titolo 1° - - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Definizione
Il Codice di
Deontologia Medica
contiene principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei
Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, di
seguito indicati
con il termine di medico,
devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico,
anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere consono
al decoro e alla dignità
della stessa.
Il medico è
tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la
cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Commento:
Il nuovo codice di
deontologia medica, all’art. 1, si
limita a stabilire, con chiarezza, quali siano i suoi contenuti e i suoi ambiti
di applicazione, senza preoccuparsi di
elaborare una definizione della deontologia medica.
A questo riguardo è interessante notare come nell’articolo sia
subito chiarito il concetto che le norme deontologiche non riguardano soltanto
la vita professionale del medico, ma
incidono su tutta la sfera comportamentale del professionista.
Il termine di deontologia deriva dai
termini greci "to deon" : "ciò che deve essere e che si deve fare" e "logos"
: "discorso, parola, scienza
".
Nella storia della filosofia la parola deontologia è entrata nell’uso comune da
quando il Bentham diede
alla sua "Science of morality"
apparsa nel 1834 il titolo di "Deontology".
In sede di introduzione a questo
commento è necessario evidenziare la consapevole scelta della Federazione di "difendere
e rafforzare" il valore e l’importanza della deontologia professionale. Si
è inteso riaffermare con energia l’autonomia della deontologia anche rispetto
alla continua e incessante opera di
"legificazione" di tutti
gli aspetti in cui si svolge l’attività dell’uomo. La norma giuridica,
infatti, non può pretendere, senza tradire i
suoi peculiari aspetti di
generalità e di astrattezza, di
regolamentare l’universalità dei comportamenti umani soprattutto in campi
particolarmente delicati come quelli relativi allo svolgimento dell’attività
professionale.
La deontologia medica
rappresenta, tradizionalmente,
l’insieme delle norme riguardanti i doveri del medico nei
suoi rapporti con le autorità , con i cittadini e
con i colleghi. Caratteristica primaria di questo
insieme di principi e regole è la loro "extragiuridicità":
si tratta di norme di
condotta che nascono spontaneamente in seno al gruppo professionale e che sono
volontariamente osservate come se fossero norme giuridiche dai
componenti del gruppo professionale stesso.
In campo medico, in particolare, il
comportamento deontologico si esprime nel rispetto della dignità
professionale. Questo si sostanzia nel presupposto che la scelta della medicina
come professione sia – o almeno tenda ad essere – vocazionale e che fondamenti
ne siano l’indipendenza intellettuale e
la libertà scientifica.
Questi valori sono comuni a tutte le professioni, ma trovano la loro più alta
espressione nella medicina
cui prioritariamente è affidata la tutela dello stato di salute
dell’uomo e il suo benessere psichico e fisico.
I valori basilari del rispetto della vita e della dignità
della persona devono essere sempre di guida
al medico, la cui opera ha per
fine l’interesse del paziente, da perseguire nella rigorosa adesione ai canoni
della deontologia ippocratica, cioè
ai principi della beneficialità e della non maleficità.
E’ ancora attuale, quindi,
l’antichissimo binomio della scienza e coscienza. L’atto medico ha,
da un punto di vista deontologico, una
duplice giustificazione. Da un lato la scienza del medico, cioè il suo sapere offerto al paziente e corretto dalla
coscienza, intesa quale uso consapevole di questo
sapere nell’interesse esclusivo del malato, dall’altro la volontà, liberamente
espressa e non delegabile, dell’individuo
che al medico si affida.
Se, come detto - la deontologia medica si
sostanzia nel rispetto della dignità e
del decoro della professione garantite dall’indipendenza
professionale e dalla libertà scientifica - ecco che viene a delinearsi
in modo netto ed esauriente il significato vero dell’Ordine
professionale inteso come organo che deve tutelare i principi costitutivi della
dignità della professione.
Art. 2 Potestà disciplinari - Sanzioni
L'inosservanza dei precetti,
degli obblighi e dei divieti
fissati dal presente Codice di
Deontologia Medica e
ogni azione od omissione, comunque disdicevoli
al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le
sanzioni disciplinari
previste dalla legge.
Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità degli atti.
Commento:
L’art. 2 è modificato
rispetto alla precedente versione prima di tutto
per quanto concerne il titolo, che si riferisce direttamente
alla potestà disciplinare e alle
relative sanzioni.
Si è voluto sottolineare come spetti all’Ordine
professionale garantire il rispetto dei principi deontologici attraverso
l’eventuale irrogazione di
specifiche sanzioni disciplinari
nei confronti degli iscritti.
La dottrina ha più volte evidenziato il carattere di discrezionalità
del potere disciplinare degli Ordini sui
propri iscritti.
E' stato affermato (Lega) che se è vero che il potere disciplinare
è attribuito all'Ordine
professionale per il raggiungimento di
determinate finalità di ordine
pubblico, qualora si riscontrasse che tali finalità siano contraddette dai
propri iscritti, l'Ordine
stesso verrebbe meno ai propri doveri istituzionali se non esercitasse quei
poteri che tali finalità presidiano.
Ricorrendo particolari fattispecie di minore
importanza non può, tuttavia, negarsi un certo margine discrezionale
sulla opportunità di
procedere disciplinarmente. Quando
però vi siano prove certe di
comportamenti obiettivamente antideontologici, l'Ordine è
chiamato ad attivarsi per dare contenuto e sostanza alla sua potestà disciplinare.
Per quanto concerne le professioni sanitarie, il potere disciplinare
è attribuito agli Ordini e
Collegi dall'art. 3, lett. f) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233
.Le sanzioni disciplinari e il relativo
procedimento sono invece stabilite negli artt.
38 - 52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.
Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento
" che consiste nel diffidare
il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa"; la censura
"che è una dichiarazione
di biasimo per la mancanza
commessa"; la sospensione dall'esercizio della professione per un
periodo di tempo che va da uno a
sei mesi; la radiazione
dall'Albo per le colpe di estrema gravità.
Il già citato art. 38 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, prescrive che il procedimento disciplinare
è promosso dall'Ordine
d'ufficio o su richiesta del Ministro della Sanità o
del procuratore della Repubblica.
Giudice d'appello contro le
decisioni disciplinari dell'Ordine è la
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. E' ammesso,
infine, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di
Cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale.
Nel testo del nuovo codice è stato aggiunto un secondo comma riguardante la necessità
della adeguatezza delle sanzioni disciplinari
da irrogare alla gravità degli atti. A questo proposito deve sottolinearsi
una innovazione della legge 175/92 discendente
dall’entrata in vigore della recente normativa 26 febbraio 1999 n. 42
"Disposizioni in materia di
professioni sanitarie" che ha modificato
l’art.3 comma 1 e l’art.5 comma 4 della legge citata 175/92, che prevedevano
l’irrogazione della sanzione e della sospensione da 2 a 6 mesi per coloro che
svolgevano a titolo individuale
o come responsabili di
strutture sanitarie, pubblicità sanitaria nelle forme consentite senza
autorizzazione del sindaco o della Regione. In questi casi le sanzioni
irrogabili diventano quelle della
censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi
dell’art.40 del DPR 5 aprile 1950, n.221. Occorre subito sottolineare
che rimangono ferme, invece, le sanzioni previste dalla legge 175/92 in caso di
pubblicità contenente indicazioni
false o svolte attraverso strumenti non disciplinati
della legge.
Con queste modifiche la legge 26
febbraio 1999 n. 42, ha inteso superare la rigidità
dell’irrogazione della sospensione da due a sei mesi che in precedenza doveva
essere applicata al professionista che non era in regola con l’autorizzazione
prevista dalla legge 175/92. In pratica l’Ordine
riacquista in questo specifico settore la propria discrezionalità
amministrativa per quanto concerne la valutazione della colpa disciplinare
del professionista, potendo modulare la sanzione eventualmente da infliggere in
un ambito che va dalla censura alla sospensione dall’esercizio professionale
senza rigida predeterminazione della durata della sospensione stessa.
Viene così ad essere superato un inconveniente spesso lamentato dai
rappresentanti degli Ordini che si "vedevano costretti" ad irrogare sanzioni
indubbiamente gravi anche per colpe disciplinari
che, in alcuni casi, non sembravano essere tali da giustificarle.
titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I - INDIPENDENZA E DIGNITÀ'
DELLA PROFESSIONE
Art. 3 Doveri del medico
Dovere del medico è la
tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità
della persona umana, senza discriminazioni
di età, di sesso,
di razza,
di
religione, di
nazionalità, di condizione
sociale, di
ideologia, in tempo di pace
come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di
benessere fisico e psichico della persona .
Commento:
La scelta di
sostituire al termine "compito" quello, decisamente
più incisivo, di "dovere"
nell’ambito delle affermazioni a carattere quasi universale, che l’articolo
stesso contiene, è stata unanime, voluta al fine di
puntualizzare il rapporto imprescindibile
che deve esistere tra il medico e la
persona.
Questo articolo, in cui vengono sottolineati valori
fondamentali e principi etici universali, vuole rivestire per il professionista
una sorta di guida in riferimento a
situazioni in cui l’affermazione di una
propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto
contrasto con la normativa statale vigente.
Il secondo comma dell’articolo riconferma l’interpretazione, ormai accettata
ampiamente, ovvero che il concetto di salute
è da intendersi in senso estensivo, con riferimento, quindi, al
benessere fisico e psichico della persona.
Si può correttamente sostenere che questo articolo
costituisce un'applicazione dallo specifico punto di vista
della professione medica
degli articoli 32 e 3 della Costituzione.
Come è noto, infatti, l'art. 32 della Cost. garantisce il c.d. "diritto
alla salute" anche se tecnicamente è più corretto parlare di "diritto
alla tutela della salute".
L'esercizio medico, attraverso la
propria tradizione millenaria,
costituisce il primo e più naturale supporto per difendere
la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della
collettività.
Il riferimento all'art. 3 della Costituzione (che prevede il c.d. principio di uguaglianza)
viene invece spontaneo considerando che l'articolo del codice
deontologico in commento utilizza quasi le stesse parole del legislatore
costituzionale prevedendo che il medico deve
assicurare la difesa e il rispetto della
vita, della salute e il sollievo della sofferenza "senza discriminazioni
di età, di sesso,
di razza, di
religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia in tempo di pace
come di guerra".
Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
L'esercizio della medicina è
fondato sulla libertà e sull'indipendenza
della professione.
Commento:
La stringatezza della nuova
versione dell’articolo 4 corrisponde alla volontà di dare
assoluta rilevanza al concetto di
libertà e di indipendenza
come presupposto fondamentale per l’esercizio della medicina.
La modifica del precedente
testo si giustifica con lo scopo di
evitare concetti retorici e ridondanti rispetto alla sintesi ed efficacia del
testo attuale.
La libertà e l'indipendenza
del medico costituiscono due
presupposti indispensabili per il
corretto svolgimento dell'esercizio professionale.
A ben vedere l'istituzione degli Ordini
professionali ha avuto, fra l'altro, proprio lo scopo di creare
uno strumento per garantire questi diritti
da eventuali interferenze esterne (vedi a
questo proposito, per quanto riguarda la professione medica,
l'art. 3 lett. b) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, che impone la vigilanza
per la difesa dell’indipendenza
della professione).
La difesa della libertà e
dell'indipendenza del medico ha
assunto ancora più rilevanza considerando che, ormai da tempo,
l'esercizio professionale può essere svolto anche in regime di dipendenza
(vd. art. 47 legge 833/78) o
di "convenzionamento".
Numerosi problemi sono sorti per tutelare l'indipendenza
e la libertà dei medici che
vengono a trovarsi incardinati in
un sistema improntato a criteri di
supremazia gerarchica.
E' stato però chiarito che anche in queste situazioni, pur nel rispetto dei
vincoli propri del lavoro subordinato
(si pensi all'orario di
lavoro, alle turnazioni, ma anche al diritto
alle ferie), devono rimanere inalterate, per la parte specifica relativa all'attività
professionale, la libertà e l'indipendenza
intellettuale del medico.
Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
Il medico
nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura.
Il medico deve
denunciare all'Ordine ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Commento:
La lettura di questo
articolo, peraltro sostanzialmente immutato, assume particolare
rilevanza per quanto riguarda lo specifico tema della necessità di
attenersi strettamente alle conoscenze scientifiche. La recente e per molti
aspetti dolorosa vicenda relativa alle polemiche
violente vissute per quanto riguarda la terapia e la lotta ai tumori, ha
indotto la Federazione e i suoi rappresentanti a far valere questo principio
anche a costo di vedersi accusare di difesa
miope della corporazione professionale. I successivi eventi hanno in pratica dimostrato
la giustezza sostanziale della posizione assunta dall'Ordine
professionale in relazione alla necessità di
ancorarsi a saldi principi scientifici
per tutto quanto riguarda l’esercizio della medicina.
Questo articolo evidenzia i valori di
riferimento dell’esercizio medico: si
richiama, infatti, al binomio scienza e coscienza da
intendersi come riferimento del corretto comportamento etico.
Sono questi due principi che si sostanziano e si limitano l’un
l’altro laddove la libertà del professionista costituisce una garanzia per il
cittadino e la libertà di cura
riconosciuta alla persona deve essere ancorata ad elementi scientificamente validati.
Il richiamo ai valori etici cui è necessario ispirarsi intende evidenziare come
il concetto di attività sanitaria non sia da intendersi come mera
prestazione tecnica, ma come intervento complesso ispirato costantemente a
valori etici fondamentali.
L'ultimo comma dell'art. 5 stabilisce la necessità per il medico di
ricorrere all'Ordine
contro qualsiasi pressione, da chiunque esercitata, tendente a condizionare
il suo comportamento al di fuori
della deontologia professionale. E' indubbio, infatti, che il progredire dei
tempi porti sempre più spesso i medici a
dover sopportare pressioni e condizionamenti
derivanti ad esempio dal mondo dei mass media,
tendenti a "utilizzare" la figura del medico per
scopi non deontologici.
E' ovvio, peraltro, che la norma si riferisce anche alle pressioni di
carattere economico da cui il medico non
deve farsi condizionare al punto di porre
in essere comportamenti contrari all'etica professionale.
Art. 6 Limiti dell'attività professionale
In nessun caso il medico deve
abusare del suo status professionale.
Il medico che
riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
Commento:
Nell’attuale testo questo articolo esprime
l’obbligo morale per il medico di non
abusare del suo status professionale.
Nella precedente stesura si faceva, invece, riferimento alla condizione
professionale. Il motivo di questa
modifica è quello di
ampliare l’ambito di applicazione della norma in relazione a tutti gli aspetti
della professione medica
anche al di fuori dell’esercizio
professionale.
Il primo comma dell’art. 6 riveste carattere di
generalità ed esprime l’obbligo morale per il medico di non
avvalersi del proprio prestigio e della propria reputazione professionale per
ottenere illeciti vantaggi. Il riferimento non è solo relativo a eventuali, ingiustificati guadagni economici ma comporta
anche il dovere del medico di
"non sfruttare" il proprio status sociale per suggestionare i
pazienti e ottenere utilità di
qualsiasi genere.
Il secondo comma costituisce una specifica applicazione del principio del primo
comma, facendo riferimento alle cariche pubbliche che il medico può
essere chiamato a ricoprire. Come è noto la tradizionale
figura del medico che svolge solo la
libera professione è purtroppo residuale in quanto l’attività medica si
svolge ora, prevalentemente, in rapporto di dipendenza
e di convenzionamento.
La norma deontologica vuole evitare anche il semplice sospetto che il medico,
chiamato ad assumere cariche di
rilievo pubblico, di
carattere politico o amministrativo, se ne avvantaggi
per favorire la propria attività professionale o comunque interessi di
carattere personale. Per quanto riguarda la materia strettamente elettorale è necessario citare la legge 23 aprile 1981, n.
154, e successive modificazioni
che, riferendosi ai medici dipendenti
e convenzionati delle ASL, detta disposizioni
in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e alle cariche
negli organi delle ASL. Anche in questo caso, pur nei diversi
ambiti e competenze, vi è un sostanziale riscontro fra la normativa
deontologica e quella propria della legge ordinaria.
CAPO II - PRESTAZIONI
D'URGENZA
Art. 7 Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente
dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di
prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per
assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Commento:
L’attuale articolato è stato
reso più snello rispetto alla versione originaria del codice del
1995, ma sostanzialmente si aggancia al già richiamato principio generale di
solidarietà che diventa
per il medico vero e proprio
obbligo in considerazione del richiamo che l’attività professionale ha con il
principio costituzionalmente protetto di tutela
della salute.
Questo articolo del codice
deontologico costituisce un'applicazione particolarmente rigorosa, in riferimento alla figura del medico,
della norma di cui all'art. 593 del codice
penale. Tale norma riferendosi alla generalità delle persone è, ovviamente,
meno tassativa e prevede, in buona sostanza, l'obbligo di
attivarsi per "prestare assistenza o dare avviso immediato
alle autorità". La differenza
risiede nel fatto che l'obbligo di
attivarsi per un "cittadino
normale" scatta quando si trovi "la persona di un
minore abbandonato o
il corpo di un individuo
ferito o ammalato e quindi
incapace di provvedere
a se stesso".
L'articolo del codice
deontologico prevede, invece, che il medico,
comunque, avvertito della necessità della sua opera, non possa rifiutarsi di
intervenire.
E' opportuno, peraltro, ribadire che, a
prescindere dagli aspetti penalistici, l'obbligo
deontologico costituisce sempre una sufficiente motivazione per il medico a
prestare la propria assistenza quando se ne riscontri la necessità.
A livello normativo va ricordata la legge 5 giugno 1990, n. 135, che ha
introdotto il dovere di
prestare la necessaria assistenza nei confronti dei soggetti affetti da
sindrome di immunodeficienza acquisita.
Dobbiamo, comunque, evidenziare che la stessa
giurisprudenza, per quanto riguarda il reato penale, ha escluso la sussistenza
dell'obbligo di intervento del medico in
alcuni casi specifici:
1 - quando l'assistenza necessaria sia già stata assicurata al malato da
parte di un altro medico;
2 - quando ci si trovi di fronte
a situazioni che in diritto
si chiamano di "forza
maggiore". Si pensi al caso del medico che,
sebbene avvertito di un
caso urgente non possa, ragionevolmente, intervenire perchè
gravemente ammalato o perchè la strada da cui
dovrebbe transitare risulta ostruita da una frana. Si
tratta di un'applicazione del tradizionale
principio del diritto
romano "nemo ad impossibilia
tenetur".
Art. 8 Calamità
Il medico, in
caso di
catastrofe, di
calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione
dell'Autorità competente.
Commento:
Il progredire
delle conoscenze sociali sia a livello individuale
che istituzionale ha indotto il legislatore deontologico a dedicare
uno specifico articolo ai compiti assistenziali cui il
medico non può sottrarsi in caso di eventi
che abbiano rilevanza collettiva .
La stessa normativa vigente attribuisce specifici compiti ai medici in
questi frangenti, ma è di tutta
evidenza che le motivazioni etico-deontologiche sono
le prime cui il medico deve
rispondere in caso di eventi
eccezionali ed emergenze sanitarie.
Il medico, infatti, proprio per
la sua qualificazione professionale deve mettersi a disposizione
delle autorità costituite quando la situazione richieda
interventi urgenti in presenza di
emergenze particolarmente gravi.
Esistono, peraltro, anche gli artt. 256 e 257 del
TULLSS che prevedono rispettivamente "l'obbligo dei medici di
prestare la propria opera per i servizi di assistenza
e profilassi, secondo le disposizioni
dell'autorità sanitaria, nei comuni di
residenza, in caso di
epidemia o di pericolo di
epidemia nonchè l'obbligo di
prestare la propria opera per prevenire o combattere la diffusione
di malattie infettive negli altri
comuni ai quali siano stati destinati dall'autorità sanitaria".
Si tratta di un vero e proprio
obbligo giuridico di
prestazione di attività indipendentemente
dalla instaurazione di
qualsiasi rapporto di
carattere continuativo.
Anche in questo caso è utile ricordare, che, comunque,
l'obbligo deontologico sussiste, nella fattispecie, anche in mancanza di
precise disposizioni dell'autorità
competente: si pensi ai casi di
calamità gravissime che provocano l'interruzione di
qualsiasi forma di
comunicazione.
CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI
DEL MEDICO
Art. 9 Segreto professionale
-Il medico deve
mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in
ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei
principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio
o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione,
oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti,
denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte
della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze
o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l’urgenza di
salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi,
nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di
intendere e di
volere;
c)- l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi,
anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime
il medico
dall’obbligo del segreto.
Il medico non
deve rendere al Giudice
testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico
dagli obblighi del presente articolo.
Commento
L’art. 9 dedicato al segreto
professionale è stato sostanzialmente modificato
dal nuovo testo in considerazione anche della sopravvenuta approvazione della
legge n. 675 del 1996, che istituisce l’Autorità del Garante per la tutela dei
dati personali. Come è noto il segreto professionale è
tradizionalmente uno dei
doveri fondamentali del medico e
una delle regole essenziali della deontologia.
La nuova legge, quindi, non
costituisce altro che un rafforzamento dei compiti che già il medico era
tenuto a osservare per quanto riguarda la tutela dei
dati e delle notizie relative ai propri pazienti. A questo riguardo occorre
notare come tra le cause che costituiscono "giusta causa" di rivelazione
del segreto professionale è stato aggiunto un punto c) che prevede la
possibilità di derogare alle norme sul
segreto professionale, laddove esista l’urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi
anche in caso di diniego
dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei
dati personali.
Si è inteso con tale modificazione
sancire che, per la deroga al segreto professionale, è necessario sia l’urgenza
di salvaguardare la vita o la
salute di terzi sia l’autorizzazione del Garante. Questa autorizzazione può discendere
sia dal provvedimento generale
(autorizzazione n. 2 del 1997) sia da una richiesta specifica che il medico può
inoltrare.
Un’altra modifica rispetto alla
precedente stesura dell’art. 9 concerne l’ultimo comma che sancisce " La
cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico
dagli obblighi del presente articolo" . Si è
voluto specificare, con la massima chiarezza, un concetto che pure poteva
ritenersi per certi versi implicito anche nella
precedente stesura dell’articolo.
Il medico, quand’anche cessasse la propria attività e chiedesse la cancellazione
dall’albo, non può ritenersi esentato dal rispetto del segreto professionale.
E’ questa una considerazione abbastanza importante considerando che le rivelazioni
concernenti la salute e i dati sensibili di alcuni
pazienti potrebbero riguardare, inoltre, soggetti molto noti al pubblico e vi
potrebbe essere un interesse economico per il medico,
anche se non più professionalmente in attività, a utilizzare alcune conoscenze
acquisite durante la propria vita professionale anche per scopi di lucro
non certo commendevoli.
Il segreto professionale, che, come è noto, è anche
previsto dal codice penale (artt. 326 e 622) è un obbligo imposto a determinati
professionisti di non divulgare
notizie di cui sono venuti a conoscenza a cagione della loro professione. E'
chiaro che la norma penale si riferisce anche ad avvocati, magistrati,
commercialisti ed altri ma è altrettanto chiaro che per il medico la
problematica del segreto professionale è particolarmente importante
considerando la delicatezza del rapporto che si instaura
fra medico e paziente. Il
segreto professionale viene definito dal punto di vista
giuridico una relazione che
intercorre fra la conoscenza di cose e
fatti e un determinato soggetto.
Il paragone fra norma deontologica e norma penale, è indubbiamente necessaria,
ma occorre mettere in risalto alcune sostanziali differenze.
Ai sensi dell'art. 622 del codice
penale, infatti, la rivelazione del segreto professionale è
punibile solo se ne possa derivare nocumento.
Il codice deontologico, invece,
nel confermare l'importanza strettamente etica del principio stesso, non fa
questa distinzione e prevede,
quindi, la sanzionabilità
del comportamento del medico anche
quando dalla rilevazione non derivi danno ad alcuno.
Nel secondo comma dell'art. 9 è, peraltro, prevista la particolare riprovazione
della divulgazione del segreto
professionale fatta a scopo di lucro
oppure al fine di arrecare specifico
nocumento: ciò non toglie che la violazione dell'obbligo sussista anche senza
queste specifiche caratteristiche dolose.
Un'altra distinzione da fare è
quella concernente l'esimente generale della giusta causa, prevista dall'art.
622 del c.p., e non dall'articolo 9 del codice
deontologico. Questa differenza
porta molti a ritenere che anche in questo caso la norma deontologica sia più
rigorosa rispetto a quella penalistica che,
attraverso l'esimente della giusta causa, permette al professionista di
valutare i casi in cui possa ignorare l'obbligo del segreto professionale. In
realtà la dottrina prevalente (Lega, Introna etc.) ritiene che le deroghe
espresse sotto i punti a) e b) del terzo comma dell'articolo in commento
costituiscano non un sistema chiuso e tassativo, ma un'elencazione
esemplificativa passibile quindi di interpretazione
estensiva quando sussistano situazioni analoghe e similari.
In realtà, a prescindere dalla valutazione che si voglia dare del problema, non
può non sottolinearsi che anche in questo caso il codice
deontologico sembra obbligare il medico con
estremo rigore al rispetto del segreto professionale considerato uno dei cardini
della professione sin dai tempi del giuramento di Ippocrate.
Esaminando le deroghe previste dal comma 2° dell'art. 9, del codice
deontologico, occorre innanzi tutto chiarire che il medico, in
qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio, è
tenuto (v. artt. 331, 334, cpp
e artt. 365, 384 c.p.) alla denuncia del reato di cui
sia a conoscenza per motivo della sua funzione o al referto (cioè
l'indicazione della persona
alla quale è stata prestata assistenza, e, se è possibile delle sue generalità
del luogo dove si trovi attualmente e quant'altro valga a identificarla nonchè del luogo, del tempo e delle altre circostanze
dell'intervento).
La denuncia e il referto devono essere portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria
e quindi costituiscono
indubbiamente deroghe all'obbligo del segreto professionale. Il motivo è
evidente e consiste nell'assoluta priorità dell'esigenza di
giustizia sulle pur importanti motivazioni di
riservatezza che costituiscono l'essenza dell'obbligo del segreto
professionale.
In alcuni casi, come specifica l'articolo, il medico è
anche tenuto ad alcune certificazioni obbligatorie o facoltative che possono
costituire anch'esse deroghe all'obbligo del segreto.
Il secondo tipo di
deroghe, quelle cioè previste dalla lett. b) del terzo
comma dell'articolo in commento, si basa sul c.d. consenso dell'avente diritto;
cioè quando lo stesso interessato (il malato o i legali rappresentanti del
minore o dell'incapace) autorizzi o addirittura
richieda la divulgazione di
notizie coperte dal segreto professionale.
In questo caso si applica un principio generale della scienza penalistica, previsto all'art. 5 del c.p. che testualmente
prevede che "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto
con il consenso della persona che può validamente disporne".
In buona sostanza non c'è miglior giudice di chi
eventualmente subirebbe il danno dalla rivelazione delle notizie da tenere
segrete sulla opportunità o meno della rivelazione
stessa. Occorre al riguardo, peraltro, precisare che a volte l'obbligo del
segreto professionale è posto a tutela di un
interesse della collettività di cui
neanche il paziente può essere arbitro. Il medico, in
questi casi, ancorché facoltizzato dal proprio
paziente alla rilevazione del segreto rimane titolare della decisione finale di divulgare
o meno la notizia secondo il proprio prudente
apprezzamento.
Il sistema delle deroghe, comunque, attribuisce al medico la
valutazione sull'opportunità di
svelare il segreto quando sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi.
A nostro avviso tale previsione, di
carattere molto ampio, è pur sempre applicabile in modo più restrittivo
rispetto alla "giusta causa" prevista come deroga dall'art.
622 del c.p..
La deroga di cui trattasi
attribuisce al medico la
responsabilità di superare l’obbligo del
rispetto del segreto quando, a suo giudizio,
esistano situazioni estremamente gravi che mettono a repentaglio la salute e la
vita dei terzi, ferma restando la preventiva autorizzazione del Garante per la
tutela dei dati personali, in relazione anche a quanto già specificato.
L'obbligo della non divulgazione
del segreto professionale rimane a carico del medico
anche dopo la morte del paziente a tutela del diritto
alla riservatezza di cui
gli eredi sono i depositari
secondo le normali regole successorie quali ideali continuatori della
personalità dello scomparso.
L'ultimo comma dell'articolo in commento affronta una delle problematiche più scottanti del rapporto fra deontologia medica e ordinamento
giudiziario. Tale comma
prevede, infatti, il divieto
per il medico di
testimoniare al Giudice su
fatti di cui egli sia venuto a conoscenza per ragioni dipendenti
dall'esercizio della professione. E' necessario subito ricordare che l'art. 200
cpp riconosce che i medici e
gli altri esercenti le professioni sanitarie non hanno
l'obbligo di deporre su quanto hanno
conosciuto in ragione della loro professione. Si potrebbe quindi
sostenere che non esiste un contrasto esplicito fra norma deontologica e norma
penale.
Bisogna però sottolineare che, innanzi tutto, il
segreto professionale trova già una limitazione nell'obbligo di
referto (art. 365 c.p.) che sussiste sempre tranne nei casi in cui il referto
stesso esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale. La giurisprudenza, inoltre, è più volte intervenuta in materia
riconoscendo, pur tra qualche contrasto, la possibilità per il giudice di
chiedere al medico di testimoniare
quando lo stesso giudice ritenga che i fatti di cui il
professionista è a conoscenza non siano legati allo svolgimento dell'attività
professionale in ragione del suo stato.
Art. 10 Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve
tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in
suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o
sistemi informatici.
Il medico deve
informare i
suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati
clinici o di osservazioni relative a singole
persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico non
deve diffondere,
attraverso la stampa o altri mezzi di informazione,
notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Commento
L’impianto dell’art. 10, che tratta del dovere fondamentale del medico di
tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in proprio possesso,
viene nel nuovo codice di
deontologia medica, semplicemente
aggiornato e connesso alla nuova disciplina
della privacy introdotta con la legge n. 675 del 1996.
Il titolo dell’articolo, infatti, viene ampliato in
"Documentazione e tutela dei dati" proprio per sottolineare come -
finalmente - l’Italia, mettendosi al pari con gli altri paesi europei ed
extraeuropei, abbia inteso tutelare l’ambito dei dati cosiddetti sensibili,
ossia di quei dati che
riferendosi alla sfera più intima dell’individuo
non devono correre il rischio di essere
utilizzati in maniera distorta
o, comunque, illegittima.
Il primo comma dell’articolo, risentendo di questa
nuova disciplina, sottolinea la necessità per il medico di
tutelare la riservatezza di questi
dati personali e di tutta
la documentazione a lui stesso affidata.
E’ stato volutamente eliminato in questo articolo il
riferimento alla diffusione
dei bollettini medici,
problema che, proprio perché legato alla nuova disciplina
in tema di privacy, si è voluto
spostare all’articolo successivo, in quanto la situazione è sembrata più
aderente a quella ivi descritta.
L’art. 10, come il precedente articolo, costituisce un'applicazione del c.d.
principio della riservatezza che impronta di sè tutta la materia deontologica. In quest'articolo si fa
specifico riferimento all'obbligo di
conservare e custodire la
documentazione clinica riguardante i pazienti garantendone la riservatezza.
Ovviamente tale documentazione costituisce il supporto necessario per la diagnosi,
cura e terapia del malato e pertanto non devono esservi altri interessati oltre
al medico o ai medici
curanti.
Indubbiamente una violazione del rapporto fiduciario che lega il medico al
paziente influirebbe in modo negativo anche sulla prestazione professionale in quanto si introdurrebbero degli aspetti di
reticenza da parte del malato timoroso di veder
resi pubblici fatti e circostanze che preferirebbe mantenere riservati.
L'introduzione anche nel campo sanitario dell'informatica
rende ancora più delicato questo problema e obbliga il medico a
vigilare con particolare attenzione sulla riservatezza delle informazioni
di cui fatalmente entra in
possesso.
Il medico con il progredire dei
tempi sempre più facilmente opera in collaborazione con colleghi o con altre
figure professionali (infermieri, tecnici etc.).
E’, peraltro, innegabile che la pubblicazione di interessanti
esperienze medico-scientifiche
rappresenta una garanzia fondamentale per il progresso della medicina. Anche in questa situazione si scontrano due interessi confliggenti: quello alla riservatezza del paziente che
costituisce l'oggetto della pubblicazione e quello alla divulgazione
scientifica dei dati e delle osservazioni ai fini del progresso della scienza
medica. In questo caso (si ricordi che
l'art. 9 della Cost. si preoccupa di
tutelare la ricerca scientifica e tecnica) prevale il secondo interesse che
deve però essere contemperato con il primo. Il medico
deve, pertanto, prestare la massima attenzione affinchè
dai dati e dalle osservazioni non sia possibile
l'identificazione dei soggetti curati.
Lo stesso principio sussiste con maggior asprezza nei rapporti tra medico e
mass media. Molto spesso,
infatti, personaggi pubblici rischiano di veder
pubblicate o comunque diffuse
notizie riguardanti la loro malattia con rilevante danno alla loro sfera di
intimità ed anche alla loro dignità
personale. E' ovvio che il medico, per
quanto in suo potere, non può rendersi colpevole di questi
comportamenti ed è tenuto anche a vigilare sui propri collaboratori affinchè non trapelino notizie che possano danneggiare la
riservatezza cui ha diritto
anche la persona pubblica.
Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di
documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che
svolgono attività sanitaria, il medico deve
porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale.
Il medico,
nella diffusione
di
bollettini medici,
deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
Il medico non
può collaborare alla costituzione di banche
di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela
della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Commento
Ricollegandosi a quanto detto per l’articolo precedente, l’art. 11 viene modificato
sostanzialmente rispetto al precedente del codice del
1995.
Il titolo, infatti, da "Cartelle cliniche e documentazione" si
trasforma in "Comunicazione e diffusione
dati" proprio per sottolineare la delicatissima responsabilità che vede
spesso il medico in prima linea nella
trasmissione, comunicazione e diffusione
di quanto viene a sua conoscenza,
per la qualifica che egli stesso riveste.
Quindi un momento
delicatissimo che, con l’art. 11, riceve una tutela specifica e decisamente rafforzata rispetto al passato. E’ storia
recente il problema connesso alla diffusione
di bollettini medici
riguardanti soggetti di
particolare notorietà.
Viene sottolineato con maggiore forza rispetto al
passato, anche se il tema del consenso è materia che già nel codice del
1995 ha costituito elemento di svolta
di tutta la normativa
deontologica, la necessità dell’acquisizione preventiva del consenso sia
dell’interessato che, eventualmente, dei legali rappresentanti nel caso si
renda necessaria la diffusione
di bollettini medici.
CAPO IV - ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico
-La
prescrizione di un
accertamento diagnostico e/o di una
terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e
non può che far seguito a una diagnosi
circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è
riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni
presidio diagnostico
e terapeutico, anche in regime di
ricovero, fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di
assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è
tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli
effetti dei farmaci, delle loro indicazioni,
controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili
reazioni individuali,
nonchè delle caratteristiche di
impiego dei mezzi diagnostici
e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai
dati scientifici accreditati e
alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione
di
terapie e di presidi diagnostici
non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica, nonché di
terapie segrete.
In nessun caso il medico
dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto
con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di
farmaci, per indicazioni
non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è
consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si
assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Commento
Questo articolo è fondamentale
all’interno del codice ed è
da ritenere, indubbiamente, punto di snodo
dell'intero impianto codicistico. Come
già detto il procedimento
seguito per l’approvazione del nuovo codice di
deontologia medica è stato
caratterizzato da una rafforzata democraticità di
confronto. Il dibattito all’interno
degli Ordini su principi
fondamentali e sul dettaglio dell’impianto codicistico è
stato particolarmente serrato e l’art. 12 è stato uno degli articoli
maggiormente approfonditi
proprio per la significatività degli elementi contenuti nel testo stesso, primo
fra tutti l’introduzione del principio dell’uso
appropriato delle risorse economiche, principio che non può, comunque, condizionare
l’autonomia del medico
nelle appropriate scelte diagnostiche
e terapeutiche.
Si tratta di un principio voluto
proprio perché rispondente a indirizzi e
scelte ormai acquisiti a livello nazionale e internazionale. In questo senso è
stata sottolineata la necessità di una
equa allocazione delle risorse economiche a disposizione,
anche attraverso la responsabilizzazione del medico,
nell’interesse dell’intera collettività.
Nell’art. 12 è rimarcata l’autonomia che accompagna il medico
nella programmazione, nella scelta del presidio diagnostico
terapeutico da applicare, da confrontare con la libertà di scelta
che a ciascun cittadino è
riconosciuta; libertà comunque supportata da una effettiva e consapevole
assunzione di responsabilità in caso di
rifiuto di cure proposte.
L’ultima parte dell’art. 12 sottolinea con particolare
forza il principio di
autonomia del medico, di
responsabilità dello stesso riguardo alle scelte terapeutiche da effettuare. Si
sottolinea il dovere del medico di
accedere alle richieste del paziente, ma assolutamente di
respingerle laddove queste fossero in contrasto con quei principi di
scienza e coscienza che sono fondamento etico dell’esercizio professionale.
Quest’articolo costituisce una summa di
principi basilari per l’attività professionale del medico.
L'autonomia professionale è una delle caratteristiche che contraddistinguono
il professionista anche in rapporto di lavoro
subordinato. Nell'ambito della
prestazione professionale cui il medico è
quotidianamente chiamato esiste
un ambito di discrezionalità
culturale e tecnica e un'indipendenza,
anche gerarchica, del professionista che, sotto la propria responsabilità, si
occupa della diagnosi, della cura e
della terapia del paziente.
A questo potere discrezionale
corrisponde una correlativa responsabilità civile, penale e deontologica per
eventuali errori inescusabili commessi. Molto ampio e
delicato il dibattito che si sta
ancora svolgendo, in dottrina e giurisprudenza, sulla natura della
responsabilità professionale con particolare riferimento al grado della colpa
che può rendere il medico
"imputabile" da un punto di vista
penale o, comunque, obbligarlo al risarcimento dei
danni da un punto di vista civilistico.
Come è noto la responsabilità civile del prestatore
d'opera intellettuale, e quindi anche
del medico, è limitata solo al
dolo o alla colpa grave se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di
"speciale" difficoltà
(art. 2336 c.c.).
Questa limitazione che riguarda soltanto il campo del diritto
civile si applicherebbe non soltanto alla responsabilità contrattuale, ma anche
a quella extracontrattuale cioè derivante da fatto illecito (cfr. Cass. 81/1544 e Cass. 71/1282). Questa limitazione di
responsabilità era in passato applicata anche al campo
penalistico contribuendo a creare un tipo di
responsabilità per il professionista più attenuata rispetto a quella relativa
alla normalità dei cittadini. Vi
è da dire che ultimamente
questi orientamenti sono stati modificati
dalla giurisprudenza in varie sentenze in cui è stata sancita la responsabilità
del professionista secondo i comuni canoni della colpa scaturente da
imprudenza, imperizia e negligenza. Senza pretendere di
sintetizzare tutta la complessa problematica della c.d. colpa professionale e
della correlativa responsabilità è però opportuno fare cenno al concetto di
consenso informato.
Il medico deve, cioè, ottenere il consenso alle cure o agli interventi che
intende realizzare da parte del paziente stesso ove possibile o, altrimenti,
dai suoi legali rappresentanti. Il consenso in forma scritta è, ovviamente,
necessario quando si tratti di
interventi delicati e pericolosi per la vita del paziente stesso.
Il medico, a questo riguardo,
deve fornire la necessaria e completa informazione
affinché tale consenso non possa essere considerato frutto di ignoranza
sulle effettive conseguenze dell'attività del medico.
E' opportuno, infine, segnalare che da un punto di vista
processuale e di prova, secondo i
normali canoni giuridici, al
medico, come a qualsiasi altro
professionista, spetta l'obbligo di dimostrare
di aver svolto il proprio
incarico professionale: spetterà, invece, al paziente provare di aver subito un danno
derivante dalla colpa del professionista stesso.
Il medico, come qualsiasi altro
libero professionista, è tenuto a fornire prestazioni di
carattere tecnico e culturale fondate su precise conoscenze ed esperienze
derivanti, a loro volta, dalla scienza ufficiale che, come è
noto, si evolve in continuazione. Da ciò emerge l'obbligo dell'aggiornamento
professionale che costituisce, peraltro, oggetto specifico del successivo art.
16 del codice deontologico.
Le prescrizioni e i trattamenti terapeutici devono, poi, essere ispirati al
principio del c.d. "rischio-beneficio". I pericoli e le controindicazioni
della cura devono cioè essere bilanciati dalla
possibilità di successo o, comunque, di buon
risultato della cura stessa. Quello che il comma dell'articolo in commento vuol
significare è che deve essere evitata la c.d. "temerarietà
professionale", cioè una condotta che non tenga
conto di possibili complicazioni
e di eventuali conseguenze dannose,
ispirata a una ottimistica, ma non completamente fondata, fiducia sulle
potenzialità positive della cura e dell'intervento prescelto.
Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza dei farmaci e dei loro effetti e
conseguenze anche nelle prevedibili
reazioni individuali. E' tenuto,
inoltre, a conoscere le caratteristiche e la natura dei mezzi diagnostici che
utilizza e prescrive. Naturalmente il livello di diligenza
e di conoscenza cui il medico è
tenuto non può essere, sempre e comunque, del livello
dello scienziato di fama
internazionale. La giurisprudenza ha già da tempo
chiarito che il punto di
riferimento per comprendere se ci siano colpe del medico è
quello basato sulla diligenza
di quel tipo medio di buon
professionista della stessa categoria cui appartiene il medico di cui
trattasi. La valutazione sul comportamento del medico non
può, ovviamente, essere limitata soltanto a criteri freddamente oggettivi e
tecnici, ma deve essere aperta alle particolari condizioni
in cui si svolge l’atto medico,
legate al rapporto di
personalità della prestazione professionale e di fiduciarietà nei confronti del paziente.
L'adozione da parte del medico di
terapie nuove deve essere limitata all'ambito della sperimentazione clinica e
non può quindi sussistere nel campo
del rapporto di cura con il paziente.
Il codice deontologico dedica alla
questione della sperimentazione clinica vari articoli cui rimandiamo per
l'approfondimento delle relative
tematiche.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto al medico la
"libertà di scelta
terapeutica": il che consente al professionista di
utilizzare terapie anche non strettamente tradizionali
e comunemente praticate purchè si attenga sempre alle
regole della prudenza e del rispetto delle conoscenze scientifiche. Il medico, in
buona sostanza, cade nella colpa professionale e nella relativa responsabilità
quando il trattamento terapeutico da lui utilizzato non trovi alcun supporto o
giustificazione scientifica. Eguale responsabilità sussiste, qualora in presenza di
trattamenti terapeutici di
comprovata efficacia, il medico
scelga senza validazione terapie non ancora
sufficientemente garantite e sperimentate.
Art. 13 Pratiche non convenzionali- Denuncia
di abusivismo
La potestà di scelta
di
pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità
della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e
non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque,
che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a
specifici trattamenti di
comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di
collaborare a qualsiasi titolo o di
favorire chi eserciti abusivamente la professione
anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico
venuto a conoscenza di casi di
esercizio abusivo o di favoreggiamento
o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al
precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
professionale.
Il medico che
nell'esercizio professionale venga a conoscenza di
prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne
denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Commento
E’ stato inserito nell’impianto dell’attuale codice
all’art. 13 l’argomento relativo alla pratiche non
convenzionali.
Il precedente codice inseriva
questa materia al Titolo V "Rapporti con i terzi", Capo II –
Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell’abusivismo. Si è ritenuto,
al contrario, opportuno che l’ambito delle pratiche non convenzionali che ha
assunto ormai una portata anche di tipo
economico rilevantissima si collochi meglio
nell’attuale Capo III "Obblighi peculiari del medico",
proprio a sottolineare quelli che sono i doveri del medico,
laddove si trovi a dover rispondere a specifiche richieste del cittadino
relative a trattamenti non riconosciuti dalla medicina
ufficiale.
L’art. 13 è estremamente chiaro nella sua
formulazione, in quanto sottolinea il principio di
autoregolamentazione della responsabilità professionale del medico che
assume carattere più incisivo laddove si tratti di
terapie non convenzionali. Il medico
dovrà impegnarsi a far sì che il cittadino non
si sottragga a specifici trattamenti di
comprovata efficacia, perseguendo illusorie speranze di
guarigione.
I trattamenti della medicina
cosiddetta non convenzionale sono un argomento che ha investito direttamente
e recentemente la Federazione. La Commissione appositamente nominata al fine di
approfondire questo delicato
argomento è arrivata alla conclusione di non
potere più ignorare un ambito di
esercizio medico estremamente ampio,
fondato su una richiesta sempre più crescente della popolazione. In questo
senso la Federazione ha consentito agli Ordini
provinciali di riportare in elenchi
conservati presso l’Ordine - a
fini esclusivamente cognitivi e non certamente valutativi - i nominativi di tutti
quei medici che esercitano le diverse
pratiche non convenzionali.
Si è inteso con questa iniziativa ribadire,
comunque, che l’esercizio di
pratiche non convenzionali è riservato ai medici.
Art. 14 Accanimento diagnostico- terapeutico
Il medico deve
astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa
fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Commento:
Questo articolo insieme ai successivi
articoli 36 e 37 dedicati
rispettivamente ai temi dell’eutanasia e dell’assistenza al malato inguaribile,
costituisce una summa dei doveri del medico di fronte
al malato inguaribile. Questo articolo in particolare deve essere letto come un
esempio pratico dell’orientamento insito in tutto il nuovo codice di
deontologia medica relativamente
al rispetto della personalità del malato e al rapporto paritario fra medico e
paziente. Come attraverso il divieto
dell’eutanasia non è permesso al medico di
compiere alcun atto diretto
alla soppressione della vita, così con questo articolo,
correlativamente, si vieta l’accanimento diagnostico
terapeutico consistente in una inutile ostinazione in trattamenti che non
possono né salvare la vita del paziente né migliorare la qualità della vita
residuale.
Se il concetto di accanimento terapeutico può essere sufficientemente
chiaro occorre, invece, specificare che si parla di
accanimento diagnostico quando il medico, pur
in presenza di una prognosi infausta
continui a sottoporre un paziente ad esami e a ricerche inutili (si pensi ad
una malattia neoplastica in cui il tumore abbia dato origine a varie metastasi
senza che il medico abbia avuto la
possibilità di scoprire qual è la
forma originaria).
Naturalmente si è in presenza di situazioni
drammatiche in cui il medico
spesso può trovarsi solo davanti alla propria coscienza e sotto la spinta
emozionale dei parenti del malato che umanamente potrebbero indurlo a tentare
anche l'impossibile e addirittura
il dannoso pur di mantenere qualche
speranza. Occorre innanzi tutto chiarire che lo stesso art. 37 del codice
deontologico fornisce alcuni orientamenti sui compiti del medico di fronte
a malattie a prognosi sicuramente infausta.
In riferimento all'accanimento diagnostico-terapeutico
e in contrapposizione a questo è utile invece accennare alla medicina
palliativa quale risposta adeguata che il medico può
dare di fronte al malato
inguaribile.
La medicina palliativa si
preoccupa di assicurare, per quanto
possibile, la libertà dal dolore, libertà da altri sintomi (vomito, insonnia,
etc.), la conservazione di una
certa autonomia fisica e, ove possibile, la conservazione di un
ruolo sociale e familiare.
Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica
I trattamenti che comportino
una diminuzione
della integrità e della resistenza psico-fisica del
malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di
procurare un concreto beneficio clinico al malato o di
alleviarne le sofferenze.
Commento:
L’attuale formulazione dell’articolo rispecchia quasi completamente il
vecchio testo del 1995, a parte l’aggiunta "… e solo al fine di
procurare un concreto beneficio clinico al malato o di
alleviarne le sofferenze" e tutelarne, per quanto possibile, la qualità
della vita.
Si è inteso, in tal modo, sottolineare e precisare che
il trattamento di particolare rilievo
debba essere finalizzato in maniera esclusiva al beneficio clinico del malato
per alleviarne le sofferenze.
Si tratta, quindi, di trattamenti
che responsabilizzano il medico
nella valutazione più attenta delle conseguenti indicazioni
terapeutiche.
L'articolo vuole chiarire che il medico nel
suo incontro con la malattia inguaribile non deve mai perdere di vista
la dignità dell'uomo.
Il paziente non deve mai divenire
"un campo di battaglia" di una
contesa fra il medico e la
morte: in questo modo la medicina
rischia di diventare
pratica freddamente tecnologica e parossisticamente
competitiva.
CAPO V - OBBLIGHI
PROFESSIONALI
Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha
l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e
competenze al progresso clinico scientifico.
Commento:
Con questo articolo l’Ordine
professionale rivendica con
piena coscienza il proprio compito di
garante insostituibile dell’aggiornamento e della formazione professionale
permanente del medico e
dell’odontoiatra, in ferma opposizione ad alcune iniziative legislative che lo
vorrebbero esautorare da questo compito fondamentale per relegarlo a un mero
ruolo notarile.
E' giusto, peraltro, osservare che il progresso continuo ed estremamente
veloce della scienza medica, il diversificarsi
sempre più delle varie branche di
specializzazione non possono permettere al singolo medico, benchè diligente
e coscienzioso, di essere
al corrente di tutte le acquisizioni
scientifiche. Si deve rilevare, però, che l'obbligo di aggiornamento
si sostanzia più che altro in una "tensione morale" che deve spingere
il medico a migliorare le
proprie conoscenze per offrire ai pazienti prestazioni professionali il più
possibile adeguate alle loro necessità.
L'obbligo dell'aggiornamento professionale ha rilevanza anche deontologica: si
ritiene che alcune mancanze professionali causate dalla scarsa preparazione
culturale, provocata dal trascurato aggiornamento, possano costituire oggetto di procedimento disciplinare
a carico del medico che se ne renda
colpevole. Inoltre il medico che
non si preoccupi di
mantenersi aggiornato può procurare discredito
all'intera categoria concedendo all’Ordine la
facoltà di intervenire disciplinarmente.
Dopo aver sottolineato che, comunque, è la coscienza
professionale del medico che
deve costituire il primo fondamentale stimolo per soddisfare
l’esigenza di aggiornamento e di
formazione permanente, è opportuno rilevare che quest'obbligo ha rilevanza
anche giuridica e che la sua
violazione può essere considerata anche come colpa professionale in senso
tecnico. L'art. 2 della legge 23 dicembre
1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede
esplicitamente, tra gli obiettivi da perseguire, la formazione professionale
permanente nonchè l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del S.S.N..
titolo 3° - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel
rapporto con il cittadino deve
improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Commento:
La tradizionale terminologia
"paziente" del Codice è
stata, non completamente, sostituita, ma fortemente innovata, rispetto ai Codici
precedenti.
Si è volutamente scelto di
utilizzare in prevalenza il termine cittadino
laddove si è inteso sottolineare una universalità di
principi fondamentali. L’art. 17 è appunto uno di questi
articoli, particolarmente significativo, che può
essere considerato chiave di
lettura utile per individuare
l’esatta prospettiva secondo cui la professione medica si
colloca nell’ambito della società.
Si è al contrario fatto ricorso alla terminologia "persona assistita"
o "malato" laddove si è inteso scongiurare
il rischio di letture paternalistiche
e anacronistiche del rapporto medico
cittadino, oltre che il frequente
errore di significato riguardo
alla parola paziente intesa quasi sempre come colui che sopporta quando invece
letteralmente dal latino patior è da tradurre
in colui che soffre.
Con il nuovo art. 17 cambia, in via generale, l'impostazione del rapporto medico-paziente. Da posizione passiva si passa
a quella attiva di tutela
e di rispetto dei suoi diritti
fondamentali, dando un chiaro segnale di un diverso
proporsi del rapporto medico-paziente.
Nell'ambito di tale rapporto la
posizione obiettivamente predominante del medico -
dovuta alle sue competenze professionali, alla rilevanza del bene salute che si
trova a gestire, all'affidamento psicologico che il paziente ha nei suoi confronti- deve, comunque, essere dal medico
stesso fatta oggetto di
un'opera continua di
bilanciamento e riequilibrio con la posizione della persona assistita così da
garantire il rispetto dei diritti di
quest'ultimo in quanto persona.
Si è operato nel nuovo codice un
importante recepimento di
principi fondamentali della Carta Costituzionale (art. 2 e 3 Cost.) e, quindi, una
trasformazione di tali principi da norma
giuridica a norma deontologica.
Questa scelta non è di
secondario rilievo; infatti da un pregresso divieto di
strumentalizzazione della propria posizione professionale a fini di
prevaricazione e di
dominio psicologico sul paziente si è passati a una funzionalizzazione
di detta posizione, al
riconoscimento e al rispetto dei diritti
fondamentali del paziente, ulteriori e non secondari rispetto a quello della
salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.
L'art. 17 è in parte una traduzione ancor più puntuale del principio espresso
dalla Conferenza Internazionale degli Ordini dei
Medici (anno 1987), secondo cui
"... il medico non può sovrapporre
la sua concezione di vita a
quella del paziente" e, in parte, è anche un superamento di tale
principio in quanto nella stessa formulazione della norma deontologica viene
tratteggiato un rapporto medico-paziente in cui
le rispettive posizioni sono ab origine paritarie e
non vi è più alcun accenno alla predominanza della posizione del
professionista.
Di ciò si ha poi riscontro e conferma in altre norme dello stesso codice
quali quelle concernenti l'informazione
e il consenso del paziente
L'articolo in esame è, sostanzialmente, l'indice del
mutamento, intervenuto in ambito sociale, del rapporto medico-paziente, che è
divenuto paritario, per una serie
di ragioni fra cui la crescita
del livello culturale medio e la
maturata coscienza dei diritti
individuali.
Il mutamento del rapporto medico-cittadino, anche
in ambito sociale e giuridico,
esalta il vero significato della deontologia medica.
Art. 18 Competenza professionale
Il medico deve
garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici
con il massimo scrupolo, dedicandovi
il tempo necessario per un approfondito
colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini
ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini
comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni
e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che
si trovi di fronte
a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di
provvedere efficacemente, deve indicare al
paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Commento:
Questo articolo deve essere letto alla
luce del principio enunciato nel precedente concernente la necessità del
massimo rispetto dei diritti
del cittadino da parte del medico.
Nell’articolo viene chiaramente enunciato l’obbligo
del medico di
garantire il massimo impegno e il massimo scrupolo in tutti i suoi rapporti
professionali con il cittadino.
Nel primo comma dell’articolo è stato anche inserito il principio che il medico non
deve assumersi obblighi, si intende di
risultato professionale, che non sia in condizione di soddisfare .
Viene anche enunciata chiaramente la necessità di un
rapporto stretto con il cittadino
attraverso l’approfondito
colloquio e la necessità dell’utilizzazione di tutto
il tempo necessario per garantire i risultati attesi.
Il rapporto medico-cittadino deve
essere caratterizzato sia dalla puntuale e completa informazione,
sia dalla necessità dell’utilizzazione di
terminologie comprensibili, che non allontanino il
cittadino dal medico e
che, principalmente, gli garantiscano la possibilità di
comprendere correttamente le informazioni
e le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative fornite dal professionista.
Anche da tale norma emerge la scelta operata a favore di un
modello di medicina
che viene definito dal C.N.B.
"della beneficialità". Secondo tale modello
"viene riconosciuto come imprescindibile
l'impegno morale del singolo professionista ad agire nell'interesse del malato,
considerato nella sua globalità. Sempre in questo modello la tutela della
salute personale (salute che non coincide con la riparazione di un
ingranaggio guasto nè con la normalizzazione di un
parametro biologico alterato) esige una significativa
comprensione dei vissuti, delle speranze, delle paure di chi
soffre e perciò richiede che il medico
possieda e coltivi alcune qualità umane (capacità d'ascolto e di dialogo,
sensibilità psicologica, delicatezza di tatto)
che lo abilitino ad adempiere ai suoi doveri professionali". (La nostra
società e i modelli di medicina -
CNB 20 giugno 1992 - Informazione e consenso all'atto medico).
L'art. 18 va considerato anche come un interessante esempio di
trasposizione in termini deontologici di obblighi giuridici.
Il primo comma dell'articolo in esame, laddove sancisce il dovere del medico di
"garantire al paziente impegno e competenza professionale", opera,
infatti, in termini sintetici ed efficaci una individuazione
del modello comportamentale in grado di
evitare al medico ciò che in campo
giuridico è la responsabilità
per colpa professionale che, come è noto, può derivare da negligenza, imperizia
o imprudenza.
Art. 19 Rifiuto d'opera professionale
Il medico al
quale vengano richieste prestazioni che contrastino
con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la
propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave
e immediato
nocumento per la salute della persona assistita.
Commento:
Il titolo dell’articolo è stato ridefinito rispetto al testo del 1995. Si
è, infatti, eliminato il riferimento specifico alla obiezione
di coscienza. Questa scelta nasce
dalla volontà di dare all’articolo
stesso un’ampiezza etica che il riferimento all’obiezione di coscienza,
legislativamente disciplinata
da tre specifiche leggi – una riguardante il rifiuto di
espletare il servizio militare e le altre di
maggiore interesse per la professione medica,
relativa alla interruzione volontaria della gravidanza e alla sperimentazione
sugli animali - avrebbe forse ridotto.
La valenza del presente articolo è rinvenibile dal rilievo etico che è un
elemento fondamentale della professione insito nella natura stessa
dell’attività medica, che
ha nella tutela della salute il proprio fondamentale e principale obiettivo, in risposta a quello che è costituzionalmente un diritto
riconosciuto al cittadino.
Il principio che in questo articolo viene sottolineato
trova le proprie radici
nella nostra carta costituzionale ed ha carattere universale.
La Repubblica, infatti, riconosce e garantisce i diritti
inviolabili della persona, tra i quali anche quello di
aderire liberamente a varie impostazioni culturali e ideologiche.
Il cittadino è tenuto al rispetto
della norma positiva, ma nel caso di profondi
contrasti con i propri principi morali, può essere eccezionalmente autorizzato
dalla norma stessa a rifiutare l'adempimento di un
obbligo stabilito dalla legge.
Al di là delle questioni più rilevanti concernenti l'obiezione di
coscienza, così come prevista e disciplinata
nella legge 194/78 va, comunque, rilevato come tale facoltà nel codice
deontologico sia oggetto di una
previsione di carattere generale che
la connette a qualsiasi tipo di
intervento sanitario che abbia implicazioni con convinzioni d'ordine
morale e clinico del medico
stesso.
Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta, però, la necessità di un
raccordo con quella, pure d'ordine
generale di cui all'art. 17 del
medesimo codice, che sancisce
l'obbligo al medico, nel rapporto con il
paziente, d'improntare la propria attività personale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Da ciò il difficile bilanciamento
tra i diritti di
libertà e gli autonomi convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di
interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi
orientamenti etici.
Come esempio più significativo al riguardo, basti
accennare alla problematica della contraccezione e in particolare alla scelta
delle diverse metodiche; si
sono, infatti, registrati da parte di
sanitari di stretta osservanza
cattolica episodi di
rifiuto di prescrizione di
contraccettivi orali.
Su tali questioni, al di là di implicazioni e
conseguenze d'ordine
giuridico, tanto più stringenti
nel caso di sanitari dipendenti
o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti dei quali
sono configurabili eventuali responsabilità civili e penali, la valutazione di
carattere deontologico va svolta proprio sulle direttrici
poste dagli artt. 17 e 19 del codice di deontologia.
Tali articoli delineano il rapporto medico-paziente come incontro di due
coscienze con pari dignità,
rapporto che deve svolgersi nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche e
religiose.
Va, pertanto, considerato nello svolgimento della valutazione suddetta, quale sia la rilevanza della sfera di
libertà, autonomia e indipendenza,
rispettivamente del medico e
del paziente, coinvolti in determinate scelte e fino a che punto e come le
opzioni etiche o religiose dell'uno possano o non possano incidere nella sfera
dell'altro, nella ricostruzione di
un'armonica sintesi di quanto
affermato anche dall'art. 4 del codice
deontologico.
Meno problematico appare, invece, il rifiuto opposto
dal medico a prestare la propria
opera in interventi che contrastino con il suo convincimento clinico. In tali
ipotesi, infatti, la personale responsabilità del sanitario per la sua opera
professionale lascia a lui la più ampia libertà, fornendo idonee motivazioni,
sulla scelta di come operare e su tale
punto non c'è alcuna necessità di
bilanciamenti con diversi
interessi.
Art. 20 Continuità delle cure
Il medico deve
garantire al cittadino la
continuità delle cure.
In caso di indisponibilità,
di impedimento o
del venir meno del rapporto di
fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone
il cittadino e,
se richiesto, affidandolo a colleghi di
adeguata competenza.
Il medico non
può abbandonare
il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo
fine di
lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Commento
Il nuovo testo dell’art. 20 del codice di deontologica medica
ricalca sostanzialmente la stesura precedente. E’ da notare che è stato
inserito, tra i casi in cui è necessario comunque
garantire al cittadino la
continuità delle cure, anche quello relativo al venire meno del rapporto di
fiducia tra medico e cittadino
stesso.
Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo del medico di
garantire la necessaria continuità delle cure onde
evitare nocumento al malato.
Nell’articolo è pure previsto che la continuità delle cure può essere
assicurata ovviamente anche attraverso l’affidamento del cittadino a un collega che garantisca adeguata competenza
professionale.
In tale articolo si opera una puntualizzazione, secondo una visuale specifica
concernente l'erogazione delle cure, di quanto
nel precedente art. 18 viene indicato
come obbligo di impegno che il medico deve
garantire al paziente. Nel primo comma viene infatti
stabilito il dovere del medico di
assicurare la continuità delle cure. Tale dovere, in caso di indisponibilità
o impedimento, implica la
sostituzione con colleghi di
adeguata competenza professionale, previa informazione
al paziente che può accettare o rifiutare l'assistenza del sostituto, in base
al principio del rapporto fiduciario.
Al medico viene
riconosciuto il diritto,
nel caso sia necessaria la collaborazione con colleghi o con altre figure
professionali, di instaurare tali
rapporti collaborativi solo con operatori di
propria fiducia. Ciò è pienamente giustificato dal fatto che, ferma restando la
responsabilità di ognuno per l'opera
prestata, persistono comunque per la connessione dei diversi
interventi che si operano sullo stesso soggetto, ambiti di
responsabilità comune, che richiedono che la collaborazione per essere
veramente tale si fondi su di un
preliminare e imprescindibile
rapporto di fiducia tra tutti gli
operatori.
L'ultimo comma dell'articolo sancisce il dovere del medico di
continuare l'assistenza anche nel caso di
malattia incurabile anche solo al fine di lenire
la sofferenza fisica e psichica.
Tale previsione è un'ulteriore indicazione
della scelta su cui si fonda il codice, a
favore di un rapporto medico-paziente che non deve essere
considerato solo in una prospettiva di
efficienza tecnicistica, ma, anche, di umana
solidarietà.
Tale impostazione riveste una particolare rilevanza soprattutto con riferimento
a gravi patologie quali le neoplasie o l'AIDS. Proprio con riferimento a tale
seconda patologia vanno tenuti presenti gli episodi e i
casi, fortunatamente eccezionali, di
rifiuto di prestazione fondato
sulla paura di un possibile contagio,
rifiuto deontologicamente inaccettabile.
Al riguardo va rammentato che oltre alla norme deontologiche
l'art. 5, legge 135/90, stabilisce che "gli operatori sanitari, che,
nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un
caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche
non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria
assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza
della persona assistita".
Va, comunque, evidenziato che si ritiene giustificato il rifiuto di
assistenza al soggetto infetto da HIV da parte dell'operatore in stato di
gravidanza, allorchè non esistano adeguati mezzi di tutela
o di prevenzione o non siano
sufficienti quelli adottati dalla madre al fine di
escludere il rischio di
contagio per il concepito della cui salute la madre non può disporre.
Sulla problematica accennata risulta di
particolare interesse la raccomandazione n. R (89) 14 del Consiglio d'Europa,
concernente i problemi etici relativi alla infezione da HIV nelle strutture
sanitarie e sociali (punto c n.ri 69, 70, 71, 72),
secondo la quale: "tutti gli operatori hanno l'obbligo di
prestare assistenza alle persone infette da HIV e ai pazienti malati di AIDS;
solo quando la protezione del singolo operatore sia chiaramente insufficiente
(per mancanza di equipaggiamento
protettivo, di formazione, ecc.)
l'operatore sanitario può rifiutarsi di
eseguire prestazioni che comportino rischi. Perciò
l'operatore sanitario non può rifiutarsi per motivi etici e/o contrattuali di curare
un paziente la cui condizione
patologica rientri nel suo normale dominio di
competenza per il solo motivo della sieropositività
del paziente stesso. Ogni operatore sanitario che non sia
in grado di provvedere
all'assistenza e alle prestazioni professionali richieste da una persona con
AIDS, dovrebbe affidare il paziente a quei medici o
servizi che sono attrezzati per provvedere a tali prestazioni; fino a quando
ciò non sia possibile il medico deve
prendersi cura del paziente al meglio delle sue capacità. Il principio della
libera scelta spettante ai medici, nel
curare o meno i pazienti, deve essere applicato in modo tale da non configurare
forme di discriminazione
nei confronti dei pazienti o gruppi di
pazienti; dovrebbe essere, altresì, coerente con le regole che presiedono alla relazione medico-paziente".
Art. 21 Documentazione clinica
Il medico
deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati
per iscritto.
Commento:
In questo articolo viene sottolineata la posizione
che deve assumere il medico
laddove, nell’interesse della salute del paziente, debba mettere a disposizione
i documenti e i dati in suo possesso, sia del paziente sia dei legali
rappresentanti o, comunque, di
chiunque altro venga dal paziente indicato
per iscritto.
La lettura di questo
articolo risente oggi dell’emanazione della legge sulla riservatezza dei
dati personali, n. 675/96, che è stata un punto di svolta
relativamente alla tutela dei dati clinici.
La problematica relativa al trattamento dei dati
sensibili del paziente che in precedenza, con il codice
deontologico del 1995, era esclusivamente regolata da generali principi non
normativi di tutela della
riservatezza dei dati stessi, oggi, in presenza di un
intervento legislativo specifico è da interpretare sottolineando la posizione di titolarità
del cittadino riguardo alla propria
documentazione clinica. La disponibilità
e divulgazione di detti
elementi resta completamente a disposizione
del soggetto interessato.
Per quanto attiene alla documentazione clinica relativa a
un paziente, quindi, per
l'uso e la diffusione della stessa,
al di là della individuazione
a livello giuridico del soggetto titolare
di un diritto di
proprietà sulla medesima, nella prospettiva di un
comportamento deontologicamente corretto, è
necessario porre come criterio direttivo
l'interesse esclusivo del malato.
Non sono perciò giustificabili comportamenti volti a
ostacolare o impedire la
conoscenza da parte del paziente della documentazione relativa al suo stato di
salute. Nè simili atteggiamenti possono trovare idonea
giustificazione con il ricorso al segreto professionale o con la tutela della
riservatezza. In ordine alla
riservatezza, infatti, il paziente cui la documentazione si riferisce, o il suo
legale rappresentante può legittimamente disporre
della documentazione che riguarda il suo stato di salute
e, per ciò che attiene al segreto professionale, questo non può evidentemente
riguardare il diretto interessato il cui
stato di salute è l'oggetto
della documentazione
Art. 22 Certificazione
Il medico non
può rifiutarsi di
rilasciare direttamente
al cittadino
certificati relativi al suo stato di
salute.
Il medico, nel
redigere
certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Commento:
Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa.
Attraverso il certificato il medico
formula un'attestazione di fatti
biologici tecnicamente obiettivati.
Il certificato in taluni casi deve, peraltro, riportare anche una valutazione
del dato obiettivo constatato, valutazione che andrà svolta, a
seconda della necessità, in riferimento alla idoneità al lavoro, alla
frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri
adempimenti.
I certificati medici vanno distinti dalle prescrizioni poichè nei primi
l'elemento prevalente è quello della dichiarazione
di verifica di
determinati stati e non l'indicazione
della necessità di una
determinata terapia.
Tra i due documenti vi è comunque un medesimo nesso
concettuale costituito dal giudizio
clinico su cui si fonda sia il certificato che la prescrizione.
Per una definizione dal punto di vista
giuridico della certificazione
medica, per la determinazione
dell'efficacia probatoria della stessa e per le conseguenze che ne possono
derivare appaiono significative le massime di
sentenze che di seguito riportiam
Cass. - Sez. V, 3 luglio 1979 - "Affinchè un documento proveniente da un medico
possa qualificarsi certificato medico, ai
sensi e per gli effetti di cui
all'art. 481 C.P., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in
parte una "certificazione", cioè che attesti fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità".
Cass. - 8 ottobre 1957 - " Anche nel giudizio medico può
cogliersi la deformazione della verità che costituisce l'elemento obiettivo del
reato di cui all'art. 481 C.P.,
quando in esso sia implicita la rappresentazione non corrispondente al vero dei
fatti morbosi che ne sono il presupposto; pertanto il reato di
falsità in certificati sanitari sussiste non solo quando la falsità incida
nell'attestazione delle attività svolte in concreto dall'autore del documento,
ma anche quando essa concerna i presupposti di fatto
esplicitamente dichiarati o
implicitamente contenuti nel giudizio diagnostico
o terapeutico".
Corte dei Conti - Sezioni riunite - 11 gennaio 1993 - "La presunzione di verità
fino a querela di falso ex artt. 2699 e 2700 c.c. deve
ritenersi limitata ai fatti oggetto di
certificazione e non anche ai giudizi o
agli effetti ulteriori dei fatti stessi, con la conseguenza che, in quanto dichiarazione
di scienza, il certificato medico può
espletare la sua efficacia probatoria privilegiata anche nel processo ma
limitatamente ai fatti oggetto di
certificazioni e non anche quanto agli effetti ulteriori che non potevano
essere percepiti o previsti dall'ufficiale certificatore
al momento dell'accertamento; e, pertanto, in ordine alla
natura e ai limiti invalidanti delle infermità accertate, il certificato medico che
ha dato poi luogo a provvedimenti di
congedo o aspettativa è un semplice mezzo di prova
per vincere il quale non occorre lo strumento della querela di falso
e invece concorre con ogni altro mezzo di prova
alla formazione del convincimento del giudice."
La certificazione attestante talune infermità (sindrome ansiosa, ulcera gastrica,
distonia vegetativa ecc. ) - di per sè comportante astrattamente un giudizio di
infermità invalidante e di impedimento
delle prestazioni lavorative - deve essere valutata anche alla luce delle prove
contrarie."Cass. - Sez. VI Penale - 24 maggio
1977 e Sez. V Penale - 16 febbraio 1981 - " Il
reato di falsità ideologica in
certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti i suoi
elementi quando il giudizio diagnostico
espresso dal medico certificante si fonda
su fatti esplicitamente dichiarati
o implicitamente contenuti nel giudizio
medesimo, che siano non rispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui
che ne fa attestazione".
Essendo la veridicità requisito
sostanziale, fondamentale del certificato, possono interessare i medici, a
seconda della qualifica giuridica che
assumano nell'esercizio professionale (quale pubblico ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio: il certificato ha natura di
pubblico atto; quale esercente un servizio di
pubblica necessità: il certificato è scrittura privata) i reati di falso
previsti negli artt. da 476
a 493 bis del codice
penale.
L'art. 22 del codice
deontologico fissa per il medico una
serie di precisi obblighi
concernenti la certificazione.
- Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente
al paziente medesimo
Il medico non può rifiutare la
consegna diretta al paziente di un
certificato relativo al suo stato di salute
e ciò indipendentemente dal fatto
che il certificato richiesto sia uno di quelli
dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina
generale ) e/o previsti da precise disposizioni
di legge, o semplicemente
facoltativo, cioè destinato a un uso strettamente privato.
Il certificato è da consegnare al soggetto cui si riferisce (o al suo legale
rappresentante o a persona indicata
espressamente dal paziente) o ad altro richiedente cui la legge ne riconosca il
diritto.
Se altra persona chiede a nome del paziente la
consegna del certificato il medico deve
accertarsi che tale consegna corrisponda alla volontà del paziente.
- Obbligo della corrispondenza del certificato alle constatazioni dirette
effettuate dal medico
Il medico non può rilasciare il
certificato sulla base di quanto
riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Poichè
il certificato è redatto previa richiesta del paziente e può riportare sintomi
riferiti dallo stesso, non sempre obiettivabili, il
medico, nella certificazione
stessa, deve distinguere tra quanto
obiettivamente da lui riscontrato e quanto riferito.
Il certificato contiene, inoltre, un giudizio
clinico che si forma sulla base dei dati rilevati e indicati e
che si compone di diagnosi
e prognosi.
E' opportuno che il medico
giustifichi la formulazione di detto
giudizio clinico sulla base
della valutazione dei dati rilevati e di quelli
forniti dal paziente.
Il nuovo codice non esplicita più il divieto
del rilascio dei certificati di
compiacenza in quanto si è ritenuto tale divieto
implicito nell'obbligo del requisito della veridicità
che connota la certificazione e la cui inosservanza costituisce, evidentemente,
grave violazione dell'affidamento che viene riposto nella attestazione medica,
quindi della stessa credibilità
della funzione del medico.
Art 23 Cartella clinica
La cartella clinica deve essere
redatta chiaramente, con puntualità e diligenza,
nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
Commento:
Si è inserito questo articolo al fine di
contenere le frequenti carenze e le conseguenti incertezze e vertenze anche a
livello medico legale. La scelta di individuare
i contenuti essenziali che la cartella clinica deve possedere, oltre al fine di adempiere alla sua naturale funzione di
puntuale documento sulle condizioni
del paziente e sulle scelte diagnostico-terapeutiche
operate, è scaturita anche dalla volontà di
tutelare i diritti del cittadino.
La cartella clinica non può essere, infatti, considerata come un adempimento
burocratico atto a registrare meri dati obiettivi ma deve dettagliatamente
documentare le ragioni stesse delle scelte diagnostiche
e terapeutiche effettuate e ciò anche al fine di
facilitare e controllare verifiche amministrative e non ultimo di qualità.
In questa prospettiva dovrebbero essere sempre meglio seguiti i principi della
cartella clinica orientata per indirizzo diagnostico-terapeutico.
La cartella clinica è anche la sede ideale per la registrazione dell’avvenuta informazione
del paziente e della conseguente documentazione del consenso.
Per quanto riguarda la cartella clinica, una parte della giurisprudenza della
Cassazione riconosce alla stessa il possesso di tutti
i requisiti propri dell’atto pubblico. Definirla come atto
pubblico comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico di non
lieve portata: l’applicazione degli artt. 479 e
476 del c.p. per falso ideologico e materiale nella previsione della pena più
grave; l’eventuale responsabilità per omissione di atti
d’ufficio, ex art.328 c.p., o per rivelazione di
segreto d’ufficio, ex art.326 c.p.
Art. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e
del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta
presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici
tendente a influire sul diritto
del cittadino alla
libera scelta.
Il medico può
consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si
rivolga a determinati presidi,
istituti o luoghi di cura.
Commento:
Il codice di
deontologia medica all’art. 24
sintetizza il contenuto dei due articoli 24 e 27 della precedente stesura. La
ratio dei due articoli era, infatti, la medesima: la necessità del rispetto
della libertà di scelta del medico, del
luogo di cura e della
correlativa esigenza di
garantire al paziente la scelta finale sui presidi,
istituti o luoghi di cura
da privilegiare per garantire la cura stessa.
L’art. 24 in sostanza afferma che il rapporto medico-cittadino rimane
sempre e comunque di
carattere fiduciario che deve sussistere, a garanzia della migliore riuscita
delle cure, tra il professionista e il proprio assistito in mancanza del quale
ben difficilmente il rapporto
potrebbe garantire risultati positivi.
Tale articolo, come anche i successivi del medesimo capo, disciplina
l'obbligo del medico al rispetto del diritto del paziente alla libera scelta del personale medico e
delle strutture cui affidare la tutela della propria salute.
Per quanto attiene alla libera scelta del medico,
questa è ribadita anche nella normativa
del Servizio Sanitario Nazionale e trova applicazione nei provvedimenti
regolamentari. Essa rappresenta un principio fondamentale ed inalienabile che
deve improntare il rapporto medico-paziente,
proprio per la natura fiduciaria che caratterizza tale rapporto.
La libertà di scelta e la natura
fiduciaria del rapporto professionista-cliente, trovano un effettivo e significativo riscontro in ambito giuridico,
nell'art.2232 c.c. che, appunto, sancisce al 1° comma
l'obbligo di "eseguire
personalmente l'incarico assunto" evidenziando, così, indirettamente,
l'aspetto fondamentale della fiducia che connota il rapporto in esame con
conseguenze notevoli anche per il diritto
(v. ad esempio le limitazioni poste dallo stesso articolo 2232 c.c. in merito
alle possibilità del professionista di far
ricorso a sostituti e/o ad ausiliari).
Il codice deontologico ribadisce come dovere comportamentale del medico il
rispetto del diritto del paziente alla
libera scelta del curante prendendo anche, molto opportunamente, in
considerazione la sostanziale disparità
che spesso connota il rapporto medico-paziente e che
può consentire al primo di
influenzare l'altro anche relativamente alla scelta di
colleghi o di strutture cui
affidarsi.
A tale riguardo viene previsto, per sancirne il divieto,
l'accordo tra due medici
volto, appunto, ad influenzare la scelta del paziente. Viene
prevista la facoltà per il medico di dare
indicazioni al paziente in merito
ai presidi, istituti o luoghi di cura
da lui reputati più idonei per le necessità del paziente stesso.
Tale facoltà trova giustificazione nella stretta connessione esistente tra i vari
interventi sanitari, rientranti in unico trattamento riferito ad uno stesso
soggetto; infatti, l'attività diagnostica
e/o terapeutica di un
sanitario può trovare implicazioni in quelle precedenti di altri,
e può determinare conseguenze sulle successive che, diversi
colleghi, si troveranno ad effettuare.
Si tratta di una facoltà che può,
inoltre, essere considerata quale manifestazione del compito del medico di agire in difesa
della salute del paziente laddove, evidentemente, le indicazioni
trovino origine nel convincimento del sanitario della sicura affidabilità delle
strutture, istituti consigliati e della loro piena rispondenza alle esigenze
dell'assistito.
Le convinzioni del medico non
possono però annullare il diritto
alla libera scelta delle strutture e dei luoghi di cura
e, anche nella fattispecie oggetto dell'articolo in esame, resta
fermo, per il medico, il
dovere, fissato al precedente art. 17, d'ordine
generale, di rispettare i diritti
fondamentali del cittadino.
Va rilevato altresì che il presente articolo considera solamente la fattispecie
in cui le indicazioni del medico
siano mosse da convinzioni di beneficialità; qualora, invece, dette indicazioni
dovessero fondarsi su diverse
finalità quali, ad esempio, benefici economici per il medico
stesso o compartecipazioni agli utili di
determinate strutture verrebbero a configurarsi violazioni di altre
norme quali quelle che sanciscono il principio dell'indipendenza
dell'esercizio professionale e la finalizzazione dello stesso alla sola tutela
della vita e della salute dei pazienti (artt.3 e 4 del codice).
Art. 25 Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di
sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se
minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia
tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione
con altro collega, cui competono le informazioni
e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dell'interessato.
Commento:
L’art. 25 del testo attuale con la sostituzione del termine paziente con
quello di cittadino,
come già esplicitato in precedenza, riconosce dignità
universale al soggetto che si affida al medico e
non contiene in sé grosse modifiche
rispetto al passato. Si sottolinea semplicemente che,
in ottemperanza alle previsioni della legge 675/96, è stato inserito il
consenso scritto dell’interessato nel caso in cui ci sia una sostituzione tra
medici e quindi uno
scambio di informazioni
e documentazioni utili alla prosecuzione delle cure.
Questo articolo si basa e si incentra sull’elemento
fondamentale del rapporto fiduciario tra medico e
paziente, che può venire interrotto, laddove venga meno il principio di
correttezza nei rapporti tra due soggetti.
Così come nella precedente versione, nel nuovo articolo non viene
specificato il significato delle prove di
sfiducia che sono causa dell’interruzione del rapporto medico-paziente. In
proposito deve rinviarsi alla dottrina prevalente, facendo riferimento ai concetti
generali e alla prassi delle relazioni sociali.
Viene espresso in questo articolo, anche se in maniera
non diretta, uno dei principi informatori
dell’attività del medico,
ovvero il rispetto del rapporto di
colleganza, di correttezza tra i
colleghi che si manifesta, nello scambio doveroso di informazioni
e documentazioni, teso alla realizzazione del beneficio del paziente.
L'importanza del rapporto di
fiducia medico-paziente, viene
inquadrata, in questo articolo, dal punto di vista
del medico.
Infatti, la mancanza di tale elemento fondamentale dà al curante la facoltà di
rinunciare all'incarico o alla sua prosecuzione, venendo meno uno dei pilastri
su cui deve fondarsi il rapporto per risultare proficuo per entrambi i soggetti
coinvolti.
In caso di sfiducia dimostrata
dal paziente se al medico viene riconosciuta la facoltà di
recedere dal rapporto è però fatto obbligo allo stesso di
bilanciare detta facoltà con gli interessi del paziente e, in primis, con
quello alla tutela della salute.
La volontà di recesso, pertanto, va
comunicata con tempestività al paziente o ai suoi legali rappresentanti affinchè possano idoneamente
provvedere alla sostituzione del curante. Il medico,
fino alla sostituzione, dovrà provvedere, ove necessario, a continuare la sua
opera professionale, quindi
fornire al collega che gli subentra, tutte le informazioni
e la documentazione utili e non solo quelle strettamente necessarie, per la
prosecuzione delle cure.
In sostanza, la sfiducia dimostrata
dal paziente non può essere per il medico un
alibi per comportamenti di
rivalsa nei confronti di chi
non ha mostrato di
apprezzare la sua opera professionale e di chi
viene a sostituirlo.
Al riguardo va rammentato altresì, per ciò che attiene all'obbligo
deontologico, sancito dal presente articolo, della continuazione della
prestazione professionale fino alla sostituzione con altro collega, che il
mancato rispetto di tale
obbligo può comportare per il medico
gravi conseguenze anche d'ordine
legale, ed in particolare di natura
penale, ove la mancata prestazione realizzi gli estremi del reato di omissione
di soccorso (art.593 c.p.) o, in
caso ne sia derivato aggravamento o morte del paziente, quelli di
lesioni e omicidio.
In materia la giurisprudenza dominante appare alquanto severa nei confronti del
medico al quale viene
fatto obbligo, in via generale, di
garantire che l'ammalato, comunque, non resti senza cure.
Per ciò che attiene, poi, al dovere di
fornire al collega subentrante tutte le informazioni
utili e la documentazione, va evidenziato che tale direttiva
comportamentale va inserita in un più ampio quadro concernente il principio di
correttezza nei rapporti fra colleghi trattato, sotto
altri aspetti, dal seguente titolo IV cui si rinvia.
Va però rilevato che in tale particolare previsione, la correttezza fra
colleghi non è considerata, in via principale, quale valore a sè stante, ma solo strumentalmente, come mezzo per
garantire un'effettiva tutela della salute del paziente.
Art. 26 Soccorso d'urgenza
Il medico che
presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non
può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Commento:
Questo articolo costituisce una
applicazione del generale principio del rispetto del rapporto di
fiducia che deve intercorrere tra medico e
cittadino. Nel caso di specie
non esiste alcuna norma giuridica cui
fare riferimento, pertanto assume particolare rilevanza la normativa
deontologica.
In buona sostanza il medico
chiamato per necessità o urgenza a intervenire su un
paziente in cura da altro collega, non può pretendere, solo per questo, di essere
prescelto per la continuazione della cura.
A ben vedere si tratta null’altro che della applicazione
di due principi deontologici che
privilegiano il rapporto di
fiducia tra medico e paziente e di
colleganza, rapporto quest’ultimo di
correttezza tra colleghi anche al di fuori
dell’esercizio professionale.
Art. 27 Fornitura di medicinali
Il medico non
può fornire i medicinali
necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni
forma di
prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 Comparaggio
Ogni forma di
comparaggio è vietata.
Commento:
Gli artt. 27 e 28 del codice di
deontologia medica rispondono a uno stesso principio e costituiscono aspetti similari del
rapporto tra norme penali e norme deontologiche. L’art. 102 del T.U. LL.SS. proibisce al medico,
iscritto all’albo, qualsiasi convenzione per la partecipazione agli utili di una
farmacia. Allo stesso modo l’art. 170 del T.U.LL.SS.
attribuisce rilevanza penale al cosiddetto comparaggio, cioè
il ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità o accettarne la promessa
allo scopo di agevolare con
prescrizioni mediche o in altro modo la diffusione
di specialità medicinali
o di prodotti ad uso terapeutico.
Si è discusso sulla opportunità o meno di
inserire questi due articoli, in quanto da alcuni è stato rilevato che siamo in
presenza di obblighi di
carattere penale e di
correlative sanzioni della stessa natura. E’ prevalsa, però, l’opinione di
inserire in due specifici articoli questi divieti,
onde rimarcare in modo evidente che l’estrema gravità di questi
comportamenti non si limita soltanto alla sfera penale, ma coinvolge l’etica
stessa della medicina, costituendo una
violazione gravissima della dignità e
del decoro della professione.
CAPO III - DOVERI DEL MEDICO VERSO I MINORI, ANZIANI E I
DISABILI
Art. 29 Assistenza
Il medico deve
contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente,
familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di
maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto
o di
denuncia all’autorità giudiziaria
nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e
affinché allo stesso, all'anziano e al disabile
siano garantite qualità e dignità di vita,
ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti
degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi
sia incapacità manifesta di
intendere e di
volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in
caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere
alla competente autorità giudiziaria.
Commento:
Il contenuto di questo articolo potrebbe apparire pleonastico considerato il
dovere fondamentale di
assistenza cui è tenuto qualsiasi medico nei
confronti di qualsiasi cittadino
In realtà questo articolo, proprio perché volto a sollecitare una particolare
attenzione assistenziale del medico nei
confronti di soggetti deboli, amplia
il dovere fondamentale del professionista in quanto lo connota di un
elemento di carattere solidaristico-sociale che non deve essere visto da una
prospettiva esclusivamente professionale di tipo
tecnico-medica bensì deve essere esteso
a tutti i comportamenti che possano andare anche oltre la competenza
professionale specifica.
L’art. 29 in occasione della revisione del codice di
deontologia medica è stato oggetto di un dibattito
approfondito; per alcuni l’aver
voluto sostituire il termine "impegnarsi a proteggere il minore" con
"contribuire a proteggere il minore" potrebbe aver avuto il
significato di una sorta di diminuzione
di responsabilità del medico
stesso. Nella realtà però il termine contribuire è da intendersi in senso solidaristico: al fine di
evidenziare che l’attività del medico,
finalizzata agli obiettivi sopra citati, deve inserirsi in un contesto più ampio che vede co