patologica rientri nel suo normale dominio di competenza per il solo motivo della sieropositività del paziente stesso. Ogni operatore sanitario che non sia in grado di provvedere all'assistenza e alle prestazioni professionali richieste da una persona con AIDS, dovrebbe affidare il paziente a quei medici o servizi che sono attrezzati per provvedere a tali prestazioni; fino a quando ciò non sia possibile il medico deve prendersi cura del paziente al meglio delle sue capacità. Il principio della libera scelta spettante ai medici, nel curare o meno i pazienti, deve essere applicato in modo tale da non configurare forme di discriminazione nei confronti dei pazienti o gruppi di pazienti; dovrebbe essere, altresì, coerente con le regole che presiedono alla relazione medico-paziente".

 


Art. 21 Documentazione clinica


Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Commento:
In questo articolo viene sottolineata la posizione che deve assumere il medico laddove, nell’interesse della salute del paziente, debba mettere a disposizione i documenti e i dati in suo possesso, sia del paziente sia dei legali rappresentanti o, comunque, di chiunque altro venga dal paziente indicato per iscritto.
La lettura
di questo articolo risente oggi dell’emanazione della legge sulla riservatezza dei dati personali, n. 675/96, che è stata un punto di svolta relativamente alla tutela dei dati clinici.
La problematica relativa al trattamento dei dati sensibili del paziente che in precedenza, con il co
dice deontologico del 1995, era esclusivamente regolata da generali principi non normativi di tutela della riservatezza dei dati stessi, oggi, in presenza di un intervento legislativo specifico è da interpretare sottolineando la posizione di titolarità del cittadino riguardo alla propria documentazione clinica. La disponibilità e divulgazione di detti elementi resta completamente a disposizione del soggetto interessato.
Per quanto attiene alla documentazione clinica relativa a un paziente, quin
di, per l'uso e la diffusione della stessa, al di là della individuazione a livello giuridico del soggetto titolare di un diritto di proprietà sulla medesima, nella prospettiva di un comportamento deontologicamente corretto, è necessario porre come criterio direttivo l'interesse esclusivo del malato.
Non sono perciò giustificabili comportamenti volti a ostacolare o impe
dire la conoscenza da parte del paziente della documentazione relativa al suo stato di salute. simili atteggiamenti possono trovare idonea giustificazione con il ricorso al segreto professionale o con la tutela della riservatezza. In ordine alla riservatezza, infatti, il paziente cui la documentazione si riferisce, o il suo legale rappresentante può legittimamente disporre della documentazione che riguarda il suo stato di salute e, per ciò che attiene al segreto professionale, questo non può evidentemente riguardare il diretto interessato il cui stato di salute è l'oggetto della documentazione

                                                                                 

 


Art. 22 Certificazione


Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il me
dico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

Commento:
Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa. Attraverso il certificato il medico formula un'attestazione di fatti biologici tecnicamente obiettivati.
Il certificato in taluni casi deve, peraltro, riportare anche una valutazione del dato obiettivo constatato, valutazione che andrà svolta, a seconda della necessità, in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti.
I certificati me
dici vanno distinti dalle prescrizioni poichè nei primi l'elemento prevalente è quello della dichiarazione di verifica di determinati stati e non l'indicazione della necessità di una determinata terapia.
Tra i due documenti vi è comunque un medesimo nesso concettuale costituito dal giu
dizio clinico su cui si fonda sia il certificato che la prescrizione.
Per una definizione dal punto
di vista giuridico della certificazione medica, per la determinazione dell'efficacia probatoria della stessa e per le conseguenze che ne possono derivare appaiono significative le massime di sentenze che di seguito riportiam
Cass. - Sez. V, 3 luglio 1979 - "Affinchè un documento proveniente da un me
dico possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 C.P., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in parte una "certificazione", cioè che attesti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
Cass. - 8 ottobre 1957 - " Anche nel giu
dizio medico può cogliersi la deformazione della verità che costituisce l'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 481 C.P., quando in esso sia implicita la rappresentazione non corrispondente al vero dei fatti morbosi che ne sono il presupposto; pertanto il reato di falsità in certificati sanitari sussiste non solo quando la falsità incida nell'attestazione delle attività svolte in concreto dall'autore del documento, ma anche quando essa concerna i presupposti di fatto esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio diagnostico o terapeutico".
Corte dei Conti - Sezioni riunite - 11 gennaio 1993 - "La presunzione
di verità fino a querela di falso ex artt. 2699 e 2700 c.c. deve ritenersi limitata ai fatti oggetto di certificazione e non anche ai giudizi o agli effetti ulteriori dei fatti stessi, con la conseguenza che, in quanto dichiarazione di scienza, il certificato medico può espletare la sua efficacia probatoria privilegiata anche nel processo ma limitatamente ai fatti oggetto di certificazioni e non anche quanto agli effetti ulteriori che non potevano essere percepiti o previsti dall'ufficiale certificatore al momento dell'accertamento; e, pertanto, in ordine alla natura e ai limiti invalidanti delle infermità accertate, il certificato medico che ha dato poi luogo a provvedimenti di congedo o aspettativa è un semplice mezzo di prova per vincere il quale non occorre lo strumento della querela di falso e invece concorre con ogni altro mezzo di prova alla formazione del convincimento del giudice."
La certificazione attestante talune infermità (sindrome ansiosa, ulcera gastrica,
distonia vegetativa ecc. ) - di per comportante astrattamente un giudizio di infermità invalidante e di impedimento delle prestazioni lavorative - deve essere valutata anche alla luce delle prove contrarie."Cass. - Sez. VI Penale - 24 maggio 1977 e Sez. V Penale - 16 febbraio 1981 - " Il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione".
Essendo la veri
dicità requisito sostanziale, fondamentale del certificato, possono interessare i medici, a seconda della qualifica giuridica che assumano nell'esercizio professionale (quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio: il certificato ha natura di pubblico atto; quale esercente un servizio di pubblica necessità: il certificato è scrittura privata) i reati di falso previsti negli artt. da 476 a 493 bis del codice penale.
L'art. 22 del co
dice deontologico fissa per il medico una serie di precisi obblighi concernenti la certificazione.
- Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e
direttamente al paziente medesimo
Il me
dico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale ) e/o previsti da precise disposizioni di legge, o semplicemente facoltativo, cioè destinato a un uso strettamente privato.
Il certificato è da consegnare al soggetto cui si riferisce (o al suo legale rappresentante o a persona in
dicata espressamente dal paziente) o ad altro richiedente cui la legge ne riconosca il diritto.
Se altra persona chiede a nome del paziente la consegna del certificato il me
dico deve accertarsi che tale consegna corrisponda alla volontà del paziente.
- Obbligo della corrispondenza del certificato alle constatazioni
dirette effettuate dal medico
Il me
dico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Poichè il certificato è redatto previa richiesta del paziente e può riportare sintomi riferiti dallo stesso, non sempre obiettivabili, il medico, nella certificazione stessa, deve distinguere tra quanto obiettivamente da lui riscontrato e quanto riferito.
Il certificato contiene, inoltre, un giu
dizio clinico che si forma sulla base dei dati rilevati e indicati e che si compone di diagnosi e prognosi.
E' opportuno che il me
dico giustifichi la formulazione di detto giudizio clinico sulla base della valutazione dei dati rilevati e di quelli forniti dal paziente.
Il nuovo co
dice non esplicita più il divieto del rilascio dei certificati di compiacenza in quanto si è ritenuto tale divieto implicito nell'obbligo del requisito della veridicità che connota la certificazione e la cui inosservanza costituisce, evidentemente, grave violazione dell'affidamento che viene riposto nella attestazione medica, quindi della stessa credibilità della funzione del medico.

 


Art 23 Cartella clinica


La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

Commento:
Si è inserito questo articolo al fine di contenere le frequenti carenze e le conseguenti incertezze e vertenze anche a livello medico legale. La scelta di individuare i contenuti essenziali che la cartella clinica deve possedere, oltre al fine di adempiere alla sua naturale funzione di puntuale documento sulle condizioni del paziente e sulle scelte diagnostico-terapeutiche operate, è scaturita anche dalla volontà di tutelare i diritti del cittadino.
La cartella clinica non può essere, infatti, considerata come un adempimento burocratico atto a registrare meri dati obiettivi ma deve dettagliatamente documentare le ragioni stesse delle scelte
diagnostiche e terapeutiche effettuate e ciò anche al fine di facilitare e controllare verifiche amministrative e non ultimo di qualità.
In questa prospettiva dovrebbero essere sempre meglio seguiti i principi della cartella clinica orientata per in
dirizzo diagnostico-terapeutico. La cartella clinica è anche la sede ideale per la registrazione dell’avvenuta informazione del paziente e della conseguente documentazione del consenso.
Per quanto riguarda la cartella clinica, una parte della giurisprudenza della Cassazione riconosce alla stessa il possesso
di tutti i requisiti propri dell’atto pubblico. Definirla come atto pubblico comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico di non lieve portata: l’applicazione degli artt. 479 e 476 del c.p. per falso ideologico e materiale nella previsione della pena più grave; l’eventuale responsabilità per omissione di atti d’ufficio, ex art.328 c.p., o per rivelazione di segreto d’ufficio, ex art.326 c.p.

 

 


Art. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura


La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del me
dico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra me
dici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il me
dico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

Commento:
Il codice di deontologia medica all’art. 24 sintetizza il contenuto dei due articoli 24 e 27 della precedente stesura. La ratio dei due articoli era, infatti, la medesima: la necessità del rispetto della libertà di scelta del medico, del luogo di cura e della correlativa esigenza di garantire al paziente la scelta finale sui presidi, istituti o luoghi di cura da privilegiare per garantire la cura stessa.
L’art. 24 in sostanza afferma che il rapporto me
dico-cittadino rimane sempre e comunque di carattere fiduciario che deve sussistere, a garanzia della migliore riuscita delle cure, tra il professionista e il proprio assistito in mancanza del quale ben difficilmente il rapporto potrebbe garantire risultati positivi.
Tale articolo, come anche i successivi del medesimo capo,
disciplina l'obbligo del medico al rispetto del diritto del paziente alla libera scelta del personale medico e delle strutture cui affidare la tutela della propria salute.
Per quanto attiene alla libera scelta del me
dico, questa è ribadita anche nella normativa del Servizio Sanitario Nazionale e trova applicazione nei provvedimenti regolamentari. Essa rappresenta un principio fondamentale ed inalienabile che deve improntare il rapporto medico-paziente, proprio per la natura fiduciaria che caratterizza tale rapporto.
La libertà
di scelta e la natura fiduciaria del rapporto professionista-cliente, trovano un effettivo e significativo riscontro in ambito giuridico, nell'art.2232 c.c. che, appunto, sancisce al 1° comma l'obbligo di "eseguire personalmente l'incarico assunto" evidenziando, così, indirettamente, l'aspetto fondamentale della fiducia che connota il rapporto in esame con conseguenze notevoli anche per il diritto (v. ad esempio le limitazioni poste dallo stesso articolo 2232 c.c. in merito alle possibilità del professionista di far ricorso a sostituti e/o ad ausiliari).
Il co
dice deontologico ribadisce come dovere comportamentale del medico il rispetto del diritto del paziente alla libera scelta del curante prendendo anche, molto opportunamente, in considerazione la sostanziale disparità che spesso connota il rapporto medico-paziente e che può consentire al primo di influenzare l'altro anche relativamente alla scelta di colleghi o di strutture cui affidarsi.
A tale riguardo viene previsto, per sancirne il
divieto, l'accordo tra due medici volto, appunto, ad influenzare la scelta del paziente. Viene prevista la facoltà per il medico di dare indicazioni al paziente in merito ai presidi, istituti o luoghi di cura da lui reputati più idonei per le necessità del paziente stesso.
Tale facoltà trova giustificazione nella stretta connessione esistente tra i vari interventi sanitari, rientranti in unico trattamento riferito ad uno stesso soggetto; infatti, l'attività
diagnostica e/o terapeutica di un sanitario può trovare implicazioni in quelle precedenti di altri, e può determinare conseguenze sulle successive che, diversi colleghi, si troveranno ad effettuare.
Si tratta
di una facoltà che può, inoltre, essere considerata quale manifestazione del compito del medico di agire in difesa della salute del paziente laddove, evidentemente, le indicazioni trovino origine nel convincimento del sanitario della sicura affidabilità delle strutture, istituti consigliati e della loro piena rispondenza alle esigenze dell'assistito.
Le convinzioni del me
dico non possono però annullare il diritto alla libera scelta delle strutture e dei luoghi di cura e, anche nella fattispecie oggetto dell'articolo in esame, resta fermo, per il medico, il dovere, fissato al precedente art. 17, d'ordine generale, di rispettare i diritti fondamentali del cittadino.
Va rilevato altresì che il presente articolo considera solamente la fattispecie in cui le in
dicazioni del medico siano mosse da convinzioni di beneficialità; qualora, invece, dette indicazioni dovessero fondarsi su diverse finalità quali, ad esempio, benefici economici per il medico stesso o compartecipazioni agli utili di determinate strutture verrebbero a configurarsi violazioni di altre norme quali quelle che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'esercizio professionale e la finalizzazione dello stesso alla sola tutela della vita e della salute dei pazienti (artt.3 e 4 del codice).

 


Art. 25 Sfiducia del cittadino


Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

Commento:
L’art. 25 del testo attuale con la sostituzione del termine paziente con quello di cittadino, come già esplicitato in precedenza, riconosce dignità universale al soggetto che si affida al medico e non contiene in sé grosse modifiche rispetto al passato. Si sottolinea semplicemente che, in ottemperanza alle previsioni della legge 675/96, è stato inserito il consenso scritto dell’interessato nel caso in cui ci sia una sostituzione tra medici e quindi uno scambio di informazioni e documentazioni utili alla prosecuzione delle cure.
Questo articolo si basa e si incentra sull’elemento fondamentale del rapporto fiduciario tra me
dico e paziente, che può venire interrotto, laddove venga meno il principio di correttezza nei rapporti tra due soggetti.
Così come nella precedente versione, nel nuovo articolo non viene specificato il significato delle prove
di sfiducia che sono causa dell’interruzione del rapporto medico-paziente. In proposito deve rinviarsi alla dottrina prevalente, facendo riferimento ai concetti generali e alla prassi delle relazioni sociali.
Viene espresso in questo articolo, anche se in maniera non
diretta, uno dei principi informatori dell’attività del medico, ovvero il rispetto del rapporto di colleganza, di correttezza tra i colleghi che si manifesta, nello scambio doveroso di informazioni e documentazioni, teso alla realizzazione del beneficio del paziente.
L'importanza del rapporto
di fiducia medico-paziente, viene inquadrata, in questo articolo, dal punto di vista del medico.
Infatti, la mancanza
di tale elemento fondamentale dà al curante la facoltà di rinunciare all'incarico o alla sua prosecuzione, venendo meno uno dei pilastri su cui deve fondarsi il rapporto per risultare proficuo per entrambi i soggetti coinvolti.
In caso
di sfiducia dimostrata dal paziente se al medico viene riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto è però fatto obbligo allo stesso di bilanciare detta facoltà con gli interessi del paziente e, in primis, con quello alla tutela della salute.
La volontà
di recesso, pertanto, va comunicata con tempestività al paziente o ai suoi legali rappresentanti affinchè possano idoneamente provvedere alla sostituzione del curante. Il medico, fino alla sostituzione, dovrà provvedere, ove necessario, a continuare la sua opera professionale, quindi fornire al collega che gli subentra, tutte le informazioni e la documentazione utili e non solo quelle strettamente necessarie, per la prosecuzione delle cure.
In sostanza, la sfiducia
dimostrata dal paziente non può essere per il medico un alibi per comportamenti di rivalsa nei confronti di chi non ha mostrato di apprezzare la sua opera professionale e di chi viene a sostituirlo.
Al riguardo va rammentato altresì, per ciò che attiene all'obbligo deontologico, sancito dal presente articolo, della continuazione della prestazione professionale fino alla sostituzione con altro collega, che il mancato rispetto
di tale obbligo può comportare per il medico gravi conseguenze anche d'ordine legale, ed in particolare di natura penale, ove la mancata prestazione realizzi gli estremi del reato di omissione di soccorso (art.593 c.p.) o, in caso ne sia derivato aggravamento o morte del paziente, quelli di lesioni e omicidio.
In materia la giurisprudenza dominante appare alquanto severa nei confronti del me
dico al quale viene fatto obbligo, in via generale, di garantire che l'ammalato, comunque, non resti senza cure.
Per ciò che attiene, poi, al dovere
di fornire al collega subentrante tutte le informazioni utili e la documentazione, va evidenziato che tale direttiva comportamentale va inserita in un più ampio quadro concernente il principio di correttezza nei rapporti fra colleghi trattato, sotto altri aspetti, dal seguente titolo IV cui si rinvia.
Va però rilevato che in tale particolare previsione, la correttezza fra colleghi non è considerata, in via principale, quale valore a stante, ma solo strumentalmente, come mezzo per garantire un'effettiva tutela della salute del paziente.

 


Art. 26 Soccorso d'urgenza


Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

Commento:
Questo articolo costituisce una applicazione del generale principio del rispetto del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra medico e cittadino. Nel caso di specie non esiste alcuna norma giuridica cui fare riferimento, pertanto assume particolare rilevanza la normativa deontologica.
In buona sostanza il me
dico chiamato per necessità o urgenza a intervenire su un paziente in cura da altro collega, non può pretendere, solo per questo, di essere prescelto per la continuazione della cura.
A ben vedere si tratta null’altro che della applicazione
di due principi deontologici che privilegiano il rapporto di fiducia tra medico e paziente e di colleganza, rapporto quest’ultimo di correttezza tra colleghi anche al di fuori dell’esercizio professionale.

 


Art. 27 Fornitura di medicinali


Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al me
dico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.

 


Art. 28 Comparaggio


Ogni forma di comparaggio è vietata.

Commento:
Gli artt. 27 e 28 del codice di deontologia medica rispondono a uno stesso principio e costituiscono aspetti similari del rapporto tra norme penali e norme deontologiche. L’art. 102 del T.U. LL.SS. proibisce al medico, iscritto all’albo, qualsiasi convenzione per la partecipazione agli utili di una farmacia. Allo stesso modo l’art. 170 del T.U.LL.SS. attribuisce rilevanza penale al cosiddetto comparaggio, cioè il ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità o accettarne la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in altro modo la diffusione di specialità medicinali o di prodotti ad uso terapeutico.
Si è
discusso sulla opportunità o meno di inserire questi due articoli, in quanto da alcuni è stato rilevato che siamo in presenza di obblighi di carattere penale e di correlative sanzioni della stessa natura. E’ prevalsa, però, l’opinione di inserire in due specifici articoli questi divieti, onde rimarcare in modo evidente che l’estrema gravità di questi comportamenti non si limita soltanto alla sfera penale, ma coinvolge l’etica stessa della medicina, costituendo una violazione gravissima della dignità e del decoro della professione.

 

CAPO III - DOVERI DEL MEDICO VERSO I MINORI, ANZIANI E I DISABILI

 


Art. 29 Assistenza


Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il me
dico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il me
dico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

Commento:
Il contenuto di questo articolo potrebbe apparire pleonastico considerato il dovere fondamentale di assistenza cui è tenuto qualsiasi medico nei confronti di qualsiasi cittadino
In realtà questo articolo, proprio perché volto a sollecitare una particolare attenzione assistenziale del me
dico nei confronti di soggetti deboli, amplia il dovere fondamentale del professionista in quanto lo connota di un elemento di carattere solidaristico-sociale che non deve essere visto da una prospettiva esclusivamente professionale di tipo tecnico-medica bensì deve essere esteso a tutti i comportamenti che possano andare anche oltre la competenza professionale specifica.
L’art. 29 in occasione della revisione del co
dice di deontologia medica è stato oggetto di un dibattito approfondito; per alcuni l’aver voluto sostituire il termine "impegnarsi a proteggere il minore" con "contribuire a proteggere il minore" potrebbe aver avuto il significato di una sorta di diminuzione di responsabilità del medico stesso. Nella realtà però il termine contribuire è da intendersi in senso solidaristico: al fine di evidenziare che l’attività del medico, finalizzata agli obiettivi sopra citati, deve inserirsi in un contesto più ampio che vede co